Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25144 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3485-2014 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA,

ROBERTO ROMEI, ENZO MORRICO, FRANCORAIMONDO BOCCIA che la

rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

28, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

HEWLETT PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1273/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/10/2013 R.G.N. 396/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VALERIA COSENTINO per delega verbale Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito l’Avvocato RICCARDO BOLOGNESI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 21 ottobre 2013, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’illegittimità della cessione in data 13 aprile 2003 del ramo d’azienda, denominato “I.T. User Support”, dalla predetta società a Hewlett Packard Distributed Computing Service s.r.l. con il conseguente passaggio a questa del dipendente R.G. dal 16 aprile 2003 e la cessazione della materia del contendere tra il lavoratore e la società cessionaria.

Preliminarmente ritenuto l’interesse ad agire del lavoratore, la Corte territoriale escludeva, come già il Tribunale, la configurabilità nel suddetto trasferimento quello di un ramo d’azienda, in difetto dei requisiti di preesistenza (per la sua individuazione in occasione ed in funzione della cessione) e di autonomia funzionale (per la prestazione dell’attività dei lavoratori trasferiti con il ramo suindicato presso la sede di lavoro originaria e la permanenza di collegamento con i dipendenti del Gruppo Telecom, ancora titolari di segmenti e fasi di processi dei servizi oggetto della cessione).

Con atto notificato in data 1 (7) febbraio 2014, la società datrice ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; non svolgeva invece difese l’intimata Hewlett Packard Distributed Computing Service s.r.l.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 1406,2094 e 2112 c.c., per difetto di interesse ad agire, concreto ed attuale, del lavoratore, in assenza di lesione di alcun diritto dipendente dalla cessione del ramo d’azienda, non ravvisabile in ipotetici pregiudizi futuri, nè essendo rilevante la riserva di azione per demansionamento (esercitabile indipendentemente dal trasferimento del ramo d’azienda) ed infine escluso dalle dimissioni rassegnate dal rapporto di lavoro con la società cessionaria (unico di cui titolare il lavoratore).

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per la preesistenza, da circa un anno al trasferimento, del ramo d’azienda oggetto di cessione in senso (non già temporale, ma) funzionale, ossia di autonomia organizzativa nell’irrilevanza dell’eterogeneità di funzioni eventualmente in esso svolte: tra l’altro insussistente nel caso di specie, per lo svolgimento di attività di gestione delle postazioni informatiche.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per l’esclusione dell’autonomia funzionale della struttura ceduta in base a circostanze irrilevanti, quali in particolare l’esistenza di rapporti tra le società cedente e cessionaria o la riserva alla prima di alcune funzioni, sempre che non di importanza centrale ai fini della configurabilità nel ramo di un’organizzazione a sè stante: senza peraltro alcun elemento di prova in tale senso.

4. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 1406,2094 e 2112 c.c., per difetto di interesse ad agire del lavoratore, è infondato.

4.1. E’ noto che l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implichi necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice (Cass. 31 luglio 2015, n. 16262).

4.2. Con particolare riguardo al trasferimento d’azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio l’inconfigurabilità di un ramo d’azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e quindi, in difetto del suo consenso, l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso: non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti. Nè tale interesse viene meno per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario (non integrante accettazione della cessione del contratto di lavoro), nè per effetto dell’eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all’esito del licenziamento del primo e neppure, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario (Cass. 16 giugno 2014, n. 13617).

5. Il secondo e il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., rispettivamente per la preesistenza del ramo d’aiienda oggetto di cessione in senso funzionale e per esclusione del requisito di autonomia funzionale del ramo ceduto) possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta connessione.

5.1. Essi sono inammissibili.

5.2. Ed infatti, la violazione di legge denunciata è meramente enunciata, non essendone integrati i requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

5.3. I due mezzi consistono essenzialmente in una revisione critica del merito e nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, insindacabile nel giudizio di legittimità, qualora si pretenda appunto detta sostanziale revisione del giudizio di merito e quindi una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). E ciò nella prospettiva fuorviante di una contrapposizione non consentita di un diverso convincimento soggettivo della parte alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice, piuttosto che di una censura dei possibili vizi del percorso formativo del convincimento del giudice: secondo un esercizio insindacabile dal giudice di legittimità, al quale spetta soltanto la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

A maggior ragione, una tale revisione critica del merito è preclusa dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non essendo dedotto l’omesso esame di un fatto, invero scrutinato, ma contestata la sua valutazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), come detto non censurabile.

5.4. Peraltro, la Corte territoriale ha pure esattamente applicato, con argomentazioni congruenti e pienamente adeguate sotto il profilo logico giuridico (per le ragioni esposte dal secondo capoverso di pg. 6 al terzo di pg. 8 della sentenza), i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32 secondo cui costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente: così presupponendo una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 28 settembre 2015, n. 19141; Cass. 27 maggio 2014, n. 11832; Cass. 9 maggio 2014, n. 10129 proprio sulla stessa vicenda).

6. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna Telecom Italia s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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