Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25148 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20650-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R., C.G. in proprio e nq di eredi di

C.F.A., CI.SA. legatoria di C.A. erede di

C.F.A., M.R. legatoria di

C.F.A., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’Avvocato PASQUALE EDOARDO ALFONSO ORRICO giusta delega in

calce;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2011 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 05/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato ORRICO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di denuncia di successione presentata in data 20/11/1995, agli eredi di C.F.A., deceduto in data (OMISSIS), R. e C.G., B.R. e Ci.Sa., venivano notificati, in data 31/8/1998 ed 1/9/1998, gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione, ipotecaria, catastale e Invim e, in data 14/10/2008, le cartelle di pagamento, che i contribuenti impugnavano innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite.

L.3 Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 67/22/11, pronunciata il 24/3/2011 e depositata il 5/4/2011, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate che condannava anche al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice di secondo grado evidenziava, in particolare, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis non attiene esclusivamente alla liquidazione cartolare delle dichiarazioni periodiche annuali nonchè di quelle concernenti l’IVA, ma alla luce della sentenza n. 280/2005 della Corte Costituzionale, riguarda tutte le imposte, inclusa quella di successione, e che, nel caso di specie, essendo stata presentata la denuncia di successione il (OMISSIS), e gli avvisi di liquidazione, il 31/8/1998 e l’1/9/1998, nonchè le cartelle di pagamento, il 14/10/2008, non risultava rispettato il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, entro il quale le predette cartelle avrebbero dovuto essere notificate.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17, 18, 23 e art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2, art. 2697 c.c., artt. 12 e 14 preleggi, per avere il Giudice di appello ritenuto applicabile alla riscossione della imposta di successione il termine perentorio di notificazione delle cartelle di pagamento stabilito, in via definitiva, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. a), e, in via transitoria, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b), decorrente dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione, operando così una indebita estensione analogica di una disciplina eccezionale, quale è quella decadenziale, specifica dei tributi periodici applicati mediante autodichiarazione soggetta a liquidazione d’ufficio, a casi non previsti e privi di identica ratio legis. Aggiunge la ricorrente che l’Ufficio ha rispettato il termine di prescrizione atteso che gli avvisi di liquidazione vennero notificati il 31/8/1998 e 1’1/9/1998, la cartella di pagamento, il 14/10/2008, gli atti interruttivi, medio tempore, nel maggio 2005, e che gli eredi riconobbero il debito tributario, in data 26/10/1998, con la richiesta di pagamento mediante la cessione di un immobile con caratteristiche di bene culturale.

Il motivo è fondato.

La questione della decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla riscossione dell’imposta di successione a mezzo di notificazione della cartella di pagamento è stata già affrontata e risolta da questa Corte (Cass. n. 1974/2015), la quale, anche alla luce di quanto stabilito in materia dal giudice delle leggi (sent. C. Cost. n. 280/2005), ha escluso che, una volta notificato nei termini l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, l’azione di riscossione dell’amministrazione finanziaria sia assoggettata a termine diverso da quello decennale (non di decadenza, ma di prescrizione) di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41.

Ciò in ragione del fatto che “l’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall’avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicchè alla notifica di quest’ultima non si applica il termine decadenziale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3; senza che ne derivi alcun sospetto di illegittimità costituzionale, poichè è la stessa attività di liquidazione soggetta ad un termine di decadenza biennale ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27 così da escludere che il contribuente resti assoggettato all’azione amministrativa per un tempo indeterminato od eccessivo, mentre, quanto all’esercizio della successiva azione di riscossione, non viene in questione una pretesa liquidatoria ma un diritto di credito, soggetto, in quanto tale, all’ordinario termine decennale di prescrizione”.

La richiamata sentenza di legittimità, confermata da quella successiva n. 12754/2016, ha affermato che il termine decadenziaie per la notificazione della cartella di pagamento previsto in via generale per le imposte sul reddito e l’Iva – la cui debenza scaturisce ex se dalle dichiarazioni, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis non già dalla notificazione di un avviso di liquidazione da parte dell’ufficio – non vale altresì per l’imposta di successione caratterizzata, viceversa, da un regime di decadenza concernente la (sola) fase della liquidazione ad opera dell’Amministrazione.

Per tale peculiarità di struttura possono anche escludersi profili di incompatibilità con quanto stabilito dalla citata sentenza del giudice delle leggi (C.Cost. n. 280/2005) atteso che, in materia di imposta di successione, l’assoggettamento del contribuente al decorso massimo della prescrizione decennale non è posto in correlazione con l’attività accertativa o liquidativa dell’Amministrazione finanziaria (determinante l’indebita protrazione di uno stato di incertezza sulla pretesa impositiva in quanto tale), bensì – ed alla stregua di quanto accade in relazione a qualsiasi altra prestazione obbligatoria sottoposta a prescrizione ordinaria – alla realizzazione di un credito già definitivamente stabilito nei suoi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

In altri termini, dopo la liquidazione dell’imposta non viene in questione altro che il credito da riscuotere, il quale appunto si prescrive in dieci anni.

In tale senso, infatti, sono i principi esplicitati nella già citata sentenza n. 1974/2015, come appresso trascritti: “(1) l’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, dopo la dichiarazione, mediante lo specifico atto a ciò funzionale (l’avviso di liquidazione); pertanto (2) viene a mancare il presupposto – viceversa caratterizzante gli accertamenti delle imposte dirette e dell’Iva – cui associare la funzione del rispetto di un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento; (iii) quanto all’imposta di successione, al limite contenutistico del dettato normativa si accompagna la non pertinenza della ratio della declaratoria di incostituzionalità appena detta (C. Cost. n. 280-05), poichè, per l’imposta di successione, è la stessa attività di liquidazione ad andar soggetta a termini di decadenza (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27); ne consegue (4) che il contribuente non resta assoggettato all’azione amministrativa per un tempo indeterminato, o comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per un tempo eccessivo; (5) il contribuente resta in tal caso soggetto alla sola azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinario (art. 41 cpv. D.Lgs. cit.); il che peraltro è ovvio ed è pienamente conforme al sistema, posto che, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il credito da riscuotere. Non ha dunque alcun senso discorrere di pretese liquidatorie, quanto piuttosto – e unicamente – del diritto di credito, che appunto si prescrive in dieci anni”.

Nel caso di specie, le cartelle di pagamento sono state notificate (14/10/2008) nel rispetto del termine decennale dagli avvisi di liquidazione (31/8/1998 ed 1/9/1998) pacificamente notificati e non opposti, considerata l’intervenuta presentazione (26/10/1998) della proposta di pagamento dell’imposta mediante datio in solutum di beni culturali in pagamento di imposte dovute in dipendenza di successione, ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 39 nonchè gli ulteriori atti interruttivi (26 e 26/5/2005) dall’Amministrazione notificati agli eredi, per cui la sentenza della CTR va cassata essendo da escludere, in forza dei sopra riportati principi, la ritenuta decadenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, nè essendo state dedotte altre questioni in questa sede rilevanti, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.

In considerazione della complessa evoluzione normativa in materia, e della recente formazione del qui recepito orientamento giurisprudenziale di legittimità, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio in tutti i suoi gradi e fasi.

PQM

La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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