Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25135 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25135 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18255-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
ERREGI PREZIOSI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLA
ECLANO 32, presso lo studio dell’avv. AMMENDOLA CESARE,
rappresentata e difesa dall’avv. AMMENDOLA SALVATORE, giusta
delega a margine del controricorso;
– controdcorrente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso la decisione n. 711/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di PALERMO dell’1.4.2010, depositata il 17/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 18255 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTC-sezione regionale di Palermo ha respinto il ricorso della “Erregi Preziosi srl”
(in fallimento), ricorso proposto contro la sentenza n.939/01/1993 della CT di
secondo grado di Ragusa che aveva parzialmente riformato la decisione della locale
Commissione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso della società
contribuente contro avviso di rettifica relativo ad IVA per l’anno 1987 e conseguente
a plurime violazioni di legge.
La predetta CTR —rigettando il ricorso proposto dalla parte contribuente- ha motivato
la decisione ritenendo che appariva legittimo il ricorso alle modalità induttive di
accertamento, sia pure in presenza di contabilità regolare.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
Il contribuente si è difeso con controricorso nel quale ha eccepito l’inammissibilità
del ricorso per tardiva notifica, non tenendo conto però del fatto che il giorno
2.7.2011 cadeva di sabato, sicchè la notifica (a mente della proroga prevista nel
comma 5 dell’art.155 cpc) deve intendersi tempestiva.
11 ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di censura (rubricato come:”Violazione dell’art.112 cpc, in
relazione all’art.360 n.4 cpc”) la ricorrente si duole —dopo avere dato autosufficiente
allegazione delle eccezioni proposte sia in primo che secondo grado- dell’omessa
pronuncia in relazione alle censure sulle quali si fonda il ricorso proposto avanti alla
sezione regionale della Commissione Centrale ad impugnazione della sentenza di
secondo grado.

3

Osserva:

Il motivo è fondato e deve essere accolto, dovendosi rimettere poi la questione al
giudice del merito (da identificarsi nella CTR della Sicilia) affinchè torni a
pronunciarsi sugli aspetti delle ragioni di gravame su cui ha omesso di soffermarsi.
Ed invero, nessun riscontro è stato dato al ricorso incidentale dell’Agenzia, per
quanto il giudicante abbia dato atto nella parte narrativa della sentenza che “l’Ufficio

conseguente conferma del provvedimento…..”
La pronuncia impugnata merita quindi di essere cassata, in parte qua.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, l O novembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa invita questa Corte
a “far conoscere il suo intendimento sulla questione che qui ed in controricorso è
stata sollevata, onde mettere un punto fermo”, richiesta in relazione alla quale è
sufficiente rinviare a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6728 del 04/05/2012:” Il termine per
proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con
la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella
giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi
dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta
dall’art. 2, lett. O. legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti
instaurati successivamente alla data del l° marzo 2005″ (idem Cass. Sez. U, Sentenza
n. 1418 del 01/02/2012);
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
4

ha depositato una propria memoria con la quale chiede la riforma della sentenza e la

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

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