Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25139 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 25139 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Ud. 10/7/2013

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
GUARDUCCI Andrea, GUARDUCCI Giuditta e GUARDUCCI
Claudia, elettivamente domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi n. 59,
presso l’avv. Stefano Giorgio, che li rappresenta e difende unitamente
all’avv. Giannetto Guarducci, giusta delega in atti;

controricorrenti e ricorrenti incidentali

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.
50/33/09, depositata il 15 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Carlo Maria Pisana per la ricorrente;

Data pubblicazione: 08/11/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale
Fimiani, il quale ha concluso, in via principale, per l’inammissibilità del
ricorso, e, in subordine, per la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere quanto a Guarducci Claudia e l’accoglimento del ricorso
principale, assorbito l’incidentale.
La Corte

ritenuto che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando
l’appello principale dell’Ufficio e accogliendo quello incidentale di Andrea
Guarducci, Giuditta Guarducci e Claudia Guarducci, è stata affermata la
illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei detti
contribuenti a titolo di maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di
pacchetti azionari della Montecarlo Immobiliare s.p.a. alla Asterflor s.r.1.;
che il giudice d’appello ha ritenuto, in sintesi, che l’Ufficio non aveva
fornito alcuna prova di un corrispettivo di importo superiore a quello
dichiarato dai cedenti;
che i contribuenti hanno resistito con controricorso ed anche proposto
ricorso incidentale;
che, con istanza depositata il 17 ottobre 2012, l’Agenzia delle entrate,
premesso che era stata presentata domanda di definizione della controversia
ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 (convertito nella
legge n. 111 del 2011) e che la competente Direzione provinciale aveva
attestato la regolarità dell’istanza e l’integrale pagamento delle somme
dovute, ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi
dell’art. 16, comma 8, della legge n. 289 del 2002;
che il Presidente titolare della sezione, con decreto n. 19017/12 emesso
ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. n. 40 del
2006) e depositato il 6 novembre 2012, ha dichiarato estinto il processo con
compensazione delle spese;
che il decreto è stato comunicato alle parti in data 12 novembre 2012;
che l’Agenzia delle entrate, con atto depositato in cancelleria il 21
dicembre 2012, ha proposto, ai sensi dell’art. 391, terzo comma, cit., istanza
di fissazione dell’udienza, previa revoca del decreto di estinzione, in quanto,
per mero errore materiale, era stata chiesta l’estinzione dell’intero processo,
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sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria

mentre l’attestazione di regolarità della domanda di condono concerneva
solo uno dei tre avvisi oggetto di controversia;
che la causa è stata, quindi, fissata per l’odierna udienza.

Considerato che l’art. 391 cod. proc. civ. (rubricato Pronuncia sulla
rinuncia), nel testo vigente prevede, per quanto qui rileva, che: “Sulla
rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte
provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso

comma); “Il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare
la parte che vi ha dato causa alle spese” (secondo comma); “Il decreto ha
efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione” (terzo
comma);
che deve essere innanzitutto risolta la questione della portata applicativa
e della natura dell’anzidetto termine di dieci giorni — decorrente
dall’avvenuta comunicazione del decreto presidenziale di estinzione – per la
richiesta di fissazione dell’udienza;
che al riguardo va rilevato un contrasto di giurisprudenza;
che, innanzitutto, sull’istituto in esame, è stato affermato, in generale,
che l’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 15 del
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel prevedere che il decreto presidenziale di
estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle
parti chieda la fissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il
provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito della rinunzia,
la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza
imporre l’onere di indicare i motivi di tale richiesta: tale disposizione, infatti,
non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti
di chiedere il passaggio ad una fase successiva per un esame completo della
controversia, nell’ambito della quale la Corte può valutare se la pronuncia
sull’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso
contrario, procedere all’esame del ricorso per cassazione (Cass., n. 15817
del 2009 e, in senso conforme, Cass. nn. 3352 del 2010 e 24433 del 2011);
che, con particolare riferimento al termine per la proposizione
dell’istanza, Cass., III, n. 14858 del 2013 – concernente un caso di decreto di
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provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto” (primo

estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia —, premesso che avverso
tale decreto non è ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 391 bis cod.
proc. civ. (il quale si riferisce esclusivamente ai provvedimenti che
rivestono la forma della sentenza o dell’ordinanza), ha ritenuto il termine in
esame posto a pena di decadenza, avendo dichiarato inammissibile l’istanza
depositata in cancelleria dopo il decorso dei dieci giorni dalla
comunicazione del decreto (nello stesso senso sembra implicitamente

“l’istanza depositata dal Comune di Baiano, nel rispetto del termine fissato
dall’art. 391 c.p.c., comma 3, è fondata”);
che, invece, ad avviso di Cass., V, n. 8727 del 2013, emessa a seguito di
istanza ex art. 391 c.p.c. presentata in relazione a decreto di estinzione del
processo in conseguenza di condono della lite fiscale, il termine de quo non
ha carattere perentorio, essendosi osservato che la norma, facendo
conseguire all’inutile decorso del termine l’acquisizione di “efficacia di
titolo esecutivo” al provvedimento presidenziale, va intesa nel senso che
quest’ultimo “non è suscettibile di passare in giudicato, tranne che per la
parte contenente eventuale condanna alle spese avendo tale condanna
carattere decisorio e definitivo” (e poiché nella specie il decreto non
conteneva — come per prassi, trattandosi di definizione agevolata della
controversia – condanna alle spese, è stata ritenuta ammissibile l’istanza
depositata ben oltre dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento);
che a quest’ultima interpretazione risulta essersi conformata più volte, in
casi analoghi, la sesta sezione civile – sottosezione tributaria;
che, sul piano delle garanzie del diritto di difesa, perplessità suscita, poi,
la previsione di un meccanismo di ripristino del contraddittorio che non
contempli la comunicazione alla controparte delle ragioni dell’iniziativa;
che, in conclusione, appare opportuno, in considerazione della rilevata
difformità di decisioni e, in ogni caso, perché si ritiene che il ricorso
presenti una questione di massima di particolare importanza (incidente, per
quanto riguarda le controversie tributarie, sul contenzioso scaturente
dall’errata dichiarazione di estinzione per intervenuto condono), rimettere
gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione
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esprimersi anche la citata Cass., I, n. 24433 del 2011, là dove afferma che

del ricorso alle Sezioni unite.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013 e, in seconda convocazione, il 9

ottobre 2013.

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