Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25134 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. trib., 07/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep. 07/12/2016), n.25134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24462-2011 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ETRURIA INVESTIMENTI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA

24, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CASUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE PARATORE giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2010 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 14/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PARATORE che si riporta agli

atti depositati e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

1. La società Etruria Investimenti s.p.a., con denuncia di variazione, proponeva per l’unità immobiliare ubicata in San Giovanni Valdarno Via Guglielmo Oberdan n. 4 la categoria catastale D/4 con rendita di Euro 38.882. L’agenzia del territorio ripristinava la precedente categoria B/2 notificando, poi, avviso di accertamento. La società ricorreva innanzi alla commissione tributaria provinciale di Arezzo sostenendo l’errata attribuzione della categoria B/2, corrispondente a casa di cura ed ospedali senza fini di lucro, in luogo della categoria D/4, corrispondente a case di cura ed ospedali con fine di lucro. La commissione adita accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che il fabbricato sin dal 2002 non era più una struttura ospedaliera pubblica poichè sin da allora le attività che precedentemente venivano ivi svolte erano esercitate in altra struttura ospedaliera intercomunale. Ne derivava che il complesso edilizio di proprietà della ricorrente, peraltro demolito nel 2008, non poteva più essere classato come ospedale pubblico bensì come clinica privata/casa di cura o RSA privata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia del territorio-direzione regionale Toscana, affidato a due motivi. Si è costituita con controricorso la società Etruria Investimenti S.p.A., la quale ha altresì depositato memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi del’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6 sostenendo che i giudici di appello hanno ancorato l’attribuzione della categoria D/4, propria delle cliniche private, esclusivamente alla qualità del soggetto intestatario del bene, senza considerare le caratteristiche oggettive dell’immobile in quel momento. Ciò in quanto il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6 recante il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, prevede che le categorie siano assegnate alle unità immobiliari secondo le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse e, nel caso di specie, l’immobile non aveva subito modifica alcuna.

4. Con il secondo motivo deduce erroneità, illogicità o comunque contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR è incorsa nel dedotto vizio non avendo considerato che non può assumere rilievo alcuno il fatto che un immobile risulti svuotato delle cose mobili un tempo ivi collocate, dato che il classamento catastale in precedenza attribuito dall’ufficio permane fino a che l’immobile soggetto non risulti variato nel suo stato fisico. Ne deriva che al fabbricato di cui si tratta, essendo esso stato sin dalla sua costruzione un ospedale pubblico censito in catasto in categoria B/2 che aveva conservato le stesse caratteristiche sino alla demolizione avvenuta nel 2008, non poteva essere attribuita la categoria D/4 corrispondente a clinica privata.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere trattati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati. La questione involge l’attribuibilità al complesso immobiliare di cui si tratta della categoria B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro), come preteso dall’ufficio, o della categoria D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro), come richiesto dalla parte. La CTR ha accertato in fatto, e la questione non è oggetto di contestazione, che sin dal 2002 il fabbricato non era adibito a nosocomio pubblico dato che era stato costruito altro ospedale pubblico.

Il D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6 recante il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, prevede: “La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse”.

Ora, va considerato che, seppure l’immobile di proprietà della contribuente non è stato più adibito ad ospedale pubblico dal 2002, non per ciò solo allo stesso poteva essere attribuita la categoria D/4, corrispondente a casa di cura con fini di lucro, in quanto esso ha mantenuto le proprie caratteristiche intrinseche dato che non risulta sia stato adibito a casa di cura privata con fine di lucro fino al momento in cui, nel 2008, ne è stata disposta la demolizione.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della particolarità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia del territorio, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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