Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25136 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18374-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile della

Funzione Risorse Umane, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4484/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 14 dicembre 2017, in riforma della sentenza di primo grado, accertò la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra C.M.G. e Poste Italiane S.p.A., dichiarando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 giugno 2006;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane S.p.A. sulla base di due motivi;

C.M.G. è rimasta intimata;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con memoria Poste Italiane s.p.a. ha comunicato a questa Corte che il 15 ottobre 2018 è intervenuta tra le parti una transazione per definire il presente giudizio, come da verbale di conciliazione sindacale allegato, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

allorchè, nel giudizio di legittimità, intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito dell’impugnazione (sin da Cass., sez. un., 18 maggio 2000, n. 368 ed ord., sez.un., 26 luglio 2004, n. 14059; e quindi, ex multis, 5 novembre 2014, n. 23623; 20 gennaio 2011, n. 1344; 13 luglio 2009, n. 16341; 5 agosto 2008, n. 21122; 15 marzo 2007, n. 6026; 30 giugno 2006, n. 15113; 24 giugno 2005, n. 13565; 27 gennaio 2003, n. 1205);

che ricorrono giusti motivi, tenuto conto delle ragioni della decisione, per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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