Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25138 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8985/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A., in persona del suo

legale rappresentante pro tempore P.P., elettivamente

domicliata in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avv. Francesco

Giuliani, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/04/11 della Commissione Tributaria

Regionale dell’Umbria, depositata il 1 febbraio 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Giulio Bacosi, per la ricorrente;

udito l’Avv. Roberto Altieri, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 13/04/11 depositata il 1 febbraio 2011 la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto da F.B.M. Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.A. e – in riforma della decisione n. 146/01/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia – annullava l’avviso di classamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia del Territorio aveva elevato “la rendita catastale di un compendio immobiliare sito in (OMISSIS) e destinato a fornace per la produzione di laterizi”.

Nella sostanza la CTR – disattendo la tesi erariale secondo cui “nella valutazione complessiva del compendio immobiliare dovevano essere inclusi anche gli impianti fissi (forni, essicatoi…) per un valore complessivo di Euro 1.200.000,00” – riteneva che la norma interpretativa contenuta nel D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies conv. con modif. in L. 31 maggio 2005, n. 88, avesse limitato alle sole “centrali elettriche” l’inclusione nel calcolo della rendita degli impianti uniti in qualsiasi modo al suolo e che “gli impianti in contestazione avessero una specifica destinazione produttiva, non integrando un elemento dell’unità immobiliare, rappresentando invece componenti del complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività produttiva”.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva la contribuente con controricorso in limine eccependo l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione.

Diritto

1. Come ricordato in narrativa la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso per difetto di autosufficienza, perchè lo stesso “non contiene affatto in sè tutti gli elementi necessari a spiegare le ragioni per cui l’Amministrazione finanziaria chiede la cassazione della sentenza di merito”. L’eccezione è però infondata perchè – come più sotto si vedrà – il ricorso contiene la sintesi dei fatti essenziali e nelle doglianze vengono indicate le norme che si assumono violate e spiegata l’interpretazione che delle medesime si assume essere quella corretta.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 5 e 10 convertito in L. 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt. 27, 28 e 56 nonchè D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinques convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – da esaminarsi con precedenza per il suo carattere logico giuridico preliminare – l’Ufficio deduceva che erroneamente la CTR aveva ritenuto che l’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 44 cit., art. 1 quinquies avesse limitato alle sole “centrali elettriche” l’inclusione degli impianti fissi nella determinazione della rendita e che pertanto “nell’ipotesi che ci occupa” doveva tenersi conto di tutti gli impianti uniti al suolo “necessari all’attività produttiva”.

Il motivo è fondato.

In effetti – come espressamente rilevato da Corte cost. n. 162 del 2008 il legislatore ha affidato al D.L. n. 44 cit., art. 1 quinquies soltanto il compito di risolvere lo specifico contrasto insorto in giurisprudenza circa l’inclusione o l’esclusione delle turbine dal calcolo della rendita delle “centrali elettriche” (Cass. sez. trib. n. 21730 del 2004; Cass. sez. trib. n. 17933 del 2004). Senza cioè che l’interpretazione autentica di che trattasi abbia messo in discussione il più tradizionale orientamento di questa Corte – che come noto si regge su di una lettura coordinata del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4, 5 e 10 conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249 e dell’art. 812 c.c. – secondo cui ai fini della determinazione della rendita l’unità immobiliare destinata a opificio deve comprendere tutti gli impianti fissi in qualsiasi modo uniti al suolo perchè gli stessi concorrono alla complessiva utilità dell’immobile e quindi al suo valore (Cass. sez. trib. n. 7372 del 2011; Cass. sez. trib. n. 26441 del 2008). Del resto l’appena richiamata interpretazione di questa Corte è stata di recente anche direttamente convalidata dal legislatore, laddove quest’ultimo soltanto dal 1 gennaio 2016 ha con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21, escluso dal calcolo della rendita i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e nelle more ha con la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244 s., fatto altresì salva l’interpretazione dell’Ufficio di cui al punto n. 3 della circ. 6/2012 dell’Agenzia del Territorio che era appunto nel senso che con riguardo agli immobili accatastati in cat. D ovvero E dovessero essere computati gli impianti fissi. Erroneamente pertanto la CTR ha ritenuto che gli impianti oggetto di controversia, pur se uniti al suolo, cosiddetti “imbullonati, dovessero considerarsi beni strumentali alla produzione e quindi da non computarsi ai fini della determinazione della rendita.

3. Assorbito il primo motivo.

4. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso promosso dalla contribuente contro l’impugnato avviso di classamento.

5. Nella particolarità della lite, anche sottolineata dai numerosi non sempre costanti interventi normativi e giurisprudenziali, la Corte ravvisa le ragioni che la inducono a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA