Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25136 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25136 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 23331-2011 proposto da:
GRECCHI BARBARA GRCBBR72S56F205Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PALMERI ANTONINO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso la sentenza n. 106/30/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 21.6.2010, depositata l’1/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 23331 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Milano ha respinto l’appello di Grecchi Barbara contro la sentenza
n.153/07/2008 della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della predetta
contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiori IVA-IRAP
relative all’anno 2003, avviso che risultava intestato alla società “All Bread di
Grecchi Alessandra, Barbara & Gianluca snc” ed era stato non solo valorizzato ai fini
della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF
anche ai tre soci (i quali ultimi avevano omesso di impugnare gli autonomi
provvedimenti di accertamento dei redditi ai fini IRPEF ad essi rivolti, tanto che
questi erano divenuti definitivi), ma era stato pure notificato ai soci medesimi in
copia, sicchè questi ultimi avevano provveduto ad impugnarlo separatamente, dando
vita ad altrettante cause autonome e rimaste separate (e separatamente decise) rispetto
a quella proposta dalla predetta società.
Nel procedimento di secondo grado l’appellante Grecchi Barbara —prospettando che
si versasse in ipotesi di litisconsorzio necessario- si era doluta della mancata
integrazione del contraddittorio rispetto alla società ed agli altri soci ed aveva tacciato
di nullità la sentenza di primo grado.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che “non può avere alcuna
valenza in questo acclarato contesto di definitività per mancata impugnazione” (dei
provvedimenti di accertamento adottati nei confronti dei soci in riferimento alle
imposte dirette) “il riferimento alla addotta sentenza delle SS.UU. della Cassazione
n.14815/2008, stante che il richiesto annullamento e rinvio al giudice di primo grado
—che rimarrebbe comunque di necessità vincolato nella sua decisione della

3

letti gli atti depositati

incontestabilmente intervenuta mancata impugnazione- si appalesa essere nel
concreto un mero atto dilatorio esperito da parte contribuente, venendo altresì a
confliggere con necessari ed ineludibili criteri di economia processuale”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato a preservarsi la facoltà di partecipare

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.14 del
D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art.360 n.1 e 4 cpc) la parte ricorrente si duole in sostanza- del rigetto, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata
da litisconsorzio necessario tra le parti, della censura di omessa integrazione del
contradditorio ed a questi fini ha invocato il principio di diritto pronunciato da Cass.
14815/2008 a fronte del quale ha sostenuto che non abbia rilievo alcuno il fatto che i
soci abbiano omesso di fare impugnazione degli accertamenti ad essi relativi, stante
che essi restano contraddittori necessari anche se, avendo ricevuto la notifica
dell’avviso di accertamento, non l’abbiano impugnato.
Il motivo di impugnazione appare infondato.
Ed invero non pare che si versi qui nella fattispecie del necessario contraddittorio tra
società di persone e soci, ai quali fini occorre che l’accertamento indirizzato ai soci e
da questi autonomamente impugnato costituisca la “conseguenza” dell’accertamento
rivolto alla società, siccome frutto della “automatica imputazione dei redditi a ciascun
socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente
dalla percezione degli stessi” (Cass.Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008).
Nella specie di causa invece il singolo socio ha provveduto ad impugnare proprio
l’accertamento destinato alla società e finalizzato al recupero a tassazione del valore
della produzione a quest’ultima riferibile (ai fini Irap) oltre che del valore aggiunto
generato dalle transazioni da quest’ultima poste in essere (ai fini IVA), per la qual

4

all’udienza di discussione.

cosa la sua legittimazione processuale promana da una posizione del tutto diversa da
quella che da luogo al già menzionato fenomeno della tassazione “per trasparenza”.
In termini si veda Sez. 5, Sentenza n. 11228 del 16/05/2007:”Il socio di una società in
nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima, ai sensi
dell’art. 2291 c.c., a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento

l’amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva nei confronti del socio,
ancorché receduto, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in
sede di impugnativa dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere
avverso l’avviso di accertamento, in quanto socio all’epoca in cui il debito tributario è
sorto” (in termini analoghi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10584 del 09/05/2007).
Alla stregua del principio or ora trascritto, non resta che ritenere che il socio è
senz’altro legittimato all’autonoma e diretta impugnazione del provvedimento di
accertamento destinato alla società di persone (non meno di quanto potrebbe fare
nella postuma sede dell’impugnazione dell’avviso di mora) se quello sia stato ad esso
socio notificato proprio ai fini di provocarne l’impugnazione diretta e senza attendere
che si verifichi la situazione dell’impugnazione “indiretta”, per il tramite
dell’impugnazione dell’avviso di mora. Così appare che si sia verificato anche nella
specie qui in esame, non potendosi attribuire ad altro la ragione della notifica anche ai
soci ed in copia del provvedimento di accertamento destinato alla società, mentre i
soci sono stati anche destinatari (autonomamente e separatamente) dei provvedimenti
di accertamenti ad essi soci destinati, per i redditi di partecipazione che ad essi sono
specificamente ed individualmente imputabili.
Ma, proprio per questo, è da escludere che nella presente vicenda processuale si sia
verificata la condizione del litisconsorzio necessario, che non è riflesso della
posizione di solidarietà tra i plurimi obbligati ma è generata dall’unicità della
fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato.
In termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7020 del 23/05/2001:”La solidarietà tributaria
non determina, sul piano della tutela giurisdizionale, un litisconsorzio necessario tra i

5

ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. È, pertanto, legittimo che

condebitori, essendo ciascuno di essi separatamente soggetto ai poteri di
accertamento e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, salva la possibilità di
riunione dei procedimenti o, in difetto, l’estensione al coobbligato del giudicato più
favorevole formatosi nei confronti dell’altro, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ.” (più di
recente Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24063 del 16/11/2011).

argomenti che sono stati dianzi posti in evidenza, non merita cassazione, avendo
comunque il giudicante pronunciato secondo diritto nella determinazione oggetto
della parte dispositiva della sentenza.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 30 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, attese le modalità con cui la
parte vittoriosa si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013

h

Non resta che concludere che la pronuncia di merito, sia pure in ragione dei diversi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA