Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25144 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. II, 16/09/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 16/09/2021), n.25144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25622/2019 proposto da:

B.Y., rappresentato e difeso dall’avvocato Tacchi Venturi, con

studio in Verona, via Stella n. 19;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 900/2019 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– B.Y., cittadino della Costa D’Avorio, ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che respinge il di lui gravame avverso la decisione di diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria statuita dalla Commissione territoriale prima e dal Tribunale di Venezia poi;

– a sostegno delle domande egli ha allegato di provenire da Abidjan e di essere fuggito dalla Costa D’Avorio per il timore di essere arrestato per la falsa accusa di violenza sessuale in danno di una cugina;

– la corte d’appello aveva escluso le forme di protezione che si fondano sulla situazione personale; aveva poi, sulla scorta dei report informativi espressamente indicati, escluso che nella zona di provenienza del ricorrente sussistesse una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno od internazionale; infine, la corte territoriale aveva tal escluso il riconoscimento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in assenza di una specifica personale vulnerabilità, precisando altresì che l’inserimento sociale non costituisce un presupposto esclusivo per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, per avere la corte d’appello negato la protezione umanitaria nonostante l’allegazione della complessità della situazione personale del richiedente che l’aveva determinato ad abbandonare il paese d’origine;

– assume il ricorrente che la corte avrebbe omesso di formulare una valutazione individuale specifica e concreta delle sue condizioni personali;

– la censura è inammissibile;

– la corte territoriale ha motivato il diniego in relazione alla situazione soggettiva del richiedente asilo, ricostruita alla luce della ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dallo stesso sulle ragioni della fuga dalla Costa D’Avorio ed alla stregua della documentazione allegata (contratto di lavoro a tempo determinato della durata di tre mesi);

– si tratta, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, di una valutazione individuale e specifica, motivata con riferimento ai parametri normativi che debbono essere considerati ai fini della verifica della sussistenza dei seri motivi umanitari e che il ricorrente non ha contestato, limitandosi a ribadire la complessità della sua situazione personale e della ingiusta accusa mossagli in Costa D’Avorio;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

– assume il ricorrente che la corte territoriale avrebbe violato l’applicazione dei principi che governano il sistema probatorio nell’ambito dei giudizi di protezione internazionale e che comportano l’attenuazione dell’onere probatorio ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

– la censura è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017) perché la domanda risulta essere stata esaminata dalla corte d’appello veneziana secondo il procedimento delineato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e la corte ha spiegato le ragioni di intrinseca non plausibilità rilevate nelle dichiarazioni rese avanti la Commissione, prive di alcun riscontro e mai chiarite od integrate, pur essendo stata segnalata la loro inverosimiglianza e contraddittorietà (cfr. pagg. 4, 5 e 6 della sentenza);

– ciò posto è stato chiarito che in materia di protezione internazionale, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (cfr. Cass. 16925/2018; id. 24575/2020);

– avendo la corte territoriale proceduto in conformità a tale principi la censura che non offre elementi di critica rispetto all’orientamento seguito va dichiarata inammissibile;

– con il terzo motivo di denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere la corte d’appello negato la protezione sussidiaria sulla base di fonti informative non idonee;

– la censura è inammissibile poiché la corte ha specificamente indicato le fonti informative consultate e risalenti a diversi periodi sino al 2018 (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza); da parte sua il ricorrente non ha indicato quali diverse fonti aveva allegato, dalle quali desumere una differente conclusione circa la situazione socio-politica della Costa D’Avorio (cfr. Cass. 21932/2020; id. 22769/2020);

– attesa l’inammissibilità di tutti i motivi il ricorso va dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero dell’interno;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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