Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25141 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25141 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8111-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DONATI

BRUNO

titolare

dell’omonima

impresa

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MENNITTI STEFANIA

Data pubblicazione: 08/11/2013

BIANCA giusta delega a margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 11/2009 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 22/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

VALITUTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
——-.”.’-.

..,………s……s

udienza del 23/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

RITENUTO IN FATTO.
1. Con istanza in data 22.6.07, Donati Bruno, titolare
dell’omonima impresa individuale, chiedeva il rimborso
del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2002, riportato nella dichiarazione IVA annuale 2003, presentata
per l’anno di imposta precedente. Nei confronti del silenzio rifiuto, serbato dall’Amministrazione finanziaria
corso alla CTP di Milano, che lo accoglieva.
2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva, altresì, rigettato dalla CTR della Lombardia con sentenza n.
11/5/09. Il giudice di appello – confermando la decisione
di prime cure – riteneva, invero, sia pure con motivazione sintetica, che il diritto al rimborso del credito IVA
per l’anno in questione, non si fosse estinto, essendo
stato esposto nella relativa dichiarazione annuale.
3. Per la cassazione della sentenza n. 11/5/09 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. Il contribuente ha replicato con controricorso e con
memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con i due motivi di ricorso – che, per la loro intima
connessione, vanno esaminati congiuntamente – l’Agenzia
delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 30 e 38 bis d.P.R. 633/72, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero errato la CTR nel ritenere il contribuente non decaduto dal diritto al rimborso in questione, per decorso del termine biennale di cui all’art.
21 d.lgs. 546/92, ancorchè il credito IVA 2002, dichiarato nell’anno 2003, non avesse formato oggetto di apposita
istanza di restituzione nel biennio successivo a detta
dichiarazione, accompagnata dal modello VR indispensabile
– a parere dell’ Amministrazione ricorrente – ai fini di
ottenere il rimborso del credito di imposta. Il Donati
avrebbe, difatti, provveduto a tale formale richiesta
soltanto con successiva e tardiva istanza, depositata in

sull’istanza di rimborso, il contribuente proponeva ri-

-2

data 22.6.07, ovverosia ben oltre il termine biennale di
decadenza suindicato.
1.2. Per il che, il contribuente – a parere dell’Ufficio
ricorrente – non avrebbe potuto beneficiare, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, del termine decennale
di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c., dovendo
considerarsi il diritto al rimborso in questione già
sta di rimborso, per intervenuta decadenza, ex art. 21
d.lgs. 546/92.
2. Le censure suesposte sono infondate.
2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la domanda
di rimborso dell’IVA o di restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente debba ritenersi già presentata con la compilazione, nella dichiarazione annuale,
del quadro relativo al credito, analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la
Sesta Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro
dell’IVA versata “a monte” è principio basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità di detta imposta. Per contro, la presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto
per l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.
Ne discende che, una volta manifestata in dichiarazione
la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto
al rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2 del d.lgs.
n. 546/92, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr. Cass. 15229/12, 7684/12,
20039/11).
2.2. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo più
volte di chiarire, in tema di rimborso dell’IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del
credito d’imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con la compilazione nella dichiara-

estinto, alla data di presentazione della formale richie-

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zione annuale del relativo quadro, che – come dianzi detto – configura formale esercizio del diritto, rispetto
alla presentazione, altresì, del modello “VR”, che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, co. 1, del d.P.R. n.
633/72, presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne discende che, una
ritto al rimborso, la presentazione del modello “VR” non
può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, co. 2, del d.lgs. n.
546/92, ma esclusivamente a quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (Cass. 20039/11,
7684/12, 8813/13).
2.3. In altri termini, alla proposizione formale di apposita istanza di rimborso – laddove, come nella specie,
non rientri tra quelle specifiche previste dall’art. 30
del d.P.R. 633/72 – o alla equipollente dichiarazione del
credito IVA nel relativo quadro della dichiarazione annuale, si applica il termine biennale di decadenza di cui
alla norma succitata. Tuttavia, laddove la decadenza sia
stata evitata con l’avvenuta presentazione dell’istanza
nel biennio, anche mediante inserimento del credito in
dichiarazione, ed una volta che sulla richiesta si sia
maturato il silenzio rifiuto, o vi sia stato un formale
atto di diniego, non potrà che essere applicato
l’ordinario termine decennale di prescrizione di cui
all’art. 2946 c.c., decorso il quale il diritto al rimborso si estinguerà definitivamente (v. Cass. 16477/04).
2.4. Ebbene, nel caso di specie, il credito IVA per
l’anno 2002 – come dichiarato in ricorso dalla stessa
Agenzia delle Entrate, e come risulta dall’impugnata sentenza – era stato esposto dalla contribuente
nell’apposito quadro della dichiarazione presentate
nell’anno 2003, esposizione equivalente – come dianzi
detto – ad una domanda di rimborso o di restituzione del
credito di imposta; di guisa che il termine decadenziale
di due anni ex art. 21 d.lgs. 546/92 risulta, in concre-

volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il di-

to, rispettato. Di conseguenza, essendo stata la successiva formale istanza di rimborso proposta – com’è incontroverso nel giudizio – in data 22.6.07, per un credito
dell’anno 2002, il diritto in parola non può ritenersi
neppure estinto per intervenuta prescrizione.
2.5. Né appare sussistere il dedotto vizio motivazionale,
atteso che l’impugnata sentenza ha chiaramente evidenziasvolgimento del processo – agli adempimenti posti in essere dal contribuente, il convincimento della CTR che
l’esposizione del credito nella dichiarazione annuale
equivalesse a domanda di rimborso, senza necessità di
presentare, all’uopo, anche il modello VR. E la tesi, per
i motivi suesposti, è da ritenersi dl tutto corretta.
3. Per tali ragioni, pertanto, il ricorso dell’Agenzia
delle Entrate non può che essere rigettato, con conseguente condanna dell’Amministrazione ricorrente alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna l’Amministrazione ricorrente
alle spese del presente giudizio, che liquida in E
5.000,00, oltre ad 200,00 per esborsi e accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23.9.2013.

to, sia pure sinteticamente, attraverso il rinvio – nello

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