Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25140 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25140

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2343/12 proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Riva Acciaio S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore R.C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Germanico n. 146, presso lo Studio dell’Avv. Ernesto Mocci,

rappresentata e difesa dall’Avv. Eugenio Briguglio, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14/01/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata l’11 gennaio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giulio Bacosi, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 14/01/11 depositata il giorno 11 gennaio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Riva Acciaio S.p.A. e – in riforma della decisione n. 261/02/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia accoglieva il ricorso che la contribuente aveva proposto contro l’atto di classamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della rendita aveva tenuto conto anche di “impianti fissi” costituti da “n. 16 carri ponte, 1 forno di riscaldamento, 1 laminatoio ed una trafileria”.

In particolare la CTR dopo aver respinto la preliminare eccezione di giudicato esterno dedotta dalla contribuente – essenzialmente osservando che non c’era “identità oggettiva tra le due controversie” – riteneva che il ricorso fosse fondato nel merito perchè gli “impianti fissi” in discussione “non erano irreversibilmente fissati al suolo, non integravano un elemento dell’unità immobiliare, ma rappresentavano una componente del complesso dei beni organizzati per l’esercizio di una attività produttiva e la loro consistenza economica, anche se rilevante, si rifletteva soltanto nella valutazione aziendale” e che la contraria interpretazione autentica contenuta nel D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies conv. con modif. in l. 31 maggio 2005, n. 88 fosse soltanto limitata a risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto con riferimento all’inclusione o esclusione ai fini del calcolo della rendita delle turbine delle “centrali elettriche”.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui resisteva con controricorso Riva Acciaio S.p.A. quale successore della Riva Acciaio S.p.A. avente diverso c.f. e che a sua volta proponeva ricorso incidentale condizionato per cinque motivi e che si avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, rubricato “Violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 5 del D.L. n. 44 del 2005, art. 1 quinquies e dell’art. 812 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, l’Ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto che gli “impianti fissi” in parola non dovessero essere ricompresi nel calcolo della rendita perchè “non irreversibilmente fissati al suolo, secondo l’Ufficio difatti ai fini della determinazione della rendita era ex lege sufficiente che i “n. 16 carri ponte, 1 forno di riscaldamento, 1 laminatoio ed una trafileria” fossero uniti in qualsiasi modo al suolo, nè l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies cit. poteva in alcun modo limitare l’applicazione della regola.

Il motivo è fondato.

In effetti – come espressamente rilevato da Corte cost. n. 162 del 2008 il legislatore ha affidato al D.L. n. 44 cit., art. 1 quinquies soltanto il compito di risolvere lo specifico contrasto insorto in giurisprudenza circa l’inclusione o l’esclusione delle turbine dal calcolo della rendita delle “centrali elettriche” (Cass. sez. trib. n. 21730 del 2004; Cass. sez. trib. n. 17933 del 2004). Senza cioè che l’interpretazione autentica di che trattasi abbia messo in discussione il più tradizionale orientamento di questa Corte – che come noto si regge su di una lettura coordinata del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 5 e 10 conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e dell’art. 812 c.c. – secondo cui ai fini della determinazione della rendita l’unità immobiliare destinata a opificio deve comprendere tutti gli “impianti fissi” in qualsiasi modo uniti al suolo perchè gli stessi concorrono alla complessiva utilità dell’immobile e quindi al suo valore (Cass. sez. trib. n. 7372 del 2011; Cass. sez. trib. n. 26441 del 2008). Del resto l’appena richiamata interpretazione di questa Corte è stata di recente anche direttamente convalidata dal legislatore, laddove quest’ultimo soltanto dal 1 gennaio 2016 ha con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, escluso dal calcolo della rendita i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e nelle more ha con L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 e segg., fatto altresì salva l’interpretazione dell’Ufficio di cui al punto n. 3 della circ. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio che era appunto nel senso che con riguardo agli immobili accatastati in cat. D ovvero E dovessero essere computati gli “impianti fissi”. Erroneamente pertanto la CTR ha ritenuto che gli “impianti fissi” oggetto di controversia, pur se uniti al suolo, cosiddetti “imbullonati”, dovessero considerarsi beni strumentali alla produzione e quindi da non computarsi ai fini della determinazione della rendita.

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Violazione del giudicato – Violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 111 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente deduceva che erroneamente la CTR aveva negato il carattere ostativo dell’invocato giudicato esterno, secondo la contribuente difatti doveva giudicarsi preclusiva la definitiva sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso avverso un precedente atto di classamento in cui gli “impianti fissi” non erano stati inclusi ai fini della determinazione della rendita, atteso che i ridetti “impianti fissi” erano rimasti tali e quali.

2.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Violazione del giudicato (art. 2909 c.c., art. 111 c.p.c., comma 4) Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la contribuente criticava sotto il profilo processuale il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno.

2.2. I motivi – che possono esaminarsi congiuntamente perchè strettamente connessi – sono inammissibili per difetto di autosufficienza atteso che in nessun modo è dato alla Corte di verificare quali fossero gli “impianti fissi” esclusi dal precedente classamento, se i ridetti “impianti fissi” siano stati o no nel tempo cambiati per es. a seguito di ristrutturazione o aggiunti ecc. (Cass. sez. trib. n. 29584 del 2011).

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, rubricato “Omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) – Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la contribuente deduceva che la CTR aveva omesso di pronunciare sulla eccezione di difetto di motivazione circa la prova del classamento proposta in primo grado e riproposta in secondo.

3.1. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, rubricato “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contribuente declinava la stessa doglianza sotto il profilo del vizio di motivazione.

3.2. Con il quinto motivo del ricorso incidentale, rubricato “Omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) – Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la contribuente declinava l’identica doglianza sotto il profilo della violazione di legge sostanziale.

3.3. I motivi – che anche in questo caso possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione – sono infondati.

3.4. La violazione dell’art. 112 c.p.c. è infondata perchè la CTR – che in narrativa di sentenza ha dato atto che con l’atto d’appello la contribuente aveva espressamente eccepito “il difetto di motivazione in ordine alla mancata dimostrazione da parte dell’Agenzia dei criteri di determinazione del valore dei macchinari” – non ha pronunciato sulla questione in quanto ha accolto l’assorbente preliminare eccezione di merito per cui gli “impianti fissi” non potevano per loro stessa natura essere oggetto di classamento.

3.5. Per la stessa ragione – cioè sempre perchè la questione era stata assorbita – neanche in astratto potrebbe trattarsi di una questione di motivazione.

3.5. In realtà – trattandosi di questione assorbita o comunque non esaminata – il ricorso incidentale condizionato della contribuente che è stata interamente vittoriosa è inammissibile dovendosi l’eccezione riproporre davanti al giudice del rinvio (Cass. sez. trib. n. 574 del 2016; Cass. sez. trib. n. 23548 del 2012).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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