Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25145 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. III, 10/11/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29512/2019 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ex lege;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.Z., cittadino della (OMISSIS), propone ricorso nei confronti del Ministero dell’Interno, notificato il 26.9.2019, avverso il Decreto n. 16237 del 2019, del Tribunale di Roma, pubblicato e comunicato in data 27.8.2019, con il quale il tribunale, previa audizione del ricorrente, ha negato lo status di rifugiato e ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

In particolare, il tribunale ricostruiva la vicenda personale del ricorrente che, rimasto orfano, contadino, era andato a vivere con lo zio, che lo maltrattava, finchè aveva avuto un diverbio con il cugino, che lo minacciava col coltello, ed era fuggito, anche perchè lo zio non voleva più che rimanesse nella sua casa in casa. Il giudice di primo grado escludeva la possibilità di una persecuzione o discriminazione per ragioni politiche o religiose, o per altri profili tutelati dalla Convenzione di Ginevra, e reputava la situazione del Paese di origine in via di miglioramento e pacificazione e tale da non consentire il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria e neanche di quella umanitaria, non ritenendo sussistente una situazione di violenza indiscriminata idonea a mettere a rischio la popolazione e non essendo documentate condizioni di particolare vulnerabilità specifica del ricorrente che potessero portare ad un esito favorevole del giudizio di comparazione.

Il Ministero ha depositato una comunicazione con la quale si dichiara disponibile alla partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 del medesimo Decreto, nonchè l’omesso esame dell’art. 10 Cost., delle fonti informative rispetto alla situazione socio-economica del paese e delle condizioni personali per il riconoscimento della protezione umanitaria e la mancanza della necessaria comparazione tra la situazione raggiunta in Italia e quella del paese di provenienza.

Evidenzia la alternatività e residualità della tutela apprestata dalla protezione umanitaria rispetto alle altre forme di tutela riconosciute allo straniero, in quanto tutela non tipizzata e riconoscibile, con valutazione personalizzata, a fronte della lesione, in caso di rimpatrio, di diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale.

Sostiene che il giudice di merito non avrebbe esercitato il dovere di cooperazione istruttoria, osservando che in caso di dubbio, il tribunale deve attivarsi per completare l’istruttoria.

Aggiunge che il tribunale avrebbe potuto facilmente completare l’indagine socio-politica della Guinea Bissau e indica alcune fonti a suo avviso trascurate illustrandole per pagine e pagine.

Sostiene infine che la protezione umanitaria dovrebbe essere concessa anche a fronte di una condizione di vulnerabilità che riguardi il diritto alla salute.

Quanto alla sua condizione personale, ricorda solo di aver sempre lavorato, talvolta regolarmente, talvolta in nero, e assume che risulti evidente che il suo rientro in patria “comporterebbe delle problematiche”.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo non si preoccupa in alcun modo di criticare i passaggi in cui si articola la motivazione, ma resta sul piano della mera indicazione di generici principi applicabili nella specie e, quanto alle condizioni economiche del paese di origine non si fa carico del rilievo del Tribunale, che cita Cass. n. 32213 del 2018, laddove afferma che non è sufficiente a fondare la situazione di vulnerabilità esclusivamente una fortissima sproporzione tra le condizioni di vita presenti nel paese di partenza e quelle correnti nel paese di accoglienza.

Il tribunale ha proceduto alla comparazione tra le condizioni del richiedente ove esposto al rimpatrio e le sue condizioni attuali in Italia all’esito del percorso di integrazione.

Quanto alla valutazione della situazione socio economica del paese, la motivazione del tribunale è accurata nel ritenere la Guinea uno dei paesi africani che offrano condizioni accettabili di vita ed in via di miglioramento sotto il profilo del consolidamento del rispetto dei diritti della persona, pertanto l’illustrazione del ricorrente è volta esclusivamente a provocare una inammissibile rinnovazione del giudizio in fatto.

Quanto all’aspetto del giudizio di comparazione e della mancata attivazione del dovere di cooperazione istruttoria, il ricorso è del tutto generico, non fa riferimento ad alcun punto specifico della sentenza impugnata, non illustra la situazione attuale del ricorrente nè evidenzia sotto quale aspetto il suo percorso di integrazione sarebbe stato misconosciuto. La sentenza afferma che dalla documentazione prodotta, non evidenzi una vulnerabilità specifica tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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