Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25138 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 17/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10244/2012 proposto da:

COTRAL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 52, presso lo

studio dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLETTIERI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/04/2011 R.G.N. 2821/2007.

Fatto

RILEVATO

Che la Corte Appello Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del B., il quale aveva chiesto la condanna della datrice di lavoro, Cotral spa, al pagamento di differenze retributive relative al compenso per straordinario feriale maturate dal giugno 1991 sino al dicembre 2001, sulla base di una precedente sentenza, non definitiva, del Tribunale di Roma emessa tra le parti in data 5.11.2001, non impugnata e quindi divenuta irrevocabile, con cui era stato accertato il diritto del lavoratore alle differenze per lavoro straordinario feriale, parametrato su 37 ore settimanali, sulla base di un accordo aziendale del giugno 1988 che aveva previsto la riduzione dell’orario giornaliero a sei ore e 10 minuti.

Che la sentenza impugnata ha ritenuto che si era determinato un giudicato interno con effetti preclusivi sul riesame dello stesso accertamento sulla quota oraria, che andava pertanto calcolata su 37 ore. La Corte ha richiamato l’orientamento espresso dalla Cassazione a SSUU n. 26482/32007, che estende il giudicato sostanziale alle questioni di fatto e di diritto che costituiscono il presupposto di rivendicazioni anche diverse da quelle che avevano formato oggetto del primo giudizio: in questo caso sarebbe tale l’accertamento sulla quota retributiva oraria per la medesima rivendicazione dello straordinario feriale.

Che ha proposto ricorso Cotral spa affidato ad un solo articolato motivo.

Che ha resistito il B. con contro ricorso, depositando anche memoria ex artt. 378 e 380 bis c.p.c..

Diritto

CONDIDERATO

Che la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 2909 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo la ricorrente la sentenza non definitiva del 2001 non potrebbe che spiegare effetti solo con riferimento a quanto accertato in quel giudizio e quindi soltanto al periodo preso in considerazione dalla citata sentenza, ossia fino al deposito del ricorso di primo grado. Secondo la ricorrente non sarebbe stato accertato, per il periodo successivo al deposito del ricorso di primo grado, il fatto storico consistente nell’effettuazione dello straordinario.

Che il motivo è infondato. Che questa Corte ha statuito che “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cfr., Cass. 15339/2016).

Che tale principio è espresso anche nella sentenza n. 20629/2016 “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno dei due pervenga al giudicato, l’accertamento di una situazione giuridica comune a entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto con il suddetto giudicato, quand’anche il giudizio successivo sia instaurato per finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il “petitum” del primo”.

Che nel caso in esame emerge dalla lettura della sentenza non definitiva del 2001, regolarmente depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non impugnata e quindi irrevocabile, che erano stati accertati i presupposti di fatto e di diritto azionati nel presente giudizio, atteso che in tale processo era stato richiesto il pagamento delle differenze retributive relative a lavoro straordinario, previo accertamento di un diverso coefficiente pari a 6 ore e 10 m. e non a sei ore e 30 m, per la determinazione della paga oraria utile ai fini del calcolo del compenso peri lavoro straordinario. Tale differenza scaturiva dalla riduzione dell’orario settimanale a 37 ore, in base ad un accordo sindacale del luglio 1988. Secondo tale sentenza per determinare l’orario medio giornaliero, dal 1.9.1988, si doveva dividere l’orario di 37 ore, che era l’orario settimanale aziendale in vigore a seguito del citato accordo, per i sei giorni lavorati.

Che pertanto non può revocarsi in dubbio che nel presente giudizio si è di fronte ad una situazione giuridica identica a quella che le parti avevano allegato nella precedente causa, in cui è stata riconosciuta la legittimità della determinazione delle somme relative al compenso dello straordinario settimanale effettuata su una base 37 ore e non di 39.

Che inoltre la censura della società ricorrente, relativa alla errata motivazione della Corte per aver omesso di considerare che nel presente giudizio non era stato provato il fatto storico dell’effettuazione del lavoro straordinario, è inammissibile ed anche infondata.

Che infatti la doglianza è generica, come già rilevato dalla Corte territoriale, la quale osservato la mancanza di contestazione specifica da parte di Cotral spa dei conteggi prodotti dal B.. Tale punto della sentenza non viene adeguatamente censurato in termini di vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, neanche avendo la ricorrente fatto espresso riferimento ad esso, ma essendosi limitata direttamente a contestare la mancanza di prova dell’effettuazione dello straordinario, circostanza che comportando valutazioni di merito, non è suscettibile di esame in questa sede.

Il ricorso va quindi respinto, con condanna della società ricorrente soccombente, alla rifusione delle spese di lite, liquidate corna da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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