Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25136 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26468-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GINO CAPPONI

174, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PITTALUGA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FADDA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 565/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA

CAPRIOLI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

A.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento concernente la revisione del classamento dell’immobile sito in Roma. Secondo la CTR la variazione catastale operata dall’Amministrazione finanziaria ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, doveva ritenersi corretta.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La contribuente ricorrente deduce con il primo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in rela zione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR considerato l’atto impugnato carente sotto il profilo motivazionale.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto l’avviso di accertamento una mera provocatio ad opponendum.

Con il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto il Giudice di appello non ha interposto la declaratoria di inammissibilità del gravame per essersi l’Ufficio avvalso per la notifica dell’appello del servizio di posta gestito da un licenziatario privato.

Per priorità logico giuridico è necessario iniziare la disamina dal terzo motivo. La censura va accolta.

Giova ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione n. 299 del 2020 hanno di recente fissato il seguente principio di diritto:

“in tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”;

“la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo” (Cass. SU n. 299 del 2020).

Ciò posto nel caso in esame la notifica dell’appello è stato eseguito a mezzo di posta privata offerto dalla società Nexive Services come emerge dal bollino apposto a pag 1 dell’atto di appello.

Si impone preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato:Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato o che lo stesso si sia costituito in giudizio – cfr. Cass. n. 7774/2020-.

Tale verifica, alla quale questa Corte è tenuta d’ufficio (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).

Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, risulta che a fronte della sentenza di primo grado della CTP pubblicata il 13.7.2016.

La data di spedizione dell’atto di appello risultante dal un prospetto prodotto da Nexive non rappresenta un elemento certo essendo la società Nexive priva di potere certificatorio.

Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla data di notifica dell’appello, e conseguentemente difetta la prova della sua tempestività;

l’unica data certa, costituita dalla costituzione in giudizio del contribuente (12.7.2017), si pone al di fuori del termine semestrale per la proposizione del gravame, tenuto conto del periodo di sospensione feriale di 31 giorni in relazione alla modifica introdotta del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, conv. con mod. in L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado successiva all’1.1.2015 (cfr. Cass. n. 21674/2017) -.

Sulla base di quanto su esposto il ricorso in appello era dunque inammissibile per tardività.

Le superiori considerazioni rendono superfluo l’esame degli ulteriori profili di censura.

Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso; assorbiti i restanti cassa la decisione impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate;

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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