Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2514 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 14/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6731/2007 proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

RUSSO LIBERTINO ALBERTO che chiede che la Corte di Cassazione, in

Camera di consiglio, accolga per quanto di ragione il ricorso per

manifesta fondatezza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato il Sig. C. A. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare all’equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo svoltosi nei confronti dell’Inps dinanzi al Pretore di Torre Annunziata, quale giudice del lavoro, avente ad oggetto il pagamento di interessi e rivalutazione sulle prestazioni previdenziali e sull’indennità di mobilità della L. 23 Luglio 1991, n. 223, ex art. 22 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) erogate in ritardo. Esponeva che il giudizio, promosso con ricorso depositato il 15 maggio 1995, era stato definito in primo grado con sentenza 7 giugno 2001 ed il successivo gravame, proposto 1 Febbraio 2002, deciso con sentenza 30 dicembre 2005.

Con decreto 22 febbraio 2006 la Corte d’appello di Roma, accertata in cinque anni la violazione del termine ragionevole, liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 2250,00 (Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, detratti Euro 250,00 per i sei mesi d’intervallo prima della proposizione del gravame), oltre gli interessi legali dalla data del provvedimento e le spese di giudizio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il C., deducendo la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, nonchè la carenza di motivazione nella determinazione del ritardo irragionevole; nella liquidazione troppo riduttiva dell’equo indennizzo e delle spese processuali; nell’omessa considerazione dell’intera durata del processo ai fini risarcitori; nel mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000,00, che era invece dovuto nelle cause di lavoro e previdenza.

Il Ministero della Giustizia non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Premessa la correttezza della valutazione in cinque anni del termine ragionevole dei due gradi di un processo di media complessità, conforme ai parametri consolidati in giurisprudenza, va confermato l’accertamento della sua concreta violazione, nella specie, per quattro anni e mesi sei (detratto l’intervallo di mesi sei per la proposizione dell’appello, come correttamente statuito, anche se solo in sede di liquidazione dell’indennizzo, dalla corte territoriale).

E’ invece fondata la censura riguardante il quantum debeatur.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass, sez. 1^, 1 marzo 2007, n. 4845; Cass. S.U. 26 gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poichè la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Il suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta in giuoco sia particolarmente modesta ed il ritardo non superiore al triennio.

Alla luce di tali principi, il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua. In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere, sul punto, la causa nel merito e liquidare l’indennizzo dovuto in complessivi Euro 3.750,00 con gli interessi legali dalla domanda. In questo caso, appare infatti giustificata, in forza dei criteri suesposti, la minor somma, per anno, di Euro 750,00.

E’ invece infondata la censura relativa al mancato computo della riparazione per l’intera durata del processo (10 anni), anzichè per il solo ritardo: tesicene collide frontalmente con la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, che, al comma 3, lett. a), dispone che per determinare l’entità della riparazione “rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1”. Come già statuito da questa Corte, la giurisprudenza della CEDU non impone la disapplicazione di tale precisa disposizione, nè la inficia d’illegittimità costituzionale per violazione d’un trattato internazionale (Cass., sez. 1, 3 gennaio 2008, n. 14;

Cassazione civile, sez. 1^, 14 febbraio 2008, n. 3716).

Inammissibile è l’ulteriore censura relativa al diniego del bonus di Euro 2000,00, voce di danno non menzionata nel decreto impugnato, nè oggetto, in questa sede, di uno specifico richiamo alla domanda introduttiva (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione), così da dimostrare l’omessa pronuncia da parte della Corte d’appello di Roma. Oltre al rilievo, in sede dogmatica, che il riconoscimento del bonus non può discendere automaticamente dalla natura della causa, dovendo invece fondarsi su puntuali criteri oggettivi di rilevanza della posta in gioco e, di riflesso, sul particolare patema d’animo causato dalla durata eccessiva del processo.

Resta assorbita la censura sulla liquidazione delle spese processuali (art. 336 cod. proc. civ.).

Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessità delle questioni trattate. Devono invece essere compensate per la metà e liquidate come in dispositivo le spese della fase di legittimità, tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.750,00 con gli interessi legali dalla domanda;

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese processuali, liquidate per il primo grado in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, e alla rifusione di metà delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 500,00 di cui Euro 450,00 per onorari oltre le spese generali e gli accessori di legge; da distrarre in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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