Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2514 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 02/02/2011), n.2514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.L., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

in calce al ricorso, dagli Avv. Defilippi Claudio e Deborah

Cianfanelli, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Ilaria

Scatena in Roma, via Barberini, n. 6;

– ricorrente –

contro

C.M.L. e N.P., quest’ultimo in proprio e

quale procuratore di N.G.B. e N.M.

F.;

– intimati –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione, 2^

sezione civile, n. 25503 del 20 ottobre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Claudio Albanese, per delega dell’Avv. Claudio

Defilippi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“La Corte di cassazione, 2^ sezione civile, con sentenza n. 25503 del 20 ottobre 2008, ha rigettato il ricorso proposto da T.L. nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1021 del 5 agosto 2003.

Per la revocazione di questa sentenza, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., ha proposto ricorso la T., sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

L’unico motivo – con il quale si prospetta che la sentenza impugnata è affetta da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 – è inammissibile.

Infatti, in violazione della prescrizione dettata dall’art. 366-bis cod. proc. civ., la formulazione del motivo non contiene un momento di sintesi recante l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore, e l’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2008, n. 26022).

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che, preliminarmente, deve essere dichiarata l’irricevibilità della documentazione da T.L. in proprio inviata a mezzo fax il (OMISSIS) e di quella dalla stessa depositata in data 5 novembre 2010, giacchè gli atti prodotti non rientrano tra quelli – relativi alla nullità della sentenza impugnata e alla ammissibilità del ricorso – per i quali soltanto l’art. 372 cod. proc. civ. ammette il deposito;

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che i rilievi critici ad essa mossi nella memoria non colgono nel segno;

che nel ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., l’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., di indicare chiaramente il fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e le ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso;

che in altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;

che, d’altra parte ed in ogni caso, la ricorrente imputa alla sentenza di questa Corte di avere considerato e valutato erroneamente il rogito riguardante la vendita dell’appartamento di cui è causa da parte di N.P. a T.L. e P.F., attraverso una “rigida interpretazione del testo della controdichiarazione e del compromesso, dando preminenza al criterio letterale e declassando tutti gli altri elementi interpretativi”;

che il vizio lamentato non integra gli estremi dell’errore di fatto revocatorio;

che, invero, l’errore di fatto riparabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 attraverso il rimedio della revocazione, deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in un modo parimenti indiscutibile; pertanto, non può ritenersi errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazione di un contratto, dovuto a deficiente o incongruo esame del suo contenuto, risolvendosi tale giudizio in un vizio del procedimento esegetico che non da luogo a denuncia per revocazione (Cass., Sez. 2, 13 agosto 1990, n. 8241);

che il ricorso deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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