Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25143 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 07/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19852-2015 proposto da:

Z.P., G.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato EMILIO RINALDI,

che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TRENITALIA S.P.A., c.f. 05403151003;

– intimata –

Nonchè da:

TRENITALIA S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.P., G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10664/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2015 R.G.N. 6956/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e dell’incidentale;

udito l’Avvocato CAMILLA NANNETTI per delega verbale Avvocato ENZO

MORRICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 10664/2014 la Corte di appello di Roma ha confermato, respingendo sia l’appello principale che quello incidentale, la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma con la quale era stata rigettata la domanda, proposta da Z.P. e G.R., diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro intimati con lettere del 9.11.2010 nonchè la reintegra nel posto di lavoro con ogni conseguenza risarCitoria.

2. I licenziamenti (con preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c. e art. 58 CCNL) furono adottati, a seguito di contestazioni del 21.10.2010, perchè dai controlli svolti sulle trasferte del 2009 di durata superiore ad un giorno, era emerso che in almeno quattro circostanze la squadra di cui facevano parte i dipendenti, pur avendo completato il lavoro di manutenzione, aveva fatto risultare di essere stata ancora in trasferta per un periodo ulteriore. Inoltre, gli addebiti sopra indicati vennero contestati specificamente in recidiva rispetto ad analoghe infrazioni imputate ne(corso dell’ultimo anno per le quali con provvedimento del 25.3.2010 furono comminate sanzioni conservative.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno evidenziato che: 1) dalle risultanze istruttorie era emerso i(prolungamento dell’attività dei lavoratori così come dedotto dalla società; 2) la documentazione prodotta da Trenitalia non era stata contestata e non era stata fornita prova in senso contrario di quanto dedotto da parte datoriale; 3) la contestata recidiva non era tale da incidere sulla regolarità della contestazione perchè comunque era stata specificata la sussistenza della gravità dei fatti tali da integrare ex se la idoneità a giustificare gli impugnati licenziamenti; 4) la recidiva, comunque, non poteva essere ritenuta sussistente perchè una corretta interpretazione dell’art. 58, comma 1, lett. b) CCNL di categoria induceva a considerare che la mancanza, oggetto della sanzione del licenziamento, dovesse essere temporalmente avvenire successivamente a quella sanzionata con provvedimento disciplinare espulsivo.

4. Per la cassazione hanno proposto ricorso Z.P. e G.R. affidato a tre motivi.

5. Ha resistito con controricorso Trenitalia spa che ha proposto, altresì, ricorso incidentale con un solo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Z.P. e G.R. lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 CCNL Settore delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte territoriale errato nel non considerare che la specifica imputazione datoriale (applicazione dell’art. 58 CCNL citato) risultava priva del suo elemento essenziale costitutivo e, cioè, la recidiva infrannuale e perchè ai fini del predetto art. 58 risultava inidoneo ed insufficiente il singolo comportamento in sè e per sè considerato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c., della L. n. 604 del 1966, artt. 1, 3, e 5, della L. n. 300 del 1970, art. 7 illogicità e contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato per avere la Corte di appello erroneamente posto il richiamo ai “singoli fatti”, singolarmente considerati quale presupposto della giustificatezza del licenziamento, a prescindere dalla riconosciuta inapplicabilità dell’istituto della recidiva.

3. Con il terzo motivo si censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere i giudici di secondo grado effettuato una ponderazione dell’ultima testimonianza acquisita in primo grado rispetto alle altre poste a base della decisione.

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società deduce la violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè l’errata applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 58 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 16.4.2003 per non avere la Corte territoriale ritenuto applicabile, nel caso di specie, l’istituto della recidiva in quanto l’art. 58 CCNL richiamato si limitava a prevedere come recidiva l’ipotesi della sussistenza di una stessa mancanza entro un anno dalla applicazione della precedente sanzione, senza che rilevasse che la mancanza medesima dovesse temporalmente avvenire successivamente a quella sanzionata con provvedimento disciplinare non espulsivo.

5. Il ricorso principale non è fondato.

6. Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, non sono fondati.

7. Invero, non coglie nel segno la censura circa la natura di elemento costitutivo della recidiva nell’ambito della fattispecie disciplinare. Infatti, i giudici del merito hanno ritenuto la gravità del comportamento tenuto dai due lavoratori, idoneo a rendere il vincolo fiduciario, a prescindere dalla contestata recidiva che non rappresentava il presupposto logico-fondante dell’addebito.

8. Al riguardo va rimarcato che è jus receptum il principio secondo cui l’interpretazione dell’atto di licenziamento, ai fini della determinazione della contestazione mossa al lavoratore e la valutazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo del comportamento del lavoratore stesso, al fine di stabilire se esso sia di entità tale da integrare giusta causa o giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, integrano accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità se sostenute corretta motivazione (cfr. Cass. 13.6.1984 n. 3522).

9. E la Corte territoriale, non violando il suddetto principio, interpretando l’atto ha ritenuto che le condotte contestate, tralasciando la sussistenza o meno della recidiva che di fatto non costituiva, pertanto, elemento necessario della incolpazione, erano di per sè idonee a giustificare i licenziamenti.

10. Quanto, poi, al dedotto erroneo richiamo, da parte dei giudici del merito, ai singoli fatti a prescindere dalla riconosciuta applicabilità della recidiva e alla loro inidoneità a giustificare i licenziamenti in relazione all’art. 58 CCNL citato, questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 31.10.2013 n. 24574) ha affermato che, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della giusta causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento del datore di lavoro- individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall’art. 2119 c.c..

11. La Corte distrettuale si è attenuta correttamente a tale principio perchè, una volta esclusa che la recidiva costituisse il presupposto logico della contestazione, ha valutato i fatti contestati con specifico riguardo alla loro illiceità volta a lucrare un vantaggio economico simulando la durata della trasferta oltre i tempi necessari, approfittando della fiducia accordata ai dipendenti dal datore di lavoro- idonei a giustificare la più grave sanzione, a prescindere dalla recidiva e, quindi, dalla operatività della previsione di cui all’art. 58 CCNL citato.

12. Il terzo motivo è inammissibile.

13. Nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in esame ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione della gravata sentenza, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti (cfr. Cass. 21.10.2015 n. 21439).

14. In realtà la censura, riguardante l’asserita omessa ponderazione della testimonianza indicata (che peraltro è invece stata presa in considerazione dalla Corte distrettuale a pag. 4 della sentenza) è essenzialmente intesa ad una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 dicembre 2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288).

15. Il ricorso incidentale deve essere, di contro, dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

16. Invero esso, non proposto in via condizionata, è incentrato tutto sulla sussistenza o meno della recidiva nel caso concreto.

17. Questa Corte (cfr. Cass. 16.1.2015 n. 658) ha affermato che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello e diretto solo ad incidere sulla motivazione della sentenza impugnata. E tale doveva ritenersi la società perchè, sebbene il suo appello incidentale fosse stato respinto, tuttavia per una diversa motivazione aveva visto totalmente accolta la sua richiesta di rigetto della avversa domanda.

18. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno regolate secondo i criteri della soccombenza sostanziale e prevalente e poste a carico degli odierni ricorrenti principali.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore di Trenitalia spa, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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