Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25134 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25134 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18193 -2011 proposto da:
TRE ESSE ITALIA SRL 01625840606 – concessionaria del servizio di
riscossione ed accertamento dell ‘imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Guidonia Montecelio
(RM) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso lo studio
dell’ avvocato CAPUTO FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’ avvocato DI MEZZO ELVIRA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
ATLASSIB ITALIA SRL;
– intimata –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso la sentenza n. 16/1/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE del 10.1.2011, depositata il
24/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 18193 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

CARACCIOLO.

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Venezia ha dichiarato nullo l’appello della “Tre Esse Italia srl”, appello
proposto contro la sentenza n.70/02/2009 della CTP di Padova che aveva accolto il
ricorso della contribuente “Atlassib Italia srl” ed aveva così annullato la cartella di
pagamento afferente imposta sulla pubblicità per l’anno 2004.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che la copia dell’appello
depositata presso la CTR risultava priva di sottoscrizione, mentre risultava
sottoscritta la sola dichiarazione di conformità all’originale spedito per posta
raccomandata alla contribuente; risultava pure priva di sottoscrizione la copia
dell’appello depositata presso la CTP di Padova, così come privo di sottoscrizione
risultava l’originale dell’appello notificato alla società contribuente.
La Tre Esse Italia srl ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte pubblica non ha svolto attività difensiva.
Infatti, con il motivo di ricorso (incentrato sulla violazione del combinato disposto
degli art.18 e 53 del D.Lgs. 546/1992) la parte ricorrente si duole della violazione
delle menzionate norme, evidenziando che l’orientamento di questa Corte è volto a
dare sempre meno rilievo ai vizi formali dell’instaurazione del contraddittorio, sicchè
di nessun rilievo doveva apparire l’irregolarità della mancata sottoscrizione del
ricorso “quando a tergo era stata sottoscritta la dichiarazione di conformità dell’atto
su di un unico modulo continuo sviluppantesi verticalmente in fogli numerati
progressivamente, tale da poter essere certamente considerato un unico atto con il
ricorso”.

3

letti gli atti depositati

Il motivo appare inammissibilmente formulato, per difetto di attinenza alle ragioni
della decisione.
Quest’ultima infatti ha rilevato che non solo la copia depositata ma anche l’originale
notificato dell’atto di appello risultavano sprovvisti di sottoscrizione (evidenziando
che entrambe le mancanze costituiscono ragione di nullità, a termini dell’art.18 del

questione della omessa sottoscrizione della copia depositata- non ha precisa attinenza
con gli argomenti su cui si fonda la ratio decidendi.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 27 novembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013
Il Presi ente

D.Lgs. 546/1992), sicché il contenuto della censura —espressamente riferito alla sola

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