Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25146 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. II, 16/09/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 16/09/2021), n.25146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24025/2019 proposto da:

I.A., rappresentato e difeso dall’avv. Elenio Palmisano, ed

elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini, 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta

e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 4844/2019 del Tribunale di Torino depositato il

19/7/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da I.A., cittadino pakistano, avverso il provvedimento di diniego reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale;

– il ricorrente ha quindi impugnato il predetto rigetto chiedendo al Tribunale di Torino il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione internazionale e quella umanitaria;

– a sostegno della propria richiesta, il ricorrente ha allegato di provenire dal Punjab dove lavorava come camionista e di aver lasciato il paese dopo essere stato arrestato dalla polizia con l’accusa di trasportare armi e stupefacenti che a sua insaputa erano state caricate sul mezzo che egli guidava, e di temere ritorsioni da parte delle persone che aveva denunciato per non rischiare di essere ingiustamente condannato;

– il tribunale ha rigettato il di lui ricorso, evidenziando le incongruenze e contraddittorietà del racconto e ha conseguentemente negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme c.d. individualizzanti di protezione (rifugio e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b)); il tribunale ha poi escluso che nel Punjab siano ravvisabili le condizioni per la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), così come la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 02/08/2019 ed affidato a tre motivi di ricorso cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si veicola la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis; introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5 e art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragr. 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie in materia di protezione internazionale;

– secondo il ricorrente, l’evidente conseguenza di queste disposizioni sarebbe quello di svalutare l’importanza del principio del contraddittorio, concepito come puramente cartolare ed eventuale;

– la questione è nei termini formulati inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017) perché come sottolineato da questa Corte il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (cfr. Cass. n. 17717/2018);

– la questione sollevata non pone profili o considerazioni per mutare questo orientamento e pertanto è inammissibile;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

– secondo il ricorrente, la generica affermazione di mancanza di credibilità del richiedente la protezione risulterebbe immotivata se rapportata sia alla sua omessa audizione, sia al contesto di continua guerriglia e totale instabilità a causa del quale il ricorrente è stato costretto ad abbandonare la zona d’origine;

– il motivo è inammissibile;

– questa Corte ha affermato che in materia di protezione internazionale, ove venga impugnato il provvedimento di diniego della commissione territoriale e non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti ma, se non sono dedotti fatti nuovi o ulteriori temi d’indagine, non ha l’obbligo di procedere all’audizione del richiedente, salvo che quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta deducendo la necessità di specifici chiarimenti, correzioni e delucidazioni sulle dichiarazioni rese in sede amministrativa (cfr. Cass. 25439/2020; id. 21584/2020);

– ciò posto, nel caso di specie il ricorrente non risulta aver adempiuto a tale onere di allegazione e dunque non aveva diritto di essere nuovamente sentito solo perché riteneva di non condividere la valutazione delle condizioni socio-politiche formulata dalla Commisione con riguardo al Punjab e senza al contempo indicare quali fonti informative consentivano di pervenire ad una diversa conclusione;

– con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3;

– secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato andrebbe cassato per un’ingiustificata sovrapposizione della protezione umanitaria con la protezione sussidiaria, poiché nell’escludere la prima avrebbe richiamato i presupposti della seconda;

– il motivo è inammissibile perché la censura non si confronta con la motivazione del tribunale in proposito che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha negato la protezione umanitaria sulla base di una comparazione fra la condizione di integrazione del richiedente asilo in Italia con quella nel Paese di provenienza;

– in tale prospettiva il tribunale ha considerato che la partecipazione del richiedente alle varie attività ricreative e formative nell’ambito dell’accoglienza e l’attività lavorativa per brevi periodi non siano di per sé sufficiente ai fini della prova dell’integrazione e, dall’altra, che non sia configurabile una vulnerabilità personale intesa quale generale esposizione al rischio di grave in ragione delle condizioni socio-politiche del Punjab;

– il motivo non attinge le conclusioni sul punto ed è dunque inammissibile;

– l’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese perché il controricorso non ha i requisiti minimi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, richiamati nell’art. 370 c.p.c., ed è quindi inammissibile (cfr. Cass. 5400/2006; 12171/2009; 9983/2019);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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