Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25138 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 25138 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: GRECO ANTONIO

rvp.

SENTENZA

notificazione del
ricorso

sui ricorsi proposti da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

}•11(6

ricorrente

1444

contro

1
CALABRIA di PAWNE MRIA INVIACOLATA ano;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 03/13/06, depositata il 1 ° marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 aprile 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Paolo Maria Ciccolo, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

SWIE020910 DEL FECCESSO

Data pubblicazione: 08/11/2013

La snc Calabria di Pavone Maria Immacolata impugnò l’avviso
con il quale venivano rettificati, ai fini dell’IVA per l’anno
1991, i valori dichiarati, contestandosi l’omessa registrazione
di corrispettivi, la dichiarazione di eccedenze detraibili
superiori al 10% e la dichiarazione di dati inesatti, con
irrogazione delle conseguenti sanzioni.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha
confermato l’annullamento dell’avviso sul rilievo della
procedere all’accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della contribuente,
operante in contabilità ordinaria, essendo ammissibile la
rettifica soltanto in presenza di vistose, ripetute ed evidenti
alterazioni della contabilità, tali da far presumere fondatamente
alterazioni sostanziali della stessa, elementi che nella
fattispecie (non) si rinvenivano e di cui l’ufficio, cui
incoffibeva l’onere, non aveva fornito la prova.
Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate
ricorre sulla base di due motivi.
La società contribuente non ha svolto attività nella
presente sede.
La causa è stata discussa nell’udienza pubblica del 13
aprile 2011; il Collegio, riconvocatosi il 22 settembre 2011, ha
quindi sospeso il giudizio a norma dell’art. 39, comma 12, del
d.l. 15 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio
2001, n. 111.
La detta causa di sospensione è cessata, e sulla base della
documentazione trasmessa dall’Agenzia delle entrate, non risulta
essere stata presentata domanda di definizione della
controversia.

rraTvi

MILA, DECISICNE

Il Collegio deve preliminarmente rilevare che la
notificazione del ricorso per cassazione alla società
contribuente, in persona della legale rappresentante, presso il
difensore nel giudizio di merito, con riguardo alla quale
all’udienza di discussione l’Agenzia delle entrate ha depositato
fotocopia di un avviso di ricevimento, è affetta da un grave
vizio.

2

inesistenza e della mancata indicazione dei presupposti per

1SINTE DA n.13(11STRA7JONEE
AI SENSI DEL D.1*.R. 2W4/19t96
N. 131 TA3. ALL.
N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Di tale notificazione effettuata dall’ufficiale giudiziario

“mediante spedizione a mezzo del servizio postale con plico A.R.,
ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.”, mentre si rinviene la
ricevuta di accettazione della raccomandata, la fotocopia del
corrispondente avviso di ricevinento prodotta in udienza reca,
sotto la trascrizione manoscritta dell’indirizzo del detto
destinatario in alto per tutta la lunghezza della cartolina,
oltre ad un timbro tondo nella sezione destra, nella sola sezione

di nessuna voce e, in basso, il numero e la data della
raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (“racc. n.
720814703808 del 13/12/06”). Essa però non reca, ed è quel che
più conta, in fondo alla detta sezione centrale né altrove la
firma e la data dell’agente postale che attesti il compimento o
il non compinento delle attività del procedimento notificatorio,
cosicché la relazione di notifica va ritenuta inesistente; ed
essendo essa elemento essenziale ed indefettibile della
notificazione stessa, quest’ultima deve considerarsi a sua volta
inesistente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inanmissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato compimento di attività difensiva da parte dell’intinata.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma il 13 aprile 2011.

centrale, relativa a “mancata consegna del plico”, la barratura

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