Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25138 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22165/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Giuseppe Avezzana

n. 1, presso lo studio dell’avv. Manfredini Ornella, che lo

rappresenta e difende con gli avv.ti Scripelliti Nino ed Bellandi

Elena, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza 106/35/11 della Commissione tributaria regionale

della Toscana, depositata in data 22 novembre 2011;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 luglio

2020 dal Consigliere Fraulini Paolo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale per la Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto da B.A., annullando l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), relativo a maggiori ricavi a fini Irpef, Irap e altro, derivanti dall’esercizio della professione di tassista, in riferimento all’anno di imposta 2005.

2. La CTR ha rilevato che l’Ufficio, pur potendo procedere ad accertamento del maggior reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, non aveva dimostrato il maggior reddito presunto, non avendo fornito sufficiente prova presuntiva a sostegno del contestato maggior ricavo (specie in tema di conteggio dei chilometri percorsi, della percorrenza media di un taxi e della tariffa media delle corse), omettendo di scomputare il percorso a vuoto successivo alla chiamata e ignorando gli studi di settore, peraltro insufficienti ad accertare il maggior reddito.

3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso con due motivi; B.A. ha resistito con controricorso.

4. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)” deducendo che la sentenza ha apoditticamente accolto le ragioni del contribuente, asserendo che l’Ufficio non avrebbe fornito prova del maggior reddito contestato, senza tuttavia esaminare tutte le specifiche contestazioni che, a cominciare dall’avviso di accertamento, erano state addotte a sostegno della dimostrazione del maggior reddito non dichiarato. Contestazioni in fatto e in diritto che erano poi state trasfuse dettagliatamente negli atti processuali dei due gradi di merito e segnatamente nelle difese erariali in appello a sostegno della sentenza di primo grado, che era correttamente pervenuta a respingere l’impugnazione del contribuente, con le quali la sentenza di appello non si sarebbe minimamente confrontata.

b. Secondo motivo: “In subordine: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e art. 35, comma 3 e dell’art. 277 c.p.c., in combinato disposto l’art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” deducendo che, in ogni caso, la CTR si era limitata ad annullare la pretesa erariale, senza pervenire sulla base degli elementi in suo possesso alla determinazione dell’effettivo maggior reddito desumibile dagli atti.

2. B.A. ha svolto argomenti a suffragio dell’invocata declaratoria di inammissibilità e infondatezza dell’avversario ricorso, che ha domandato di respingere.

3. Il ricorso va accolto.

4. Il primo motivo è fondato. A fronte della dettagliata allegazione di specifici e plurimi elementi di contestazione del maggior reddito accertato, riportati sia nell’avviso di accertamento sunteggiato nel ricorso, sia negli atti difensivi della parte erariale, alcuni dei quali testualmente ritrascritti nella censura in esame, la CTR ha reso una motivazione insufficiente e anche contraddittoria. Insufficiente, perchè – a fronte dell’affermazione in diritto del mancato assolvimento dell’onere probatorio incombente sull’Amministrazione – ha omesso di confutare gli elementi fattuali che, sin dall’avviso di accertamento, erano stati addotti a sostegno dell’inverosimiglianza del reddito dichiarato con quello deducibile per imprese similari; elementi plurimi e distinti (calcolo dei chilometri percorsi in un anno, decurtazione dell’utilizzo privato della vettura, calcolo del reddito presumibilmente ricavato in relazione al costo a chilometro della corsa, valutazione dell’inverosimiglianza dei costi sostenuti), che la CTR non ha affatto esaminato, finendo per rendere sul punto una motivazione gravemente insufficiente in relazione alla doverosa valutazione di tutto il materiale probatorio offerto a suffragio delle diverse allegazioni difensive di parte erariale. Da ultimo, è il caso di ricordare – in vista dell’eventuale nuovo giudizio sede di rinvio – che il cd. “comunicato stampa del Comune di Firenze” è già stato ritenuto di per sè stesso privo di efficacia probatoria decisiva da plurimi precedenti sezionali, che vanno ribaditi (Cass. n. 26391 del 2018; n. 33042 del 2019; n. 8342 del 2020 e n. 5664 del 2020).

5. La motivazione è altresì affetta da intima contraddittorietà, laddove da un lato sembra affermare (a pagina 3, in fondo) che l’Ufficio non avrebbe tenuto conto degli studi di settore; dall’altro (a pag. 4), afferma che l’Ufficio avrebbe dovuto “adoperarsi con altri strumenti per accertare l’effettivo reddito del contribuente”. Ciò che non consente a questa Corte nemmeno di cristallizzare la ratio decidendi al fine di scrutinarne la congruenza con la propria giurisprudenza sul punto.

6. Il secondo motivo resta assorbito.

7. La sentenza impugnata va dunque cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale per la Toscana, in diversa composizione, che regolerà altresì le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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