Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25133 del 10/11/2020
Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25133
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 00286/2013 R.G. proposto da:
Vittoria s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Gelmini Massimo e Laurenti Nicola, elettivamente domiciliata presso
lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Francesco Denza, 50/A;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello
Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via
dei Portoghesi 12.
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 105/34/2011 della Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, depositata il giorno 10 novembre 2011.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10
luglio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Vittoria s.p.a. impugnò l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, con il quale vennero ripresi a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, nell’anno d’imposta 2003.
L’impugnazione venne parzialmente accolta in primo grado con la riduzione dei maggiori redditi accertati e l’esclusione di qualsivoglia maggiore imponibile ai fini IVA; proposto appello principale dall’Agenzia delle Entrate ed incidentale dalla Vittoria s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza resa il giorno 10 novembre 2011, accolse parzialmente quello dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alla indeducibilità delle spese di pubblicità, così rideterminando i maggiori redditi ai fini IRPEG ed IRAP.
Avverso la detta sentenza, Vittoria s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Vittoria s.p.a. ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso Vittoria s.p.a. eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciare sui motivi dell’appello incidentale formulato dalla ricorrente.
1.1. Il motivo non è fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che Vittoria s.p.a. aveva formulato appello incidentale avverso la sentenza resa dalla commissione tributaria provinciale; e tuttavia il giudice di merito, pure omettendo di statuire espressamente sulle ragioni del rigetto del gravame incidentale, ha inteso chiaramente respingerlo, così comunque pronunciando sulla domanda, come si ricava agevolmente, del resto, dall’inequivoco inciso contenuto nel corpo della motivazione: “in considerazione della soccombenza di entrambe le parti”.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74 (ora 108), avendo erroneamente ritenuto il giudice di merito che le spese per cataloghi e listini e quelle per materiale pubblicitario, non potessero essere dedotte nell’esercizio in cui erano state sostenute, dovendo essere invece imputate in quello in cui detti beni erano stati utilizzati.
2.1. Il motivo è fondato.
Com’è noto ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, – nel testo vigente applicabile ratione temporis – “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”.
Dunque, non può dubitarsi che essendo state sostenute nel corso dell’esercizio del 2003, le spese per cataloghi e altre spese di pubblicità, quale che fosse il periodo in cui siano stati distribuiti agli agenti della Vittoria s.p.a. potevano essere dedotte dal reddito relativo al detto anno, esattamente a differenza di quanto affermato dalla commissione tributaria regionale.
Del resto, questa Corte ha già affermato che il cennato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74 (ora 108), comma 2, consente di scegliere tra la deduzione integrale immediata delle spese di pubblicità e propaganda nell’esercizio in cui sono state sostenute e quella in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro anni successivi, fermo restando che al contribuente non spetta uno ius variandi rispetto al vincolante criterio legale e la sua opzione, immodificabile, va mantenuta per tutti gli esercizi tra i quali viene ripartito l’ammortamento (Cass. 12/12/2014, n. 26179).
3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla distribuzione del materiale pubblicitario già nel corso dell’anno 2003.
3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo mezzo.
4. In definitiva, respinto il primo, accolto il secondo motivo del ricorso ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente, limitatamente alle spese per cataloghi e listini e per materiale pubblicitario.
5. Le spese delle fasi di merito possono andare compensate integralmente tra le parti, mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il primo, accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente, limitatamente alle spese per cataloghi e listini e per materiale pubblicitario.
Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15h ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020