Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25139 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23740/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Kim Immobiliare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Regina Margherita n.

262, presso lo Studio dell’Avv. Salvatore Taverna che la rappresenta

e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Francesco Corsi, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

Digrhotel S.n.c.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 126/13/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 28 giugno 2010;

e sul ricorso n. 8334/13 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Kim Immobiliare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Regina Margherita n.

262, presso lo Studio dell’Avv. Salvatore Taverna che la rappresenta

e difende, anche disgiuntamente, con l’Avv. Francesco Corsi, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/17/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 20 settembre 2012;

udite le relazioni delle cause svolte nella pubblica udienza del 23

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giulio Bacosi, per la ricorrente;

udito l’Avv. Anna Stefanini, per delega, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la riunione dei ricorsi e il

loro accoglimento.

Fatto

1. Con l’impugnata sentenza n. 126/13/10 depositata il 28 giugno 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate – confermava la decisione n. 127/02/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia che aveva accolto i riuniti ricorsi promossi da Kim Immobiliare S.r.l. e Digrhotel S.n.c. contro l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 26 interpretava i distinti atti di vendita di immobile e di cessione di azienda alberghiera come un’unitaria cessione d’azienda applicando al trasferimento dell’immobile l’imposta di registro in misura proporzionale anzichè secondo il principio cosiddetto di “alternatività” di cui al D.P.R. n. 131 cit., art. 40 la misura fissa pagata dall’acquirente Kim Immobiliare S.r.l. che l’aveva invece ritenuta un’autonoma operazione soggetta a IVA.

1.1. La CTR difatti – in modo conforme al primo giudice – giudicava che fosse d’ostacolo alla interpretazione dei due contratti come unitaria cessione d’azienda la circostanza che gli stessi fossero stati conclusi tra “soggetti diversi con personalità giuridica propria e distinta e che fosse ininfluente che nelle predette società figurassero alcune stesse persone”.

1.2. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la Kim Immobiliare S.r.l. resisteva con controricorso poi ulteriormente illustrato da memoria, mentre l’altra intimata contribuente non depositava difese.

2. Con l’impugnata sentenza n. 121/17/12 depositata il 20 settembre 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana – rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate – confermava la decisione n. 4/03/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia che aveva accolto il ricorso promosso da Kim Immobiliare S.r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva recuperato IVA ritenuta indebitamente detratta relativamente all’acquisto dell’immobile supra reputando che lo stesso fosse compreso nell’unitaria cessione d’azienda che con l’impugnato avviso di liquidazione supra era stato perciò assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale.

2.1. La CTR difatti – anche in questo caso in modo conforme al primo giudice – sosteneva che erroneamente l’Ufficio avesse ricompreso l’acquisto dell’immobile nell’unitaria cessione d’azienda. Secondo la CTR ciò che impediva di riconoscere la ridetta unitaria cessione d’azienda era “la presenza di due atti ben distinti attraverso i quali la società appellata aveva conseguito sia la proprietà dell’immobile che la titolarità dell’esercizio alberghiero, cioè l’azienda”.

2.2. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso in limine eccependo il formarsi di un giudicato esterno a sè favorevole e comunque l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione, il controricorso era ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

1. Come noto distinte sentenze non sono d’ostacolo alla riunione di autonome controversie pendenti davanti alla Corte quando ciò – come nella presente fattispecie – si renda opportuno in ragione della loro pregiudizialità o dipendenza o stretta connessione o anche per ragioni di economia processuale (Cass. sez. H n. 14607 del 2007; Cass. sez. trib. n. 1237 del 2007).

2. Come anticipato in narrativa sub 2.2. la contribuente ha – nella seconda controversia – eccepito il favorevole giudicato formatosi sull’istanza di rimborso IVA relativa all’immobile in discussione. In particolare la contribuente ha dedotto che la CTR – con sentenza divenuta definitiva per mancanza di impugnazione – aveva riconosciuto il diritto al rimborso IVA precludendone così il recupero a mezzo dell’impugnato avviso.

L’eccezione è fondata – non soltanto con riferimento alla preclusione conseguenza del giudicato in parola che impedisce di accertare che l’operazione non sia soggetta a IVA – giacchè è evidente che il riconoscimento del rimborso presuppone che l’IVA sia dovuta e perciò che l’imposta sia detraibile (per lo stesso principio, anche se con esiti differenti per la diversità delle parti, Cass. sez. trib., 18/02/2015, n. 3187 del 2015; Cass. sez. trib. n. 2786 del 2006). Ma l’eccezione causa il carattere di norma del caso concreto del giudicato esterno che ne impone l’applicabilità d’ufficio (Cass. sez. lav. n. 20427 del 2012; Cass. sez. I n. 26041 del 2010) – deve ritenersi costituisca anche preclusione all’accertamento dell’imposta di registro in misura proporzionale atteso che per il principio cosiddetto di “alternatività” D.P.R. n. 131 cit., ex art. 40 la debenza dell’IVA implica necessariamente che l’imposta di registro sia dovuta in misura fissa.

3. Assorbiti ogni altra questione e motivo in quanto che le impugnate sentenze risultano conformi alla regula iuris del giudicato esterno.

4. Nella assoluta particolarità della vicenda processuale debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado e – trattandosi di parte pubblica – l’ufficio non deve essere assoggettato al raddoppio del contributo (Cass. sez. 6 n. 1778 del 2016; Cass. sez. 3 n. 5955 del 2014).

PQM

La Corte respinge i riuniti ricorsi nei sensi di cui in motivazione; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado; l’Ufficio non è assoggettabile al raddoppio del contributo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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