Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25145 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25145 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 4324 del ruolo generale dell’anno
2007, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso gli uffici
della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Laboratorio analisi cliniche Bologna s.r.1., in persona del legale
rappresentante pro tempore
-intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 5°, depositata in data 14 dicembre
2005, n. 192/5/05;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23
settembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
RG n. 4324/2007

Angeli

no estensore

Data pubblicazione: 08/11/2013

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udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Eugenio De
Bonis,
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Sergio Del Core, che ha concluso per l’accoglimento del
terzo motivo di ricorso, con rigetto o assorbimento degli altri due

La società propose istanza di rimborso dell’iva assolta sugli
acquisti dal 1999 al 2000, rilevando di svolgere un’attività (analisi
cliniche) esente da iva e che gli acquisti avevano ad oggetto beni
destinati in modo esclusivo ad attività esenti, che sarebbero, per
conseguenza, dovuti andare esenti da imposta a norma dell’articolo
13, parte B), lettera c) prima parte della sesta direttiva iva.
Essa procedette dunque ad impugnare il silenzio-rifiuto opposto
dall’ufficio, con ricorso che fu respinto dalla Commissione
tributaria provinciale, la sentenza della quale è stata confermata
dalla Commissione tributaria regionale.
L’Agenzia delle entrate ricorre per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, che illustra altresì con
memoria.
La società non spiega difese.
Diritto
1.- Nonostante l’ordine dei motivi proposto in ricorso, va
preliminarmente esaminato il terzo motivo di ricorso, che implica
una soluzione immediata della vicenda, sulla base, appunto, del
principio della cd. “ragione più liquida”, che evoca la soluzione di
una questione comunque assorbente, senza che sia necessario
esaminare tutte le altre (vedi, al riguardo, ex multis, Cass. 12
febbraio 2013, n. 3374).

RG n. 4324/2007

Angelina-Ma

ensore

Fatto

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2.- Col motivo in questione, proposto ex articolo 360, 1°
comma, numero 3, c.p.c., l’ufficio lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 13, parte B, lettera c) della sesta direttiva
nonché dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia
del 15 giugno 1997, in causa C-45/95, sostenendo che la citata

loro successiva rivendita.
3.- La questione proposta è stata risolta dalle sezioni unite della
Corte, con sentenza 17 aprile 2009, n. 9142.
3.1.-La Corte ha fatto leva sulla circostanza che con ordinanza,
adottata per l’insussistenza di alcun ragionevole dubbio, resa il 6
luglio 2006 nelle cause riunite C-18/05 e C-155/05, la Corte di
Giustizia ha statuito che <>.
3.2.-In conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata
per avere erroneamente affermato la spettanza alla società intimata
del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto corrisposto per
l’acquisto di beni necessari per lo svolgimento della sua attività
esente dall’IVA e la causa, siccome non bisognevole di alcun
ulteriore accertamento fattuale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., deve
essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di primo grado
RG n. 4324/2007

Angelina-M

estensore

norma della direttiva non si riferisce agli acquisti di beni, bensì alla

ItÉNTE DA itEcliSTn .k7lob4.17,
SENS3 rkt.
N• 131 TA1.4 ….\J.A..

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della società stessa, in piena conformità, peraltro, ad ulteriori
statuizioni sulla medesima questione (vedi, fra varie, Cass.,
sez.un. 23 dicembre 2009, n. 27207; Cass. 30 novembre 2012, n.
21410; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23066; Cass. 19 luglio 2013, n.
17675).
4. La circostanza che la prima pronuncia delle sezioni unite sia

intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso comporta
la compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese concernenti questa fase seguono, invece, la
soccombenza.
P. Q.M.

La Corte:
-accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge la domanda introduttiva di primo
grado proposta dalla società;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la società alla rifusione delle spese concernenti questa
fase, liquidate in Euro 7.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, in esito alla camera di consiglio del 23
settembre 2013.

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