Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25134 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15788/2018 proposto da:

X.W., rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Volpini, del foro

di Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7058/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/9/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato tempestivamente, X.W., originaria della Cina, impugnava dinanzi al Tribunale di Roma il provvedimento con cui la Commissione Territoriale aveva respinto l’istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

La richiedente dichiarava di professare la religione del (OMISSIS) e di essere stata arrestata, il (OMISSIS), mentre svolgeva opera di proselitismo religioso presso un’abitazione privata; la polizia l’aveva interrogata, percossa e trattenuta per una quindicina di giorni, rilasciandola sotto la responsabilità ed il controllo del padre, il quale l’aveva indotta a riprendere il lavoro. Infine, stanca dei controlli paterni, aveva deciso di abbandonare il paese con un volo internazionale per l’Italia, a seguito del rilascio di un visto turistico.

Il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso.

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 7058/2017, confermava integralmente il provvedimento di primo grado ed escludeva il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, X.W..

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il vizio di motivazione apparente, censurando la statuizione che ha ritenuto non credibile la narrazione della richiedente: le sue dichiarazioni erano al contrario plausibili e pienamente corrispondenti con la realtà politica e sociale del paese di origine, avuto riguardo alla paventata persecuzione per motivi religiosi. Il motivo è infondato.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerènti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019)

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che la narrazione risultava poco coerente e priva di attendibilità, lacunosa e scarsamente verosimile, anche in relazione all’episodio centrale, avuto riguardo, in particolare, alle cause e circostanze dell’arresto della richiedente ed al suo rilascio.

La Corte ha inoltre evidenziato la contraddittorietà delle diverse versioni rese dalla richiedente prima alla commissione territoriale e successivamente al tribunale e l’ulteriore ragione di inattendibilità, derivante dal fatto che la richiedente medesima, nonostante l’episodio riferito ed il controllo paterno, sia uscita dal proprio paese con un visto per ragioni turistiche.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), omettendo di considerare che nell’ordinamento penale cinese è prevista la persecuzione e la pena del carcere per chi è cristiano o seguace di sette di culto segrete, tra le quali vi è anche la chiesa domestica del Dio onnipotente ((OMISSIS)).

Il motivo è infondato.

Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che – ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

Nel caso di specie, dunque, la scarsa credibilità del racconto impedisce di ritenere sussistente una minaccia individuale alla vita o alla persona della richiedente in caso di un suo rientro nel paese di origine.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, lamentando che la Corte territoriale non ha valutato in alcun modo la possibilità di concedere il permesso di soggiorno per motivi umanitari anche alla luce del fatto che, ove la ricorrente facesse ritorno nel proprio paese di origine la stessa correrebbe seri rischi per la propria incolumità ed inoltre che la stessa ha perso ogni legame con il paese di origine, essendo fuggita da un padre che avrebbe sacrificato la libertà della figlia.

Pure tale motivo è infondato.

Anche con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Nel caso di specie la richiesta di protezione umanitaria è essenzialmente fondata sulle medesime ragioni già poste a fondamento della protezione internazionale, mentre non vengono dedotte specifiche situazioni di vulnerabilità, con la conseguenza che la scarsa credibilità della narrazione, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi ostativa alla concessione pure della protezione umanitaria.

Il ricorso va dunque dichiarato respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in 2.100,00 Euro oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA