Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2514 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 26/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27961-2016 proposto da:

FINTRE SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO MARTINETTI;

– ricorrente –

contro

C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO CIROTTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO MERLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1017/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 96/13, in parziale accoglimento delle reciproche domande, principale e riconvenzionale, condannava, rispettivamente, C.I. al pagamento di Euro, 700 per la demolizione del pilastro realizzato oltre il confine tra i fondi e la Finire s.r.l. all’eliminazione o all’arretramento dei muri costruiti in violazione delle distanze legali, ritenendo non trattarsi di muri di cinta, perchè realizzati per il contenimento del dislivello artificiale fra fondi limitrofi.

A seguito degli appelli proposti dalla Fintre s.r.l. e dal C., con sentenza n. 1017/2016, la Corte d’appello di Torino, riunite le cause, confermava la sentenza di primo grado, rigettando entrambi gli appelli e compensando le spese del gravame.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, la Fintre s.r.l. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi. C. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere parzialmente accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 e 878 c.c., nonchè dell’art. 43 del Regolamento edilizio del Comune di Castagnole delle Lanze, per aver la Corte di merito ritenuto che i muri costruiti dalla Fintre s.r.l. fossero soggetti al rispetto delle distanze legali. In particolare, a detta di parte ricorrente, i suddetti muri avrebbero dovuto essere considerati muri di cinta, anzichè muri di contenimento, come tali esonerati dal rispetto delle distanze legali.

La censura non può trovare ingresso.

Preliminarmente, occorre rilevare che qualora il giudice di merito fondi la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, affinchè i lamentati errori della consulenza determinino un vizio di della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte (Cass. n. 7341/2004).

Nella specie, la Corte d’appello, condividendo le risultanze della CTU, ha evidenziato la funzione di contenimento dei suddetti muri, risultando essi necessari a seguito di un innalzamento artificiale del piano.

Invero, parte ricorrente non censura una carenza della consulenza tale da tradursi in un vizio della sentenza, ma lamenta unicamente la sua non rispondenza alle indicazioni fornite dal consulente tecnico di parte;

– con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto non contestato il fatto che il dislivello tra le proprietà Fintre s.r.l. e C. fosse artificiale. A detta del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe fatto discendere l’applicabilità dell’art. 873 c.c. dalla natura artificiale del suddetto dislivello, mentre si tratterebbe di un dislivello frutto di un naturale declivio.

La censura è priva di pregio.

La società ricorrente mostra di non cogliere la ratio della sentenza impugnata. Il giudice di merito, infatti ha accertato la natura artificiale del dislivello tra le proprietà sia dalla CTU, da cui emergeva che i muri in questione avessero funzione di contenimento, risultando dell’ innalzamento artificiale del piano di campagna, sia dalle dichiarazioni dalla stessa Finire s.r.l., che ammetteva la sopraelevazione artificiale del proprio fondo, sia pure attribuendola alla propria dante causa, per ragioni “necessarie” consistenti nella costruzione della fognatura nel 1996 (v. pag. 12 della sentenza impugnata).

In ordine a dette conclusioni la ricorrente non formula alcuna critica, limitandosi a censurare la sola affermazione di “circostanza… pacifica”, senza inserire la valutazione nel ben più complesso quadro probatorio.

Quanto alla circostanza, dedotta nella memoria, ex art. 380 bis c.p.c., secondo cui sarebbe stato necessario ai fini del decidere un supplemento della CTU, occorre osservare che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, la parte avrebbe potuto, invero, utilizzare altri mezzi istruttori per dimostrare che si trattasse di declivio naturale.

– con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la violazione dell’art. 873 c.c., per non aver la Corte di merito motivato le ragioni per cui avrebbe respinto l’argomentazione difensiva della Fintre s.r.l., secondo la quale la costruzione del “muretto 2” sarebbe stata realizzata su accordo delle parti.

Il motivo appare fondato.

Dall’esame degli atti del giudizio di merito – che può essere affrontato in questa sede venendo in rilievo un error in procedendo – emerge, infatti, che, la Corte di appello non ha esaminato la circostanza relativa all’accordo delle parti sulla costruzione del “muretto 2”, pur essendo stata dedotta dai ricorrenti già nel giudizio di primo grado e reiterata nell’atto introduttivo del gravame (v. pag. 16-17 dell’atto di citazione in appello), con conseguente omessa pronuncia.

In conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, e cassato il provvedimento impugnato in ordine al motivo accolto, con rinvio, per l’esame della stipulazione dell’accordo tra le parti, relativamente alla costruzione del “muretto 2”, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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