Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25137 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 09/05/2017, dep.24/10/2017),  n. 25137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8587/2015 proposto da:

O.S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO GIORNETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENA SCOTTI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

CATI COSTRUZIONI APPARECCHIATURE TERMICHE INDUSTRIALI S.R.L.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI SEVERANO 35 B/4,

presso lo studio dell’avvocato SILVIO AGRESTI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 907/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/11/2014 R.G.N. 1206/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANUTTI FRANCESCA in sostituzione con delega

Avvocato SCOTTI LORENA;

udito l’Avvocato AGRESTI SILVIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza dell’8/10/2014, ha confermato parzialmente la decisione del locale Tribunale n. 1216/2012, dichiarando la legittimità del licenziamento intimato da Cati Srl nei confronti di O.S.S. per giustificato motivo oggettivo il 19/11/2010, motivato dalla situazione di crisi economica e dal peggioramento delle prospettive aziendali per l’anno 2011. Il lavoratore, assunto col 5^ livello della categoria degli impiegati secondo il contratto collettivo nazionale dell’industria metalmeccanica, aveva svolto fin dal 2007 mansioni di disegnatore tecnico d’impianti industriali e responsabile della gestione ordinaria della rete software aziendale presso la Società Cati s.r.l. che si occupa di progettazione e costruzione di apparecchiature termiche industriali, come accertato dal giudice di prime cure e confermato dalla Corte d’Appello, che hanno ritenuto sussistente la subordinazione fin dalle prime forme di assunzione a progetto del lavoratore, poi stabilizzato nel 2010, a solo un anno dal sopraggiungere del licenziamento.

La Corte d’Appello ha ritenuto fondato il motivo di doglianza della Società avverso la sentenza di prime cure, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto insussistente il giustificato motivo oggettivo dedotto a fondamento del recesso “per gli effetti della crisi economica” e “il peggioramento delle prospettive per l’anno 2011”, omettendo di valutare i riscontri documentali di tale situazione di crisi prodotti dalla società, dai quali si sarebbe provato che il riassetto organizzativo dell’azienda non era dettato da pretestuosità, bensì dall’esigenza di una gestione meno onerosa per le conseguenze delle sfavorevoli situazioni di mercato sull’attività produttiva.

La Corte territoriale ha giudicato, altresì, tardiva la produzione di documenti da parte dell’appellato, ritenendo gli stessi non indispensabili al giudizio sulla non ricorrenza della ragione giustificativa del licenziamento, perchè, oltre che tardivamente prodotti, altresì riferiti ad un periodo successivo al licenziamento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di diritto il ricorrente censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e della L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 3 (art. 360, comma 1, n. 3) la sentenza d’Appello per aver erroneamente ritenuto provato il secondo motivo addotto dalla società nella lettera di recesso, concernente il “peggioramento delle prospettive economiche per l’anno 2011”, senza tener conto della documentazione nuova prodotta dal ricorrente nel giudizio di secondo grado, da cui si sarebbero tratti elementi certi – e indispensabili ai fini della decisione – a sostegno della tesi dell’illegittimità del licenziamento del ricorrente.

Tali documenti, nuovi perchè successivi al deposito del ricorso, avrebbero smentito, secondo la ricostruzione fatta da parte ricorrente, uno dei motivi fondamentali addotti dalla Società a giustificazione del licenziamento, che cioè il destino economico e finanziario della Cati S.r.l. volgesse al peggioramento delle prospettive anche per l’anno 2011.

Quanto al rilievo mosso dalla Corte territoriale, secondo cui la documentazione sarebbe stata inammissibile perchè prodotta tardivamente ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il ricorrente deduce che, pur non potendo essere nella sua disponibilità al momento del deposito del ricorso (22/04/2011) in quanto successiva, tale produzione era integrativa di documenti già depositati dalla Società, la quale, strumentalmente, non vi faceva riferimento nelle sue difese (si tratta del bilancio 2011, depositato nel maggio 2012, e delle note integrative al bilancio del 2010 – depositata presso il Registro delle Imprese nel 2011 – e del 2009, prodotta solo parzialmente da controparte con la memoria difensiva in primo grado). Tali documenti erano stati dichiarati inammissibili dalla Corte d’Appello per essere successivi al 2010, anno dell’intimato licenziamento, sebbene, secondo il ricorrente, la loro acquisizione sarebbe stata indispensabile alla Corte per giudicare che la Società, già dal 2009, anno in cui si era determinata a trasformare il rapporto di lavoro del ricorrente da precario in stabile, aveva piena consapevolezza che il quadro complessivo era destinato a mutare radicalmente in melius.

E ne sarebbe emersa la ingiustificatezza del licenziamento sulla base dei bilanci dell’impresa 2008-2010 da cui si evinceva il brusco deterioramento degli obiettivi aziendali, e dalle proiezioni economiche per il 2011, in base alle quali era stato erroneamente escluso che si sarebbe determinata l’inversione di tendenza delle sorti economiche dell’impresa rispetto agli anni precedenti.

Orbene, anche a voler accantonare il rilievo circa la intempestività della produzione dei documenti che sarebbero comprovanti la reale situazione aziendale per causa non imputabile, la odierna censura, rivolta ad ottenere una statuizione sulla inversione di tendenza delle sorti economiche della società, interpretando bilanci e documenti atti a comprovarla, non è proponibile innanzi a questa Corte nei termini di cui al ricorso, posto che essa tende a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti orientato alla soluzione prospettata.

Nel caso in disamina, posto che per il licenziamento del 19.11.2010 il ragionamento datoriale di sostegno era necessariamente prognostico per l’anno 2011 (come logicamente corretto, essendo fondato sulla prevedibile conferma del trend negativo degli anni 2008-2009-2010), non si scorge come possa porsi in questa sede una discussione su documenti atti a comprovare una supposta inversione di tendenza: tale questione è infatti mero frutto di complessa interpretazione di bilanci, passati e futuri, che non può certo essere “anticipata” in sede di legittimità anche al solo fine di controllare la scelta non ammissiva della produzione, sfuggendo alla cassazione la valutabilità dell’attitudine della prova nuova a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, tal valutazione pertinendo al solo giudice di merito (da ultima Cass. 13029 del 2017 e 2906 del 2015).

Per tali assorbenti considerazioni, il ricorso va respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.

Segue altresì il dovuto accertamento della debenza del doppio contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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