Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25134 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 00941/2013 R.G. proposto da:

S.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli

avv.ti Tinelli Giuseppe e De Lorenzi Maurizio, elettivamente

domiciliato presso il loro studio, in Roma via di Villa Severini,

54;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 88/25/2012 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, depositata il

giorno 8 maggio 2012.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

Giacalone Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso per

inammissibilità della sua notificazione.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10

luglio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, nell’anno d’imposta 2006.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, con sentenza resa il giorno 17 aprile 2012, accolse il gravame.

Avverso la detta sentenza, S.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

S.G. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In apertura di motivazione va disattesa la richiesta di rinvio della trattazione del ricorso in pubblica udienza, avanzata dal ricorrente nella memoria finale, non trovando qui esame questioni aventi rilevanza nomofilattica tali da giustificare siffatta trattazione.

2. Sempre in via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla controricorrente e alla quale ha aderito, nelle sue conclusioni scritte, anche il Procuratore Generale, dovendosi ribadire l’orientamento – già espresso con riferimento all’appello innanzi alle commissioni tributarie regionale, ma chiaramente applicabile anche al ricorso per cassazione – a tenore del quale, in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta, eseguita dal difensore della parte, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario (Cass. 26/11/2013, n. 26487; Cass. 24/03/2011, n. 6811).

Nè potrebbe comunque dubitarsi dell’applicabilità al ricorso per cassazione della suddetta disciplina in tema di notificazioni, per la decisiva considerazione che, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, essa è applicabile alle “notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale”, mentre il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2, stabilisce che al ricorso per cassazione si applicano le regole dettate dal codice di procedura civile, salvo diverse disposizioni che – almeno in tema di notificazioni degli atti processuali – non si rinvengono pacificamente nella detta legge.

3. Con il primo motivo del ricorso S.G. lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè la commissione tributaria regionale ha, con motivazione contraddittoria ed insufficiente, ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere – su di esso incombente – di dimostrare l’esatta ragione di tutti i versamenti registrati sui diversi conti correnti a lui riconducibili.

3.1. Il motivo è fondato.

La sentenza della commissione tributaria regionale, nella invero assai stringata motivazione, ha ritenuto seccamente che la parte non aveva fornito “una prova analitica della legittimità delle operazioni derivanti dall’analisi dei conti correnti”, omettendo tuttavia di considerare che il contribuente aveva prodotto in giudizio una copiosa documentazione tesa a dimostrare, in relazione ai singoli processi verbali redatti in contraddittorio con l’Amministrazione nella fase precontenziosa, la causale di ciascuna delle operazioni eseguite sui conti correnti riconducibili al predetto ed oggetto di specifica contestazione propri in seno ai detti processi verbali.

Va soggiunto che, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, il contribuente non aveva fornito nei propri atti difensivi una “indicazione in maniera assai generica di operazioni riconducibili alla ditta “fratelli F. snc””, ma, esattamente al contrario, aveva allegato in atti copia del mastrino del conto corrente intestato alla detta società, dalla quale risultavano tutti i versamenti effettuati dal predetto nella qualità di liquidatore della ridetta società, restando sul punto la motivazione resa nella sentenza impugnata gravemente insufficiente.

4. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., atteso che la commissione tributaria regionale non ha preso in esame la documentazione prodotta dal contribuente/ per dimostrare che ogni singola operazione registrata sul conto corrente trovava la sua giustificazione.

5. Con il terzo motivo eccepisce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, art. 32, comma 1, nn. 2) e 7) del D.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2) e 7), nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., poichè, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, il contribuente ha giustificato per ogni singola operazione valorizzata in sede di accertamento, il beneficiario e la causale del movimento.

6. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, in quanto il giudice di merito ha errato nel non ritenere che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio su di esso incombente, alla luce della non contestazione da parte dell’Amministrazione.

7. Con il quinto motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare la domanda del contribuente tesa ad accertare l’irrilevanza dei movimentazioni bancarie concernenti la sua sfera personale.

7.1. Tutti i detti motivi restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo.

8. In definitiva, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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