Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25141 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25141

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6796-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L.M., A.G.M., A.G.G.,

A.L.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MORRONE, che li rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO giusta

delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24/2010 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 19/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato DI PIETROPAOLO che insiste

nel rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione della denuncia di successione di A.A., che la parte contribuente ha contestato in quanto privo di motivazione, quand’anche basato su una perizia UTE, in quanto non si specificavano le valutazioni analitiche degli immobili.

Sia in primo che in secondo grado, l’esito della lite è stato favorevole al contribuente, a seguito di ricorso dell’ufficio, la Cassazione cassava con rinvio, ma la CTR in sede di rinvio, confermava le ragioni del contribuente.

Avverso la seconda sentenza d’appello, l’ufficio ha proposto nuovamente ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre gli eredi del dante causa hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia il vizio di violazione dell’art. 383 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il giudizio di rinvio sarebbe stato celebrato e deciso dalla medesima sezione della CTR della Basilicata che già aveva pronunciata la sentenza d’appello, in violazione dell’indicazione operata dalla S.C.

Il motivo non merita adesione.

Infatti, la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, comma 1 contiene una statuizione di competenza funzionale, nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento oggetto del giudizio rescindente; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra le sezioni o le persone fisiche dei magistrati. Se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (Cass. n. 1527/12).

Nel caso di specie, il principio dell’alterità del giudice risulta rispettato, in quanto è onere della parte che ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, la quale deduca la nullità per violazione dell’art. 383 c.p.c., allegare e provare che la pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle persone fisiche che avevano già pronunciato la sentenza cassata con rinvio (Cass. n. 8723/12, Cass. sez. un. 731/99), prova che nel presente giudizio non risulta essere stata fornita.

Con il secondo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto inammissibile l’appello per mancata contestazione della statuizione della sentenza di primo grado sull’inapplicabilità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 in quanto tale riferimento inserito nelle controdeduzioni in primo grado era frutto di un mero errore materiale, infatti, l’avviso di liquidazione impugnato si riferiva correttamente al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34.

Con il terzo motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extra petizione, e della L. n. 212 del 2000, artt. 21 e 7 e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 2 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, la mancata allegazione della stima UTE all’avviso di rettifica non poteva fondare il rigetto dell’appello perchè la relativa doglianza non era stata proposta dalla parte contribuente con il ricorso introduttivo in primo grado, inoltre, tale doglianza è, comunque, infondata, in quanto in relazione all’epoca di notifica dell’atto impositivo (gennaio 2000), non era ancora entrato in vigore l’art. 7 dello Statuto del contribuente (1 agosto 2000) che ha sancito come l’allegazione degli atti richiamati negli atti impositivi sia sanzionata a pena di nullità; inoltre, l’ufficio ha evidenziato come la stima UTE fosse, comunque, a conoscenza della parte contribuente (p. 5 ricorso).

Con il quarto motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e la violazione degli artt. 2730 c.c. e ss., nonchè, contestualmente, omessa o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, seppure l’avviso emesso dall’ufficio non differenziava gli immobili secondo le specifiche caratteristiche di ognuno, i giudici d’appello non potevano annullare la pretesa impositiva, senza, comunque, quantificare l’imposta residua, quindi, dovevano provvedere sul merito della pretesa.

In via preliminare, osserva la Corte che va esaminato il terzo motivo di ricorso poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. sez. un. n.9936/2014; Cass. n. 12002/2014).

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Infatti, la parte contribuente non ha censurato espressamente con il ricorso introduttivo la mancata allegazione della stima UTE (v. pp. 4 e 5 del ricorso in primo grado dei contribuenti, riportato dall’ufficio ai fini dell’autosufficienza), nè tale censura poteva essere inserita nelle memorie illustrative di primo e secondo grado, in quanto non deputate a introdurre temi nuovi, ma solo a illustrare quelli già proposti. E’, infatti, insegnamento di questa Corte quello secondo cui “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del “petitum” e della “causa petendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicchè il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (Cass. n. 18868/15, 13014/2004). Nella fattispecie, la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sul rilievo della mancata allegazione della stima UTE all’avviso di rettifica e liquidazione impugnato, da cui i giudici d’appello, ne hanno tratto il convincimento che non vi fosse stato da parte dell’ufficio una “congrua e giustificata valutazione della differenziazione dei suoli oggetto di successione, tra quelli ricadenti in parte in zona edificabile e tra essi con ulteriori differenti destinazioni, in parte in zona agricola”. Poichè la CTR ha fondato la sua decisione su una questione che non era stata fatta oggetto d’impugnazione, nè proposta in primo grado, la decisione deve essere cassata senza rinvio, risolvendosi tale vizio in un eccesso di potere giurisdizionale (Cass. ord. n. 22558/14).

Per completezza, la motivazione è errata anche nel merito, in quanto la L. n. 212 del 2000, art. 7 e il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 2 bis che hanno introdotto la sanzione della nullità per la mancata allegazione all’atto impositivo dell’atto richiamato sono entrati in vigore successivamente alla notifica dell’avviso di rettifica oggetto della presente impugnazione.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CTR, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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