Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25133 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 05/10/2017, dep.24/10/2017), n. 25133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23660/2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., V.N.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 238/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO
depositata in data 8/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 05/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
Fatto
RILEVATO
che il Tribunale di Torino accolse le domande proposte da B.G. e da V.N. – collaboratrici scolastiche ATA alle dipendenze del MIUR in virtù di una serie di consecutivi contratti a termine susseguitisi nel tempo – riconoscendo loro il diritto alle differenze per scatti di anzianità maturati nel corso del rapporto nella misura corrispondente agli importi determinati in base a conteggio del MIUR, cui le stesse avevano aderito;
che la Corte di Appello di Torino respingeva il gravame proposto dal MIUR sulla base di un percorso motivazionale diverso da quello seguito nella sentenza di primo grado (in tali termini pag. 5 della sentenza impugnata), ponendo, per quel che rileva nella presente sede, a fondamento della pronuncia il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’Accordo di cui sopra, recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, richiamando i principi espressi dalla CGUE ed escludendo la rilevanza della specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo determinato, con l’ulteriore precisazione dell’obbligo di disapplicazione delle norme in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a t. d. trasfuso nella indicata Direttiva;
che di tale sentenza il MIUR chiede la cassazione sulla base di unico motivo, al quale non hanno opposto difese le lavoratrici, rimaste intimate;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il MIUR ha depositato atto di rinunzia al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
2. che la rinuncia semplice, in presenza di parte non costituita, determina l’estinzione del processo;
3. che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma, come già detto, carattere recettizio;
4. che l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;
5. che nella specie alla declaratoria di estinzione del processo non segue alcuna statuizione sulle spese, essendo le controparti rimaste intimate;
6. che, infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).
PQM
dichiara l’estinzione del processo. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017