Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25137 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34835-2019 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTESANTO 52,

presso lo studio dell’avvocato BACCARI” rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICA DE RITIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3460/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con sentenza n. 3460/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato accolto il ricorso di B.C. avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento avente ad oggetto maggiori imposte a titolo di Irpef, addizionale regionale e comunale per l’anno 2013.

Rilevava che l’annullamento dell’avviso da parte del giudice di primo grado in ragione della carenza di delega in capo al soggetto che aveva sottoscritto il provvedimento non era condivisibile alla luce della documentazione prodotta. Osservava per quel che attiene alle questioni di merito che non erano state esaminate dal primo giudice che non era configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio evidenziando che il contribuente era stato ascoltato in relazione ai fatti contestati che traevano origine da un processo verbale di constatazione in cui erano rilevate una serie di anomalie riguardanti la gestione della società Mob s.a.s. di Be.Ga. & C e la movimentazione bancaria. Sottolineava infine la congruità dell’attribuzione della percentuale pari al 34% individuata quale misura di partecipazione al maggior reddito accertato in capo alla società

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione in ordine al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 2 e 7, e del D.Lgs. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, omessa o insufficiente motivazione in ordine al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, in relazione all’art. 6 Statuto del contribuente.

Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore confondendo la delega rilasciata a chi ha sottoscritto uno o più atti processuali dalla delega rilasciata a chi ha sottoscritto l’atto di accertamento.

Si osserva per quanto attiene la motivazione dell’atto di accertamento in punto attribuzione del reddito di partecipazione che non erano state esposte nell’avviso di accertamento notificato al B. in qualità di socio occulto e di amministratore di fatto, le ragioni per le quali l’ufficio si era indotto a quantificare una tale misura.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Statuto del contribuente, comma 7, nonché dell’art. 41 Carta UE dei diritti fondamentali oltre al vizio di insufficiente motivazione.

Si critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto esperito un preventivo contraddittorio che ad avviso del ricorrente non si sarebbe svolto non potendosi ritenere assolto tale adempimento attraverso la raccolta di alcune dichiarazioni rese da un soggetto che non aveva alcun titolo all’interno della compagine sociale.

Il primo motivo è infondato.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi sono motivi per discostarsi “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa”.

Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (art. 11, comma 1, lett. c ed, Statuto Agenzia delle entrate, approvato con Delib. n. 6 del 2000; Reg. amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio (Cass. 2020 nr 28945).

Ciò posto, va rilevato che il giudice tributario di appello ha affrontato puntualmente l’eccezione sollevata dal contribuente e l’ha correttamente risolta, in sostanziale conformità di detto principio di diritto ritenendo sulla base dell’ordine di servizio nr 19/2016 allegato A pienamente legittimato il soggetto che ha sottoscritto l’avviso.

Con riguardo alla motivazione dell’avviso di accertamento va ricordato il principio di diritto più volte espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di provvedimento impositivo, la motivazione “per relationem” alle conclusioni degli atti di polizia tributaria noti al contribuente è legittima, essa indicando semplicemente che l’ufficio ha inteso realizzare un’economia di scrittura, la quale non reca pregiudizio allo svolgimento del contraddittorio” (cfr. Cass. 2021 nr 1313; Cass. sez. 5, 21 dicembre 2016, n. 26542; Cass. sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 16976; Cass. sez. 5, 21 marzo 2012, n. 4523), non ostando la mancanza di autonoma valutazione critica degli elementi istruttori da parte dell’ufficio, che vale anzi come adesione alle conclusioni tratte dai verbalizzanti (cfr. Cass. sez.5, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass. sez. 5, 13 ottobre 2011, n. 21119).

Il secondo motivo è infondato.

L’esposizione della censura non si confronta, infatti, con il consolidato indirizzo espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33572; Cass. sez. 5, ord. 9 novembre 2018, n. 28612), secondo cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito dalla L. n. 122 del 2010, applicabile, tuttavia, solo dal periodo di imposta 2009. Ne consegue che gli accertamenti, come quello in esame sono del tutto legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Cass., sez(cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33572; Cass. sez. 5, ord. 9 novembre 2018, n. 28612).

Va peraltro osservato che la CTR ha rilevato che nella specie il contribuente aveva reso informazioni in sede di accertamento prendendo posizione sui fatti contestati tanto consente a questa Corte di respingere la doglianza

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00 oltre s.p.a.d.

Dà che sussistono i presupposti processuali a carico del ricorrente per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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