Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25146 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21178-2015 proposto da:

TECNO MECCANICHE MODERNE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA DE CICCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2067/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/03/2015 R.G.N. 4117/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 11 marzo 2015, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da Tecno Meccaniche Moderne s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato dalla società con lettera del 25 marzo 2009 al proprio dipendente B.G. e ordinato alla medesima di reintegrarlo nel posto di lavoro.

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la violazione del contraddittorio nell’assunzione dal Tribunale del libero interrogatorio del solo lavoratore, ritenendo poi generica la contestazione di comportamento aggressivo del dipendente nei confronti di colleghi e del capoturno, anche sotto il profilo di una recidiva neppure menzionata e corretta la valutazione di insufficienza probatoria della giusta causa di licenziamento, per la dimostrazione soltanto di un litigio verbale non degenerato in aggressione fisica.

Con atto notificato il 26 agosto (2 settembre) 2015, la società datrice ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre il lavoratore intimato non svolgeva difese.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione ìn forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quale la disposizione dal Tribunale della comparizione personale del solo lavoratore per il suo nuovo libero interrogatorio, e non anche della società datrice, al termine dell’istruzione probatoria e prima della lettura del dispositivo, utilizzandone le risultanze nella formazione del proprio convincimento.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. Esso è innanzi tutto generico, per omessa confutazione, tanto meno specifica, dell’argomentazione della Corte territoriale (dal secondo al quinto capoverso di pg. 3 della sentenza): sicchè viola il requisito di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

2.2. Il vizio motivo denunciato neppure è più deducibile alla luce del più rigoroso perimetro devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), non essendo stato dedotto l’esame di un fatto, ma la sua valutazione.

2.3. Nè infine può essere ignorato che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio libero (che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non potendo le dichiarazioni rese in tale sede avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell’art. 229 c.p.c., potendo solo fornire al giudice elementi sussidiari dì convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite), non suscettibile di sindacato ín sede di legittimità e che la mancata considerazione da parte del giudice delle sue risultanze neppure integra(va) il vizio di omesso esame dì un punto decisivo della controversia (Cass. 22 luglio 2010, n. 17239; Cass. 26 agosto 2003, n. 12500).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese, per il mancato svolgimento di difese della parte vittoriosa.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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