Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25140 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Elena Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20990/2015 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con sede in Roma, ove elettivamente domiciliata;

– Ricorrente –

contro

N.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Parise, con

studio in Mesoraca (KR), elettivamente domiciliato presso

l’indirizzo di P.E.C. walterparise.avvocaticrotone.legalmailit,

giusta procura a tergo del controricorso di costituzione nel

presente procedimento, domicilio in Roma, p.zza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Catanzaro il 18 marzo 2015 n. 358/04/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27) del 21 luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro il 18 marzo 2015 n. 358/04/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per il complessivo importo di Euro 150.566,60 in relazione ad avviso di liquidazione per imposta di registro su compravendita immobiliare, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di N.E. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone il 22 febbraio 2012 n. 46/01/2012, con compensazione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto di fatto che la notifica dell’avviso di liquidazione, prodromico alla cartella di pagamento, non si fosse perfezionata col ritiro del plico giacente da non più di dieci giorni presso l’ufficio postale da parte del contribuente. N.E. si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che la notifica dell’atto prodromico alla cartella di pagamento non fosse andata a buon fine, essendo stato ritirato il plico da persona non avente relazione di parentela o affinità col destinatario e non agente per delega del medesimo, laddove il plico contenente l’atto impositivo era stato restituito al mittente per compiuta giacenza dopo dieci giorni e la raccomandata informativa (C.A.D.) era stata consegnata dall’agente postale a persona diversa dal destinatario.

RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Sulla scorta delle risultanze processuali, si evince che, in realtà, il plico contenente l’avviso di liquidazione non è stato mai ritirato dal destinatario o da un suo delegato presso l’ufficio postale, ma è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.

Viceversa, come si può desumere dall’esame della “distinta di recapito”, è evidente che il giudice del gravame è incorso in palese confusione con la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), la quale era stata effettivamente consegnata dall’agente postale a persona diversa dal destinatario (senza una specifica menzione del rapporto eventualmente corrente con quest’ultimo). E tale circostanza è assolutamente incontroversa tra le parti del giudizio.

1.2 In proposito, pur in difetto di specifica contestazione sul punto, questa Corte ritiene doversi precisare che il travisamento da parte del giudice del gravame circa le formalità osservate nelle diverse fasi del procedimento notificatorio dell’atto impositivo non è propriamente riconducibile alla previsione dell’art. 395 c.p.c., comma 4, trattandosi, a ben vedere, dell’omesso rilievo di un concernente la ritualità della notificazione sotto il profilo delle modalità esecutive, che non integra un errore di fatto, il quale, pur potendo cadere sul contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, deve consistere in un equivoco di natura meramente percettiva, cioè in una svista materiale, e non in un errore di diritto (come nel caso di specie) da far valere, invece, con gli ordinari mezzi di impugnazione (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 15 novembre 2013, n. 25654; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2016, n. 26278; Cass., Sez. 6, 8 maggio 2017, n. 11102).

1.3 Per il resto, la questione verte sulla ritualità della notificazione a mezzo del servizio postale di un avviso liquidazione per imposta di registro su compravendita immobiliare, prodromico ad una successiva cartella di pagamento per la medesima causale, che è stata impugnata dal contribuente nel presente giudizio. Precisamente, non essendo stato consegnato al destinatario ed essendo stato restituito al mittente per compiuta giacenza presso l’ufficio postale (dopo il decorso del termine di dieci giorni) il plico contenente il suddetto avviso di liquidazione, la successiva raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) era stata consegnata dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, senza che la “distinta di recapito” riportasse alcuna attestazione in ordine ai rapporti correnti con quest’ultimo.

1.4 Alla luce di tale ricostruzione, questa Corte non può che apprezzare la regolarità della notificazione dell’atto impositivo. Nella specie, l’amministrazione finanziaria si è avvalsa della possibilità di provvedere direttamente alla notifica degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 (quale modificato dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 20), che è stato espressamente richiamato in calce allo stesso avviso di liquidazione. Ciò significa che il notificante è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale “ordinario”.

E’, altresì, pacifico tra le parti che il piego contenente l’avviso di liquidazione non era stato consegnato per temporanea assenza del destinatario o di altre persone abilitate a riceverlo, e quindi depositato presso l’ufficio postale, ove non risultava essere stato mai ritirato.

Trova, pertanto, applicazione la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 nel testo modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito – con modificazioni – dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 22 settembre 1998 n. 346, che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneità od assenza delle persone sopra menzionate), prevede l’obbligo per l’ufficiale postale di dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalità e del deposito del piego, con raccomandata con avviso di ricevimento.

In quanto modalità espressamente prevista dalla legge, è indubbio che l’omesso invio dell’avviso di deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia in caso di mancato invio sia in caso di invio con affrancatura o raccomandata semplice, comporti la nullità della notifica (in termini: Cass., Sez. 5″, 21 febbraio 2019, n. 5077).

1.5 Giova a questo punto ricostruire quale sia il procedimento previsto per la notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa, e quale la funzione della comunicazione di avvenuto deposito da esso previsto. Va precisato che tali regole valgono per la notifica di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale per i quali, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1 l’ufficiale giudiziario scelga di avvalersi del servizio postale (possibilità che gli viene preclusa solo se l’autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio per i quali l’ufficiale giudiziario è obbligato ad avvalersi del servizio eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. La L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 si limita, infatti, ad estendere alla notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, e di cui si controverte nel presente giudizio, le stesse modalità previste dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari, in considerazione della pari rilevanza degli effetti conseguenti alla piena conoscibilità di entrambe le tipologie di atti.

Ebbene, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, nell’ipotesi di irreperibilità relativa è prevista la compilazione di due avvisi di ricevimento: il primo, di colore verde, conforme al modello di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 2 relativo alla raccomandata che contiene l’atto, viene presentato dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 3, unitamente alla busta chiusa contenente l’atto da notificare di cui al comma 2, e poi completato dall’addetto al recapito in base agli esiti della notifica; il secondo, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, a cura dell’agente postale all’atto dell’invio della raccomandata spedita quando non sia stato possibile notificare l’atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

La comunicazione di avvenuto deposito ha un ruolo centrale per tale modalità di notifica in quanto ha la finalità di dare notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito a cura dell’operatore postale presso il punto di deposito più vicino. Ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, va inviato in busta chiusa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda; deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonchè l’espresso invito al destinatario a provvedere al ritiro del piego entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita per “compiuta giacenza” trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

1.6 Su tali premesse, questa Corte ha avuto inizialmente modo di affermare che la notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, qualora l’agente postale non possa recapitare il plico che lo contiene, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicchè, ai fini della sua ritualità, è richiesta, L. 20 novembre 1982, n. 890, ex art. 8 la sola prova della spedizione della detta raccomandata (c.d. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 15 febbraio 2017, n. 4043; Cass., Sez. 6, 10 marzo 2017, n. 6242; Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2019, n. 2638).

In seguito, l’orientamento si è evoluto ed assestato nel senso che, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione dell’avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Ne consegue che la data di spedizione della raccomandata rileva indubbiamente ai fini dell’individuazione del momento di perfezionamento della notifica, ma il perfezionamento della notifica dipende dall’inoltro dell’avviso di ricevimento, il cui deposito è indispensabile ai fini di provare la regolarità della notifica, senza che la prima affermazione si trovi in contraddizione con la seconda, in quanto la data di spedizione può costituire il momento di perfezionamento solo di una notifica regolarmente effettuata. Si è ancora precisato che, in assenza di diverse previsioni, il regime applicabile alla seconda raccomandata relativa alla C.A.D., al fine di verificare la regolarità della sua ricezione, analogamente a quanto ritenuto per la raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., è certamente quello ordinario (in termini: Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5077; Cass., Sez. Lav., 20 giugno 2019, n. 16601).

Per cui, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 è necessario che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), verifica che presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile (in termini, ancora: Cass., Sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5077). Sicchè, è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (sia pure con riguardo alla raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso la casa comunale, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e 140 c.p.c.: Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2016, n. 27479).

Peraltro, principio non dissimile è stato affermato da questa Corte anche con riguardo al ritiro del piego presso l’ufficio postale da parte di persona diversa dal destinatario in caso di notificazione di atti giudiziari. Difatti, si è detto che nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (da ultima: Cass., Sez. 3, 17 ottobre 2019, n. 26287).

1.7 Nella specie, è pacifico che la notificazione dell’atto impositivo si era ritualmente perfezionata per compiuta giacenza con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, essendo irrilevante che l’agente postale avesse consegnato la raccomandata informativa a persona diversa dal destinatario, che aveva sottoscritto (per ricevuta) la “distinta di recapito”, senza alcuna annotazione circa la sua qualità.

2. Il giudice del gravame ha fatto malgoverno di tali principi, ritenendo erroneamente che la notificazione dell’atto impositivo fosse affetta da nullità, sia per la consegna del plico a persona diversa dal destinatario, sia per l’omessa attestazione dell’eventuale relazione di affinità o parentela del consegnatario con il destinatario.

3. Pertanto, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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