Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25133 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25133 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 18121-2011 proposto da:
COLOSSEO IMMOBILIARE 2004 SRL in persona
dell’amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MANLIO GELSOMINI 4, presso lo studio dell’avvocato TROILI
MOLOSSI CARLO ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

Data pubblicazione: 08/11/2013

avverso la sentenza n. 88/35/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA del 13.4.2010, depositata il 24/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;

riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per raccoglimento del 1°
motivo del ricorso e per l’assorbimento del 2° motivo.

Ric. 2011 n. 18121 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Carlo Alberto Troili Molossi che si

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma ha respinto l’appello della “Colosseo Immobiliare 2004 srl” appello proposto contro la sentenza n.330/60/2008 della CTP di Roma che aveva
solo parzialmente accolto il ricorso della società contribuente, limitandosi a ridurre il
valore accertato a quello proposto dall’Ufficio nel corso del procedimento di
accertamento con adesione poi non andato a buon fine- ed ha così solo parzialmente
annullato l’avviso di accertamento, rettifica e liquidazione relativo alla
compravendita, stipulata nel corso dell’anno 2006, di due immobili a destinazione
commerciale siti in Roma.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo —con riguardo alla censura di
carenza di motivazione del provvedimento impugnato- che è sufficiente che l’avviso
enunci i criteri in base ai quali è stato determinato il diverso valore, con le
specificazioni che si rendono in concreto necessarie per il raggiungimento di detto
obiettivo.
La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa
applicazione degli art.51 e 52 del DPR 131/86 e dell’art.51 comma 2 del D.Lgs.507/,
in relazione all’ art.360 n.3e 5 cpc”,), la parte ricorrente si duole che il giudice del
merito abbia omesso di rilevare l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento
impositivo, pur debitamente contestato, alla luce del fatto che in detto provvedimento
il valore dei beni (nell’importo di € 6.000 per metro quadrato) era stato determinato

3

Osserva:

con rinvio alle “risultanze dell’Osservatorio immobiliare” ovvero alle risultanze “dei
trasferimenti a qualsiasi titolo, divisioni, perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre
anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo”, senza avere
poi l’Ufficio allegato detti atti richiamati, atti che non erano stati mai più prodotti
neppure in giudizio.

Ed infatti, in plurime occasioni questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:” Nel
giudizio promosso dal contribuente avverso un atto di accertamento dell’imposta di
registro e dell’INVIM, motivato “per relationem” mediante il rinvio ad una stima
dell’UTE non allegata all’atto di accertamento e mai prodotta nel processo
dall’amministrazione finanziaria, non costituitasi nei gradi di merito, non vengono in
esame, in primo luogo, la validità in astratto dell’atto impositivo – essendo consentita
la “relatio” con la stima UTE -, ovvero la conoscibilità, da parte del contribuente,
dell’atto richiamato, e la non incidenza della omessa allegazione all’atto di
accertamento, essendo siffatti rilievi, ancorché, in tesi, corretti, definitivamente
pregiudicati dall’impossibilità di compiere valutazioni purchessia in ordine ad una
stima processualmente inesistente. L’onere della prova della pretesa impositiva
incombente sull’amministrazione, infatti, non può ritenersi assolto attraverso il mero
richiamo ad un atto mai acquisito al contraddittorio, perché la parte pubblica, rimasta
assente in primo e in secondo grado, non ha assolto al proprio, pregiudiziale, onere di
deduzione ed allegazione in giudizio, con la conseguenza che al giudice tributario – i
cui poteri d’iniziativa istruttoria sono, peraltro, circoscritti dall’art. 7, comma 1, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, “nei limiti dei fatti dedotti dalle parti” – non è
consentito di condividere le conclusioni contenute in un atto mai sottoposto, nelle
forme processualmente stabilite, al suo esame” (Sez. 5, Sentenza n. 2203 del
01/02/2006; IDEM Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13490 del 26/05/2008).
Anche nella specie di causa, ciò che viene in rilievo non è già (secondo le incongrue
argomentazioni del giudice di appello) la validità astratta dell’atto impositivo
(siccome finalizzato a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio

4

Il motivo è fondato ed è assorbente dell’ulteriore che qui non mette conto esaminare.

nell’eventuale fase contenziosa) ma il concreto assolvimento dell’onere probatorio
gravante sulla Pubblica Amministrazione, che non può ritenersi assolto mediante il
richiamo di atti mai acquisiti al contraddittorio, così sostanzialmente finendosi per
addossare alla parte privata l’onere di fornire la prova contraria della fondatezza della
pretesa formulata dall’Amministrazione stessa.

argomentato con riferimento agli astratti principi in tema di sufficienza del contenuto
provvedimentale, senza correlare detti argomenti con il contenuto concreto delle
censure formulate dalla parte appellante, e consegue pure che la pronuncia impugnata
meriti cassazione, con rinvio al medesimo giudice di appello (da identificarsi nella
CTR di Roma) affinchè quest’ultima riesamini le questioni controverse alla luce dei
corretti principi dianzi identificati.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.
Roma, 30 dicembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, sostanzialmente adesiva
agli argomenti proposti dal relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio
che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

Consegue da ciò che deve ritenersi erronea la pronuncia del giudice del merito che ha

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