Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25145 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20094-2011 proposto da:

COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO CLARIZIA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

ANTICHE FORNACI D’AGOSTINO SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato NICOLA DE PRISCO con studio in NOCERA INFERIORE VIA

GRAMSCI 5 (PAL. BUONINCONTI), (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI SALERNO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 258/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 09/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LEONARDO per delega dell’Avvocato

CLARIZIA che si riporta agli atti;

udito per il resistente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 258/04/10, depositata il 9.6.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava gli appelli riuniti proposti dal Comune di Salerno, accogliendo parzialmente l’appello incidentale della società Antiche Fornaci D’Agostino s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 367/12/2007 che aveva annullato gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002-2005.

Il Comune di impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo tre motivi.

La società intimata si è costituita con controricorso.

L’agenzia del Territorio non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile in quanto privo della indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento dell’impugnazione, ex art. 366 c.p.c. e non risultando i documenti richiamati depositati nel giudizio di cassazione in violazione dell’art. 369 c.p.c..

Con riferimento a tutti i motivi di ricorso, fondati sugli accertamenti ICI per i diversi anni di imposta, nella specie manca la chiara indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, dei documenti sui quali il motivo è fondato (innanzitutto gli avvisi opposti) nonchè della sede processuale in cui detti documenti risultano prodotti, nonchè il deposito, unitamente al ricorso, di detti documenti ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, onere che non può ritenersi soddisfatto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (v. S.U. n. 28547 del 2008 e, tra le altre, Cass. n. 24940 del 2009 nonchè n. 303 del 2010; cfr anche Cass. SU n. 7161 del 2010).

Come evidenziato, non vengono, in particolare riprodotte testualmente le motivazioni dell’avviso di accertamento, documenti al quali questa Corte non può accedere direttamente e la cui conoscenza è necessaria per valutare la fondatezza delle censura proposta in questa sede.

Va, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della società resistente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della società resistente che liquida in Euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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