Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25136 del 24/10/2017

Cassazione civile, sez. lav., 24/10/2017, (ud. 04/04/2017, dep.24/10/2017),  n. 25136

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3340/2016 proposto da:

RICA DISTRIBUZIONE S.R.L., P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO

STUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ORTOLANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.C.. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VAL DI NON 18, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

MASSAFRA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8324/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2015, R.G.N. 3114/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO ORTOLANO;

udito l’Avvocato NICOLA MASSAFRA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma del sentenza del Tribunale della stessa città, pronunciata in sede di opposizione nel procedimento promosso da G.C. nei confronti di RI.CA. Distribuzione s.r.l., ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1 commi 48 e segg., ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società con lettera del 17 dicembre 2013 e ne ha ordinato la riassunzione o, in difetto, il risarcimento del danno che ha liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del recesso al saldo.

2. La Corte territoriale, in esito all’esame delle emergenze istruttorie, ha ritenuto che non fosse stata acquisita una prova rassicurante del fatto contestato al dipendente. In particolare il giudice di appello ha escluso che la colluttazione tra i due lavoratori fosse avvenuta in esito ad una volontaria aggressione da parte del G.; che il G. si era allontanato dalla stanza per porre fine alla discussione e che non aveva opposto resistenza all’intervento degli altri dipendenti per separarli. Ha inoltre ritenuto che tali circostanze erano risultate poi implicitamente confermate per il fatto che la società, senza alcuna giustificazione, non aveva dato seguito alla richiesta di visionare le registrazioni delle telecamere poste nei locali aziendali.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la RI.CA. Distribuzione s.r.l. che articola tre motivi ai quali resiste con controricorso G.C. il quale, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ne ha denunciato anche l’improcedibilità. Anche la RI.CA. Distribuzione s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso formulata dal controricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sotto due profili: a) per avere la società ricorrente, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, depositato tardivamente solo il 31 agosto 2016, la copia conforme della comunicazione di cancelleria della Corte di appello relativa al deposito della sentenza; b) per non avere depositato la copia autentica della sentenza notificata il 26 novembre 2015 a mezzo PEC corredata della relata di notifica. In proposito va rilevato che in calce al ricorso per cassazione risulta elencata, tra gli atti prodotti, proprio la copia autentica della sentenza della Corte di appello di Roma n. 8324 del 2015 notificata il 26 novembre 2015 che dal riscontro effettuato sugli atti risulta effettivamente depositata all’allegato n. 2 del ricorso. Per tale aspetto, dunque, l’eccezione formulata dal controricorrente è, all’evidenza, infondata. Quanto al denunciato tardivo deposito ex art. 372 c.p.c., della comunicazione, eseguita alla PEC dell’avvocato della società, a cura della cancelleria della Corte di appello, dell’avvenuto deposito e della pubblicazione della sentenza oggi impugnata, va rilevato quanto segue. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che definisce il procedimento di reclamo ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 62, deve essere proposto a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa se anteriore. La comunicazione via PEC a cura della cancelleria fa decorrere il termine ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza. A tal fine, infatti, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere, sin dal momento della comunicazione, le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne eventualmente l’impugnazione (cfr. in termini Cass. 23/08/2016 n. 17251). Diversamente il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c.. Nel caso in esame l’attestazione depositata è relativa al deposito ed alla pubblicazione della sentenza e dalla stessa non si evince che era stata comunicata la sentenza nel suo testo integrale. Ne consegue che pertanto tale comunicazione, per le ragioni su richiamate, non è idonea a far decorrere il termine breve previsto della L. n. 92 del 2012, citato art. 1, comma 62. Quanto poi all’obbligo di deposito, in ossequio a quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, insieme al ricorso della sentenza corredata della sua comunicazione va rilevato che, poichè come si è su ricordato solo la comunicazione della “sentenza” nel suo testo integrale è idonea a far decorrere il termine di decadenza introdotto con la L. n. 92 del 2012, solo tale comunicazione va depositata ai sensi dell’art. 369 c.p.c. cit. a pena di improcedibilità del ricorso. In ogni caso, va rilevato che anche nel caso in cui la sentenza fosse stata comunicata nel suo testo integrale il 23 novembre 2015, comunque dagli atti (copia della notifica del ricorso in cassazione allegata) risulta che il procedimento notificatorio del ricorso è stato iniziato il 19 gennaio 2016 e, dunque, entro il termine di sessanta giorni previsto dalla richiamata disposizione. Tanto premesso si osserva che, in conformità a quanto già affermato con riguardo alla speciale disciplina dettata dall’art. 348 ter c.p.c. (cfr. Cass. s.u. 13/12/2016 n. 25513), ove nell’esercitare il proprio potere officioso si rilevi che l’impugnazione è stata comunque proposta nei sessanta giorni dal deposito della sentenza il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. 25513 del 2016 cit. ed ivi le richiamate nn. 18645/15, 16817/14 e 17066/13). Applicato alla fattispecie tale principio comporta che la notifica del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla pronuncia della sentenza d’appello, ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 60, dimostrando la tempestività dell’impugnazione concentra l’indagine sui profili di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2. E tuttavia va condivisa l’affermazione contenuta nella motivazione della richiamata decisione a sezioni unite secondo la quale, la sanzione d’improcedibilità prevista dall’art. 369 c.p.c., pur non ponendo problemi di per sè – perchè incide solo sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell’ordinamento è tale da giustificare regole d’accesso più rigorose – tuttavia, allorchè i requisiti di procedibilità in esame siano altrimenti dimostrati a stregua degli atti, ciò che entra in crisi è la proporzionalità tra lo scopo e il mezzo impiegato. Ed allora è condivisibile l’osservazione che nessuna sanzione è predicabile come fine a se stessa e irreversibile anche oltre la funzione che l’ordinamento le assegna, e ancor prima che l’infrazione alla norma sia dichiarata dal giudice. E’ difficile sostenere che esigenze di celerità e d’ordine possano prevalere, nella loro visione anticipata, anche sulla dimostrazione del medesimo dato mancante prima che intervenga l’eventuale declaratoria d’improcedibilità. In materia processuale la sanzione svolge una funzione dissuasiva speciale senza alcuna pretesa di deterrenza generale e “deve ritenersi che non debba essere sanzionata usque ad extremum una condotta omissiva i cui effetti siano stati altrimenti risolti senza danno o ritardo per la procedura” (cfr. Cass. s.u. n. 25513 del 2016 cit.). In definitiva, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso è procedibile.

5. Tuttavia le censure formulate nel ricorso, da esaminare congiuntamente poichè investono tutte, sotto vari profili la decisione della Corte di appello di ritenere non provata la condotta posta a fondamento della giusta causa di licenziamento, sono in parte inammissibili ed in parte infondate.

5.1. Nella sua ricostruzione dei fatti eseguita sulla base delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell’istruttoria svolta la Corte territoriale, nell’escludere la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5, art. 2119 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. (primo motivo) nè, tantomeno, ha falsamente applicato l’art. 2729 c.c., omettendo di esaminare il valore indiziario di fatti decisivi per il giudizio e la loro concordanza ai fini dell’assolvimento dell’onere di provare la sussistenza della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro (secondo motivo). E neppure ha trascurato di prendere in esame un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (terzo motivo).

5.2. Va rammentato che mentre la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, integrando un motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere ai sensi del medesimo art. 360, n. 5 (Cass. 17/06/2013 n. 15107 e più recentemente Cass. 21.12.2016 n. 26502). La correttezza della valutazione degli elementi probatori acquisiti al giudizio è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 19064 del 2006, n. 2155 del 2001, n. 2935 del 2006 e la citata Cass. n. 15107 del 2013) secondo la quale quando si denunci una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie ed una errata valutazione da parte del giudice nel ritenere che la parte abbia assolto al suo onere probatorio si determina un erroneo apprezzamento sull’esito della prova che è sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Del pari è noto che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l’erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell’una o nell’altra fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013 e n. 1615 del 2015).

5.3. Tanto premesso con le censure formulate, più che denunciarsi una vera e propria violazione delle norme che regolano la distribuzione dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) e della disposizione con la quale è riconosciuto al giudice di merito il potere di valutare le prove ritualmente acquisite secondo il suo prudente apprezzamento(art. 116 c.p.c.), si pretende dalla Cassazione una diversa e più favorevole valutazione delle stesse che non è consentita al giudice di legittimità (sui limiti del sindacato del giudice di legittimità con riguardo alla violazione delle norme in tema di valutazione della prova, artt. 115 e 116 c.p.c., la giurisprudenza è assolutamente costante, cfr. per tutte recentemente Cass. ord. sez. 6-L 27/12/2016 n. 27000). Peraltro la Corte territoriale nella sua ampia e puntuale motivazione ha dato conto della ricostruzione dei fatti operata e delle ragioni della valorizzazione di alcuni elementi di prova rispetto ad altri così, argomentatamente, esponendo le ragioni del suo convincimento.

5.4. Del pari, poi, la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni per le quali, nella ricostruzione dei fatti, ha attribuito maggior valore alle dichiarazioni rese da alcuni testi rispetto ad altri, privilegiandone la rilevanza e pervenendo al complessivo convincimento che la condotta contestata non fosse stata adeguatamente provata utilizzando per confortare ulteriormente la propria ricostruzione anche elementi indiziari desunti dalla comportamento della società che nell’immediatezza dei fatti, ed anche in giudizio, immotivatamente non aveva dato seguito alla richiesta del lavoratore di accedere alle riprese degli impianti di videosorveglianza presenti nei locali dove si erano svolti i fatti. Tale ultima affermazione viene censurata assumendosi che, così facendo, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni che regolano la prova per presunzioni. Ma la censura è infondata. Premesso che ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e che dunque il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto deve essere accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. 31/10/2011 n. 22656), rientra nei compiti del giudice di merito la valutazione dell’idoneità degli elementi presuntivi, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, di consentire di ricavare dal fatto noto quello ignoto. L’apprezzamento è sottratto al controllo in sede di legittimità se ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi soggetti a una valutazione globale e non con riferimento singolare a ciascuno di questi senza tuttavia omettere un apprezzamento frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, individuare quelli ritenuti significativi da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale (cfr. tra le altre Cass. 16/05/2017 n. 12002 e 05/12/2011 n. 26022). E’ evidente che nell’esercizio della sua funzione nomofilatica alla Corte di cassazione compete il controllo che i principi contenuti nell’art. 2729 c.c., siano applicati alla fattispecie concreta al fine della ascrivibilità di questa a quella astratta, ma il giudizio sulla valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, resta devoluto al giudice di merito ed è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio senza accertarne l’effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi. Occorre allora verificare se, nell’esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti il giudice di merito abbia reso chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento (cfr. Cass. 02/03/2017 n. 5374). Nella specie la Corte territoriale in adesione ai principi sopra esposti, ha analiticamente valutato le dichiarazioni testimoniali acquisite nella fase sommaria (nulla di più essendo stato acquisito nella fase di opposizione) ed ha riscontrato che, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non era risultata confermata con certezza la dinamica del fatto contestato. Coerentemente ai principi dettati in tema di valutazione delle prove, in questo quadro di incertezza, la Corte territoriale ha corroborato il proprio convincimento traendo elementi di valutazione dalla condotta tenuta dalla società datrice che, a fronte di una precisa richiesta, formulata nell’immediatezza del fatto, di poter visionare le registrazioni delle telecamere installate nei locali in cui la colluttazione si era svolta, e dalla cui visione sarebbe stato possibile trarre ulteriori e più certi elementi a conferma delle modalità di svolgimento dei fatti, nulla ha risposto. Tale circostanza è stata ritenuta dalla Corte di merito un indizio, unico, che tuttavia valutato insieme alle altre risultanze della prova svolta, deponeva nel senso opposto alla conferma della condotta contestata, convincendola così della mancanza di una prova rassicurante della stessa. In definitiva il giudice di appello senza trascurare alcun fatto decisivo ha escluso che fosse stata offerta una prova rassicurante della volontaria aggressione da parte del G. di un altro dipendente durante un incontro dallo stesso ricercato e della sua resistenza a coloro che erano intervenuti per separarli, ritenendo piuttosto che le circostanze di fatto provate deponevano nel senso della prospettata occasionalità dell’incontro tra i due dipendenti e della riconducibilità all’esigenza di difendersi della colluttazione che ne era seguita. Si tratta di una ricostruzione che non solo non viola la citata disposizione dettata dall’art. 2729 c.c., ma neppure si espone alla censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettata nell’ultimo motivo di ricorso posto che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non risulta trascurato alcun fatto decisivo. Va rammentato infatti che ove pure si alleghi un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito tale vizio non è denunciabile con il ricorso per cassazione posto che non è inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il quale è attribuito rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, e non anche ad una possibile diversa e non condivisa valutazione dei fatti. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile al caso in esame ratione temporis introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo al solo omesso esame di fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. s.u. 07/04/2014 n. 8053 ed anche Cass. 10/06/2016 n. 11892).

6. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della società ricorrente in ragione della sua soccombenza. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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