Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25139 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7283/2015 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in

persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove

elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

L.P.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Di Giovanna,

con studio in Santa Margherita di Belice (AG), ove elettivamente

domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di

costituzione nel presente procedimento; domicilio in Roma, p.zza

Cavour, la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e

la “Serit Sicilia S.p.A.”, con sede in Agrigento, in persona del

presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Palermo l’1 agosto 2014 n. 2478/01/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 17

marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 12-quinquies, convertito, con

modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27), del 21 luglio 2020

dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ricorre per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Palermo l’l agosto 2014 n. 2478/01/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di dieci intimazioni di pagamento per il complessivo importo di Euro 48.304,50 in relazione ad altrettante cartelle esattoriali, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di L.P.L. e della “Serit Sicilia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento il 22 giugno 2011 n. 564/04/2011, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la produzione delle copie fotostatiche fosse insufficiente a comprovare la notifica delle cartelle esattoriali. L.P.L. si è costituito con controricorso. La “Serit Sicilia S.p.A.” è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, commi 4 e 5, degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 214 e 215 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento non fosse stata provata per la mancata produzione degli originali, essendo state prodotte soltanto copie fotostatiche delle relate di notifica.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver tenuto conto della documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria a sostegno della ritualità delle notifiche.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi, la cui stretta ed intima connessione suggerisce la trattazione congiunta, sono fondati.

1.1 Preliminarmente, il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione (sul piano della c.d. “autosufficienza”) per l’omessa trascrizione del contenuto delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, nonchè delle corrispondenti intimazioni di pagamento e delle relative relate di notifica.

1.2 Il collegio non ignora l’orientamento di questa Corte, per cui, in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (in termini: Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2018, n. 31038).

Tuttavia, è stato anche opportunamente precisato che detto principio, pur nella sua apparente assolutezza, deve essere rettamente inteso: l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è, infatti, fine a sè stesso, ma strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti. Ora, nel caso sia denunciata la nullità o inesistenza di una notifica, se la trascrizione integrale della relata nel ricorso per cassazione è funzionale alla percezione immediata, da parte della Suprema Corte, della rilevanza del vizio denunciato (in questi termini, vedasi: Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424), è evidente che l’omessa trascrizione non può implicare la sanzione processuale ove essa non sia utile allo scopo che la legge si prefigge (in termini: Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2019, n. 1150).

Nel caso di specie, la mera trascrizione in ricorso del contenuto delle relate e degli atti notificati non potrebbe aggiungere alcunchè riguardo all’intelligibilità del motivo, che attiene all’efficacia probatoria di documenti prodotti in copie fotostatiche. Per cui, stante la superfluità di tale formalismo, l’eccezione preliminare deve essere disattesa.

1.3 Vanno ricordati i principi di diritto enunciati da questa Corte, cui va data continuità, in ordine ai presupposti ed agli effetti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c..

In particolare, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., Sez. 2, 30 dicembre 2009, n. 28096; Cass. Sez. 1, 7 giugno 2013, n. 14416; Cass., Sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775, la quale specifica, altresì, che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; vedasi anche Cass., Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12730, con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione).

Inoltre, quanto agli effetti, si è ripetutamente affermato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, giacchè, mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (vedansi: Cass., Sez. 3, 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., Sez. 3, 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., Sez. 3, 20 agosto 2015, n. 16998, la quale espressamente afferma che il giudice non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia; da ultimo, vedasi anche Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902).

1.4 A ben vedere, la sentenza impugnata ha fondato il rigetto dell’appello sull’inidoneità delle copie fotostatiche a formare piena prova della notifica delle cartelle esattoriali. Per cui, in questa sede, non viene in rilievo la questione del disconoscimento della conformità o meno agli originali delle cartelle esattoriali e dell’eventuale apprezzamento dell’efficacia rappresentativa in base al concorso di altri elementi di prova, dovendosi dare per scontato – in base alle risultanze dei giudizi di merito – che non vi è stato un tempestivo rilievo ex adverso della difformità delle copie fotostatiche.

Ne deriva che non si pone un problema di “autenticità”, bensì di “significatività” della riproduzione meccanica in relazione al fatto rappresentato.

1.5 A tale proposito, questa Corte è orientata nel senso che, in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 26, comma 1, parte 2, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione) (in termini: Cass., Sez. 3, 27 novembre 2015, n. 24235; Cass., Sez. 6, 11 ottobre 2017, n. 23902).

Pertanto, in coerenza a tale indirizzo, si può affermare che, qualora l’ente impositore si limiti a produrre in giudizio la copia fotostatica della relata di notifica per ciascuna cartella di pagamento (in corrispondenza al relativo avviso di intimazione), senza che il contribuente ne abbia contestato la conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c., la prova della notificazione delle cartelle di pagamento può considerarsi assolta sulla base della trascrizione in ogni relata del numero identificativo della rispettiva cartella di pagamento, essendo superflua a tal fine la produzione in giudizio degli originali.

1.6 La Commissione Tributaria Regionale ha fatto malgoverno di tali principi, limitandosi ad affermare la indispensabilità della produzione in giudizio delle cartelle di pagamento in originale, senza fornire alcuna giustificazione all’osservanza di tale onere ai fini della prova della relativa notifica.

2. Pertanto, stante la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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