Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25137 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n.2117/11 proposto da:

P.A., P.R.A., P.S.,

anche nella qualità di eredi della madre C.V.R.

originaria ricorrente, elettivamente domiciliati in Roma, Via Lima

n. 15, presso lo Studio dell’Avv. Mario Ettore Verino che con l’Avv.

Laura Bresci, anche disgiuntamente, li rappresentano e difendono,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia del Territorio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/08/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 21 ottobre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

novembre 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Mario Ettore Verino, per i ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Giulio Bacosi, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 87/08/10 depositata il 21 ottobre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l’appello dell’Agenzia del Territorio e – in riforma della decisione n. 14/04/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato – respingeva il ricorso promosso da C.V.R., P.S., P.R.A. e P.A. contro l’avviso di classamento di “due appartamenti per civile abitazione”.

La CTR – dopo aver affermato come fosse dovere dell’amministrazione di “correggere o modificare” un classamento errato con un altro con il quale il primo “viene automaticamente sostituito” – riteneva di dover nel merito confermare il nuovo classamento “non in ragione di una diversa consistenza degli immobili, ma in ragione della doverosa considerazione della loro ubicazione, dimensione e composizione”. La CTR giudicava poi ammissibile l’appello dell’ufficio spiegando che i motivi dello stesso erano da considerarsi specifici in quanto con essi veniva dedotto sia che per le civili abitazioni “non occorreva motivare il nuovo classamento” e sia nel merito che il “dato assolutamente rilevante e prevalente” del classamento era la “superficie di ciascun appartamento, con tre bagni l’uno e cinque bagni l’altro, ascensore, giardino, finiture di pregio ecc. tanto da doverli considerarli di lusso”. P.S., P.R.A. e P.A. – in proprio e quali eredi di C.V.R. – proponevano ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

L’ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con il primo complesso motivo di ricorso – rubricato “Cassazione in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione agli artt. 324 e 329 c.p.c.: difetto di specificità dei motivi d’appello; inammissibilità dell’appello; passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” – i contribuenti deducevano che erroneamente la CTR aveva ritenuto specifici i motivi dell’appello dell’ufficio. Secondo i contribuenti difatti i ridetti motivi erano invece da considerarsi per niente affatto “correlati” alla motivazione della prima sentenza che aveva statuito l’illegittimità dell’avviso di classamento sia perchè non motivato come imponeva l’art. 7 27 luglio 2000 n. 212 ecc. e sia perchè nel merito non provato ecc. E – di qui – la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza della CTP in quanto fondata sulla ricordata pluralità di autonome rationes decidendi ecc. non validamente impugnate. E tra le plurime rationes decidendi della CTP – aggiungevano infine i contribuenti – doveva includersi anche quella per cui il nuovo classamento doveva ritenersi illegittimo perchè non era stato preventivamente annullato in autotutela quello precedente ecc.

1.1. Con il secondo complesso motivo di ricorso – rubricato “Cassazione in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e in relazione agli artt. 324 e 329 c.p.c.: pluralità di autonome rationes decidendi a fondamento della sentenza di primo grado; necessità di motivi specifici di impugnazione che investa ogni ragione fondante la sentenza; mancata impugnazione di tutte le ragioni; inammissibilità dell’appello” – i contribuenti deducevano che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello dell’ufficio per non aver quest’ultimo censurato tutte le rationes decidendi e particolarmente “per non aver speso alcuna argomentazione in ordine alla illegittimità della variazione di classamento e rendita in assenza di mutamenti catastali e comunque dopo dodici mesi dalla presentazione della rendita secondo la procedura DOCFA”.

1.2. Con il terzo complesso motivo di ricorso – rubricato “Cassazione in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 100 c.p.c. in relazione agli artt. 324 e 329 c.p.c.: pluralità di autonome rationes decidendi a fondamento della sentenza di primo grado; mancata impugnazione di tutte le ragioni; difetto di interesse all’impugnazione; inammissibilità dell’appello” – i contribuenti deducevano che l’appello dell’ufficio doveva essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse processuale a coltivarlo perchè non erano state censurate tutte le rationes decidendi della sentenza della CTP e particolarmente “per non aver speso alcuna argomentazione in ordine alla illegittimità della variazione di classamento e rendita in assenza di mutamenti catastali e comunque dopo dodici mesi dalla presentazione della rendita secondo la procedura DOCFA”.

1.3. Questi tre primi motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione – sono fondati nella misura appena sotto esposta.

1.4. I complessi motivi di che trattasi contengono in realtà due distinte censure.

1.5. Con una prima censura i contribuenti deducono che l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi.

I motivi appaiono invece specifici giacchè con l’atto d’appello l’ufficio ha criticato in modo preciso la declaratoria di illegittimità dell’avviso di classamento sostenendo che lo stesso non poteva essere annullato per difetto di motivazione atteso che la ridetta motivazione non era obbligatoria per le civili abitazioni e nel merito perchè il classamento era stato correttamente attribuito per le caratteristiche di lusso delle due abitazioni.

1.6. Con una seconda censura i contribuenti deducono che l’appello non investendo tutte le autonome rationes decidendi della sentenza della CTR – avrebbe dato luogo a un giudicato interno con la conseguente inammissibilità dello stesso anche sotto il profilo del difetto di interesse processuale a coltivarlo ecc.

All’esito del consentito controllo del fatto processuale il motivo è risultato fondato perchè – come anche ammesso dall’ufficio in controricorso – la CTP ha accolto il ricorso dei contribuenti anche “ritenendo la decadenza dal potere di rettifica per decorrenza del termine di dodici mesi di cui al D.M. 19 aprile 94, n. 701, art. 1 comma 2 e 3”. Trattasi di una ragione che – come ancora ammesso dall’ufficio in controricorso laddove viene ricordato che la sentenza della CTP venne unicamente impugnata per non aver dichiarato inammissibile il ricorso dei contribuenti oltrechè per aver annullato l’avviso di classamento per difetto di sua motivazione e di prova – non è stata oggetto di impugnazione con la conseguenza che la stessa passando in giudicato rende inammissibile l’appello perchè “autonoma” e cioè da sola in grado di sostenere la decisione di annullamento del classamento (Cass. sez. 6 n. 4259 del 2015; Cass. sez. 3 n. 5832 del 2007).

2. Assorbiti gli altri motivi.

3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa deve essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso con il quale i contribuenti hanno impugnato l’avviso di classamento.

4. Nella particolarità della vicenda processuale debbono farsi consistere i motivi che inducono la corte a compensare integralmente le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo il merito accoglie il ricorso promosso dai contribuenti contro l’avviso di classamento; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA