Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25145 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. II, 08/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16357-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA n. 318,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CAPPUCCILLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E., rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SIMINI

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 591/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 18.9.2001 T.A. evocava in giudizio P.E. dinanzi il Tribunale di Brescia, esponendo di aver acquistato dal convenuto, con contratto del 23.4.1993, una vettura di marca Range Rover, di averne pagato per intero il prezzo e di aver pattuito con il venditore l’impegno di quest’ultimo a curare la formalizzazione del passaggio di proprietà del bene. Esponeva altresì di aver in seguito appreso, nel 1997, che il P. non aveva mai adempiuto al suo obbligo e che il veicolo risultava in realtà intestato ad una terza società, (OMISSIS) S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso in data 14.11.1995; e che la procedura fallimentare aveva appreso il bene alla massa attiva. Deduceva di aver vanamente sollecitato il P. alla restituzione del prezzo ed invocava la condanna del predetto alla restituzione della somma di Lire 27.000.000, corrispondente appunto al prezzo di acquisto, oltre l’ulteriore importo di Lire 2.000.000 a fronte delle migliorie da egli realizzate sul bene (consistenti nell’installazione dell’impianto di alimentazione a GPL e di un gancio per il traino).

Si costituiva in giudizio il P. resistendo alla domanda, eccependo che la mancata formalizzazione al P.R.A. del trasferimento di proprietà del veicolo era stata la conseguenza di una precisa scelta dell’acquirente, a fronte della quale egli era stato costretto a raggiungere una transazione onerosa con il fallimento (OMISSIS) S.r.l., mediante versamento nelle casse della procedura della somma di Lire 5.000.000 per ottenere il riconoscimento della proprietà del bene di cui è causa. Invocava pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento di detto importo, maggiorato di interessi.

Con sentenza n. 2441/2009 il Tribunale di Brescia rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale, ritenendo che la mancata tempestiva formalizzazione del passaggio di proprietà del veicolo fosse da ascrivere alla colpa concorrente di ambedue le parti contraenti.

Interponeva appello avverso detta decisione T.A.. Si costituiva in seconde cure P.E. resistendo al gravame e spiegando a sua volta appello incidentale relativamente alla domanda riconvenzionale non accolta in prime cure.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 591/2014, la Corte di Appello di Brescia rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.A. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso P.E..

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe omesso la motivazione relativa al rigetto delle domande originariamente proposte dal T..

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le risultanze della testimonianza di certa D.G., la quale – secondo quanto riporta il T. nel corpo della censura in esame – avrebbe dichiarato, oltre a quanto riportato nella sentenza impugnata, anche che sarebbe stato il P. a chiedere che l’intestazione della vettura a suo nome fosse procrastinata.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 1326 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte bresciana avrebbe – sempre con riferimento alla valutazione della deposizione testimoniale resa dalla D. – erroneamente ritenuta raggiunta la prova che il ritardo nella formalizzazione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. fosse dipeso da una richiesta dell’acquirente, mentre esso avrebbe in realtà dovuto essere riconnesso all’inadempimento, da parte venditrice, alle obbligazioni assunte in occasione della vendita della vettura.

Infine, con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte lombarda avrebbe erroneamente valorizzato la circostanza che il T. avesse utilizzato la vettura per anni senza mai nulla eccepire in relazione alla mancata formalizzazione del relativo passaggio di proprietà. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte di seconda istanza avrebbe omesso di considerare che la tolleranza dell’altrui inadempimento non può mai rappresentare causa giustificativa del medesimo.

Tutte le censure, che sono evidentemente connesse e meritano un esame congiunto, sono inammissibili perchè si risolvono in una complessiva e articolata istanza di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie condotti dal giudice di merito. Sotto il primo profilo, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in una mera richiesta di riesame del merito della controversia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Sotto il secondo, invece, va ribadito il principio secondo cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Va del pari rilevato che anche la condotta delle parti è liberamente apprezzabile dal giudice del merito, che nel caso di specie ne ha tenuto conto (cfr. pagg. 6 e ss. della sentenza impugnata) affermando che “… non è stato assolutamente provato che prima del novembre 1997 l’appellante avesse richiesto al P. la formale intestazione, dal momento che non sono state dimesse missive di tale tenore, nè la circostanza risulta essere stata altrimenti confermata. Di contro la teste D.G. ha riferito che il P. le aveva riferito che il cliente voleva differire l’intestazione e che ella stessa lo aveva cercato al telefono, ma invano. Alla luce di tali elementi si deve evincere che l’appellante ha utilizzato la vettura per oltre quattro anni senza mai sollecitare la intestazione. Ed inoltre va sottolineato come la circostanza che il veicolo fosse intestato a terzi era sicuramente nota al T. che in ragione di ciò non doveva pagare il cd. bollo auto nè eventuali multe, come confermato dal fatto che proprio dalla notifica di una sanzione amministrativa gli organi della procedura fallimentare avevano appreso della esistenza del veicolo. Pertanto deve comunque ritenersi che T. avesse consapevolmente accettato di utilizzare la vettura senza esserne il formale intestatario, in quanto da tale situazione traeva degli evidenti vantaggi economici… Ed ulteriore conferma che tale situazione rispondeva ad un interesse anche dell’appellante si rinviene nel fatto che, quando il venditore aveva ottenuto, dietro versamento di una somma di denaro, l’assenso del Curatore fallimentare al passaggio di proprietà a favore del T., quest’ultimo non si era prestato al perfezionamento della pratica. Non di meno deve rilevarsi che anche il venditore P. aveva negligentemente omesso di attivarsi per realizzare il passaggio di proprietà; e anche volendo aderire alla tesi che il ritardo fosse dovuto ad una richiesta del cliente, egli non avrebbe comunque dovuto assecondarla a tempo indeterminato”.

Sulla base di tale ampia motivazione, che si esaurisce in un apprezzamento di merito della condotta rispettivamente osservata dalle due parti contraenti, la Corte di Appello è pervenuta alla conclusione che “… nel comportamento del P. non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 1454 c.c., dato che l’inerzia nell’espletamento della pratica era stata richiesta o quantomeno accettata dall’acquirente” ed ha ritenuto sussistenti “… profili di colpa concorrente anche nel comportamento del P., per avere quantomeno assecondato senza limiti la richiesta dell’acquirente” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Trattasi di valutazione che da un lato non è utilmente censurabile in questa sede e, d’altro canto, appare adeguatamente supportata da una motivazione esaustiva ed articolata. Da tanto discende l’inammissibilità di tutti i motivi dedotti dal ricorrente.

Le spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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