Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25143 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. II, 08/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16773/2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

n. 12D, presso lo studio dell’avvocato SIMONE PAOLINI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROSELLA MIGLIORE;

– ricorrente –

contro

CASCOBENE S.R.L.

– intimata –

avverso la sentenza n. 16/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il

05/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 9.11.2009 B.L. evocava in giudizio la società Cascobene S.r.l. innanzi il Giudice di Pace di Genova chiedendo la condanna del convenuto alla restituzione del corrispettivo percepito per la compravendita di un motoveicolo ed al risarcimento del danno, nonchè la dichiarazione della perdita di possesso del bene predetto in capo all’attore. A sostegno della propria domanda costui esponeva di aver acquistato, presso la concessionaria gestita dalla società convenuta, il motoveicolo di cui è causa, di averlo ritirato e di essersi subito avveduto che l’andatura era sbilanciata; di averlo pertanto subito riconsegnato al venditore per le riparazioni del caso; di essersi recato dopo alcuni giorni presso la concessionaria e di aver visto il mezzo parcheggiato all’esterno con vistosi danni alla carrozzeria; di aver quindi chiesto per via telefonica spiegazioni e sollecitato varie volte la riconsegna del motoveicolo senza esito.

Si costituiva la società convenuta resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento del danno conseguente alla temerarietà dell’azione proposta.

Con sentenza n. 783/2013 il Giudice di Pace accoglieva la domanda, condannando la convenuta alla restituzione del prezzo ricevuto per la vendita del mezzo e ordinando la perdita di possesso del motoveicolo.

Interponeva appello avverso detta decisione Cascobene S.r.l. B.L. si costituiva in seconde cure invocando il rigetto dell’impugnazione e spiegando gravame incidentale per il risarcimento del danno, non riconosciutogli dal primo giudice.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 16/2015, il Tribunale di Genova accoglieva l’impugnazione ritenendo che il B. non avesse mai proposto domanda di risoluzione del contratto e che, pertanto, non vi fosse alcun titolo per condannare la società appellante alla restituzione del corrispettivo percepito per la vendita del motoveicolo di cui è causa.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.L. affidandosi a quattro motivi.

Cascobene s.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto mai proposta la domanda di risoluzione del contratto di vendita del motoveicolo intercorso tra le parti. Il ricorrente deduce infatti di aver invocato nelle proprie conclusioni la restituzione del corrispettivo della vendita predetta ed il risarcimento del danno e che in ciò si sarebbe dovuta ravvisare una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di svolgere la necessaria opera di interpretazione della domanda, ricostruendo le reali intenzioni delle parti e considerando il contenuto sostanziale della pretesa fatta valere.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.

L’interpretazione della domanda giudiziale, che costituisce uno dei momenti in cui si estrinseca il potere valutativo del giudice di merito, non può risolversi un’operazione soltanto formalistica, ma deve spingersi ad apprezzare il reale intendimento delle parti, al di là delle espressioni verbali insufficienti o imprecise alle quali una o entrambe di esse abbiano fatto ricorso. In proposito, è opportuno ribadire che “L’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21208 del 02/11/2005, Rv. 585289; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2916 del 16/02/2004, Rv. 570143; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004, Rv. 569894).

Nella verifica della legittimità del procedimento di interpretazione e la logicità del suo esito questa Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame degli atti processuali ed alla loro diretta interpretazione, qualora la parte sostenga che il giudice di merito abbia pronunciato su una domanda diversa da quella effettivamente proposta e lamenti, di conseguenza, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7198 del 12/05/2003, Rv. 562886; cfr. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 11755 del 24/06/2004, Rv.573891; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014, Rv. 632593).

Nel caso di specie, il B. aveva invocato nelle conclusioni dell’atto di citazione in prime cure la restituzione del corrispettivo pagato per l’acquisto del motoveicolo e il risarcimento del danno, allegando l’inadempimento del venditore alle obbligazioni derivanti dal contratto intercorso tra le parti. La sua domanda, di conseguenza, avrebbe dovuto essere inquadrata nell’alveo dell’azione di risoluzione per inadempimento, anche in assenza di una specifica espressa richiesta in tal senso. La volontà di risolvere un contratto per inadempimento dell’altra parte, infatti, non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dall’interessato, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga necessariamente una domanda di risoluzione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21230 del 05/10/2009, Rv. 610204; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21113 del 16/09/2013, Rv.627838). E, d’altro canto, non v’è dubbio che la richiesta di restituzione del corrispettivo della compravendita del motoveicolo di cui è causa e del risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del venditore costituiscono domande che presuppongono, come necessario antecedente logico-giuridico, la pronuncia di risoluzione del contratto intercorso tra le parti.

L’accoglimento delle prime due censure implica l’assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali il B. lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 345 c.p.c., perchè il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la novità dell’eccezione -proposta da Cascobene s.r.l. solo in appello – di difetto della domanda di risoluzione contrattuale e la violazione dell’art. 320 c.p.c., perchè il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la proposizione della domanda di risarcimento del danno, essendo quest’ultima stata proposta dall’odierno ricorrente nel termine di cui alla disposizione processuale da ultimo richiamata.

La decisione impugnata va pertanto cassata, nei limiti delle censure accolte, e la causa dev’essere rinviata al Tribunale di Genova, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Genova, in persona di diverso giudice, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA