Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2514 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2514 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 25588-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
OTTOLINA AUGUSTO GIOVANNI (esercente l’attività di
Pubblicisti ed Assimilati);

– intimato avverso la sentenza n. 92/44/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 12.7.2010, depositata il 20/07/2010;

Data pubblicazione: 05/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

..

Ric. 2011 n. 25588 sez. MT – ud. 22-01-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Milano ha rigettato l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.5/22/2010 della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso del
contribuente Ottolina Augusto Giovanni- ed ha così annullato la cartella di
pagamento per IVA-IRPEF-IRAP relative all’anno d’imposta 1999 conseguente ad
avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
La predetta CTR —dato atto che dall’avviso di accertamento risultava che la notifica
dello stesso era stata effettuata mediante deposito nella casa comunale di Cabiate
perché, secondo le attestazioni del messo notificatore, il contribuente risultava essersi
trasferito dalla sua residenza anagrafica ancora risultante in Cabiate, in altra località
sconosciuta- evidenziava che dagli atti non emergeva alcun riferimento alle notizie o
documenti dalle quali il messo aveva dedotto che il destinatario si era effettivamente
trasferito. E perciò, in difetto di qualsiasi prova del preteso trasferimento in altra
località del destinatario della notifica, non poteva che ritenersi che si fosse trattato di
irreperibilità temporanea, con la conseguenza che la procedura di notifica (effettuata
con il rito relativo alla irreperibilità assoluta) doveva essere considerata irrituale e il
provvedimento non poteva considerarsi definitivo, ai fini della presente controversia,
ma tamquam non esset. Da ciò l’illegittimità derivata della cartella qui impugnata.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore — può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.

letti gli atti depositati

Invero, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.60
comma I lett. e del DPR n.600/1973 e dell’art.140 cpc) la ricorrente si duole del fatto
che il giudicante ha omesso di considerare la correttezza della procedura di
notificazione, alla luce del fatto che “è in atti (allegato 1 al presente ricorso) che il
messo notificatore abbia accertato il trasferimento del contribuente in luogo

secondo motivo di impugnazione poi (improntato alla violazione del medesimo
art.60, in combinato disposto con l’art.2700 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto
che il giudicante abbia ritenuto che mancasse la prova delle ricerche effettuate dal
messo notificatore e della non reperibilità del destinatario, così errando in diritto per
avere disconosciuto l’efficacia probatoria privilegiata che compete alle dichiarazioni
del pubblico ufficiale.
Entrambi i motivi di impugnazione appaiono manifestamente infondati, tanto che non
attingono in alcun modo le ragioni che il giudicante ha posto a fondamento della
propria decisione.
Egli non ha affatto disconosciuto quanto dichiarato dal messo di notificazione
(trasferimento del contribuente in località sconosciuta) e non lo ha neppure privato di
alcuna fede privilegiata, ma ne ha messo in evidenza la natura di mera espressione di
giudizio appunto perché la ridetta dichiarazione non risultava fondata sul alcuna
oggettiva determinazione delle circostanze (le indagini che il notificatore è tenuto a
compiere al fine di stabilire se —in contraddizione con il dato anagrafico- il
destinatario della notifica deve ritenersi irreperibile in senso assoluto) ma sulla pura
affermazione apodittica, ciò che impedisce di ritenere che la constatazione del
notificatore sia stata effettuata “de visu et audito”, e perciò sia provvista di fede
privilegiata. In termini si vedano le pronunce della S.C. che il giudicante ha
puntualmente menzionato (Cass.n.4590/2000 e Cass. 3403/2004) e che la parte
ricorrente non ha invece tenuto in alcun conto.
Con il terzo motivo di impugnazione (improntato alla nullità della sentenza per
violazione dell’art.112 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante non

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sconosciuto e non già una sua momentanea assenza dal luogo di residenza”; con il

abbia riscontrato le eccezioni proposte in ordine all’inammissibilità del ricorso di
primo grado (per non essere stata la cartella preceduta dall’impugnazione dell’avviso
di accertamento) ed in ordine all’infondatezza del ricorso (perché l’accertamento di
attività non dichiarate, anche con il ricorso a presunzioni semplici, appariva
legittimato “dalla tipologia dell’accertamento”).

caso di insistere a dettagliare le ragioni per le quali l’argomento su cui è fondata la
decisione del giudicante (invalidità della notifica dell’accertamento) sia assorbente
delle eccezioni che la parte ricorrente ha ritenuto illegittimamente eluse.
Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio
per manifesta infondatezza.
Roma, 5 luglio 2013.

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

Anche siffatta doglianza risulta manifestamente infondata, non apparendo neppure il

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