Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25135 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 01162/2013 R.G. proposto da

S.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Tortoriello Raffaele, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Amoretti Patrizia, in Roma via Monteverdi 16;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 560/04/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, depositata il

giorno 24 novembre 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

luglio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero irrogate le sanzioni amministrative per l’omessa dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, relativamente ad una società a responsabilità limitata, di cui il predetto era stato amministratore unico fino all’aprile del 2007. i

L’impugnazione venne integralmente respinta in prim0, proposto appello dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza resa il giorno 24 novembre 2011, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, S.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

S.M. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso S.M. lamenta violazione del D.P.C.M. 31 maggio 2007, del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472, artt. 2 e 11, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 336, nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che il ricorrente fosse responsabile dell’omessa presentazione delle dichiarazione dei redditi della società a responsabilità limitata, nonostante avesse cessato dall’incarico di amministratore prima della scadenza del termine per la presentazione delle stesse e, comunque, ancorchè il legale rappresentante per legge non risponda più, in solido con la società, delle violazioni amministrative commesse.

1.1. Il motivo è fondato, nei limiti di cui si dirà.

Com’è noto, in materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione”.

In deroga a tale principio, nonchè in deroga al l’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997 che prevede la responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

L’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poichè solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (così, da ultimo, Cass. 19/05/2019, n. 12334, non massimata).

Nella vicenda che ci occupa, allora, è all’evidenza come Michele Scardino sia stato ritenuto, in sede di accertamento impugnato, “autore” degli illeciti commessi dalla società di cui era stato amministratore fino all’esercizio 2007; ha errato, tuttavia, il giudice di merito nel ritenere senz’altro sussistente la responsabilità solidale dell’amministratore della società per le sanzioni irrogate, solo in considerazione della carica rivestita, senza avere prima proceduto all’accertamento – qui evidentemente rilevante – se il primo avesse utilizzato la seconda quale mero schermo per sottrarsi alle sue responsabilità.

2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione della L. 3 agosto 1990, n. 241, art. 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. n. 24 ottobre 1972, n. 633, art. 56, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, poichè il giudice di merito ha ritenuto la validità dell’avviso di accertamento impugnato, nonostante i processi verbali di constatazione cui rinviava detto atto, non fossero stati conosciuti dal contribuente.

2.1. Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova che non risulta essere stata oggetto di un espresso motivo di impugnazione, tempestivamente formulato dal contribuente innanzi al giudice di secondo grado.

3. In definitiva, accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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