Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25142 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27646-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimata –

Nonchè da:

G.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. FAA’ DI

BRUNO 79, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che si riporta al ricorso e

chiede l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato GARGIULO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito in subordine rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali previsti dalla L. n. 168 del 1982, art. 5 di cui la parte contribuente riteneva di poter usufruire a seguito dell’acquisto di un immobile inserito in un piano di recupero.

La CTP accoglieva il ricorso, precisando che la conferma dell’agevolazione in oggetto rendeva inutile l’esame delle eccezioni relative alla rettifica del valore del bene dichiarato all’atto della compravendita, poichè la predetta agevolazione limitava l’applicazione delle imposte alla misura fissa. La CTR, da parte sua, confermava le ragioni della contribuente rigettando l’appello dell’ufficio.

Avverso quest’ultima pronuncia, l’ufficio ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre la contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 168 del 1982, art. 5 e della L. n. 457 del 1978, artt. 27, 28, 29, 30 e 31 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la normativa indicata in rubrica subordina i benefici richiesti a un duplice requisito, sia di natura oggettiva consistente nell’inserimento dell’immobile in un piano di recupero d’iniziativa pubblica o privata convenzionata, L. n. 457 del 1978, ex artt. 27 e ss che di natura soggettiva, costituito dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il piano di recupero; nella vicenda oggetto d’esame, erano insussistenti entrambi i requisiti, poichè, il piano di recupero era stato già definitivamente realizzato e definito dalla parte venditrice (come dichiarato alla p. 4 dell’atto di compravendita), con assolvimento di tutti gli obblighi previsti, mentre, i giudici d’appello avevano erroneamente ritenuto che tali requisiti fossero ancora sussistenti al momento dell’acquisto dell’immobile.

Con il secondo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, la CTR avrebbe ritenuta “assorbita” la questione relativa alla valutazione del terreno da parte dell’ufficio ed oggetto della rettifica del valore dell’immobile, con liquidazione del dovuto in misura proporzionale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la parte contribuente ha denunciato il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 41 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto annullare o revocare i benefici fiscali concessi con un autonomo atto d’accertamento e soltanto dopo avrebbe potuto procedere alla rettifica del maggior valore e alla liquidazione dell’imposta proporzionale; sarebbe stato, pertanto, necessaria una revisione del titolo di tassazione, da imposta fissa, L. n. 168 del 1982, ex art. 5 ad imposta proporzionale, ex art. 1, punto primo, Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131 del 1986.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, il ricorrente ha denunciato il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la CTR, avrebbe omesso di pronunciarsi (ritenendo la questione assorbita) con riferimento alla censura di difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, relativamente all’ammontare del valore del terreno e alla conseguente commisurazione dell’imposta proporzionale dovuta.

Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di agevolazioni fiscali, l’applicazione dell’imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 5 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purchè convenzionati) di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, artt. 27 e ss. postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l’esistenza di due requisiti: uno, oggettivo, costituito dall’inserimento degli immobili nei piani di recupero; l’altro, soggettivo, derivante dall’essere l’acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Pertanto, spetta ai soli acquirenti che effettivamente attuino gli interventi previsti dai piani particolareggiati di risanamento, restandone, così, giustificata la revoca, ove l’Ufficio tributario accerti la insussistenza dei requisiti predetti.” (Cass. nn. 12515/13, 7046/14), ed ancora, “Gli “interventi di ristrutturazione urbanistica” previsti dalla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. e), ai quali è applicabile l’aliquota IVA ridotta di cui al D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, art. 8 convertito in L. 22 dicembre 1980, n. 891, debbono necessariamente riguardare una pluralità di fabbricati oppure un insediamento unitario di rilevanti dimensioni interessato da più interventi sistematici, mentre deve escludersi che la suddetta agevolazione possa essere invocata nel caso di ristrutturazione di un singolo immobile” (Cass. sez. un. n. 22641/07). Nel caso di specie, come può evincersi dalla p. 4 dell’atto di compravendita, allegato al fascicolo del controricorrente (all. 7) la parte venditrice aveva già assolto a tutti gli obblighi del piano di recupero, fissati dalla convenzione stipulata con il Comune, e, pertanto, tale piano poteva considerarsi definitivamente realizzato ed erroneamente i giudici d’appello hanno ritenuto che la lottizzazione successiva del singolo appezzamento potesse rientrare tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica meritevoli di agevolazione, in quanto gli obblighi assunti nei confronti del Comune (cessione delle aree a titolo gratuito) erano già stati assolti, mentre, ai sensi del pronunciamento da ultimo indicato (Cass. sez. un. n. 22641/07) deve escludersi che l’agevolazione possa essere invocata nel caso di ristrutturazione di un singolo immobile; pertanto, anche dal punto di vista soggettivo, non può affermarsi che l’acquirente abbia partecipato alla realizzazione di tale piano.

In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e con assorbimento del ricorso incidentale condizionato (tali motivi “assorbiti” potranno essere riproposti in sede di rinvio), la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Veneto, in diversa composizione, affinchè, valuti il merito della restante controversia relativamente alla questione dell’accertamento del valore del terreno (ed a quelle eventualmente connesse), rispetto a quanto dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita, e si pronunci anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Veneto.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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