Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25132 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15326-2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 9,

presso lo studio dell’avvocato PONTECORVO MICHELE, che la

rappresentata e difende unitamente all’avvocato CANNIZZARO

FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4906/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 7418/16, sez. 9, accoglieva il ricorso proposto da C.R. avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per registro 2012 e l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per rec. Credito imposta 2012.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lombardia che, con sentenza 4906/18, accoglieva l’impugnazione.

Nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente lamenta che erroneamente la Commissione regionale abbia ritenuto ammissibile in appello la produzione dell’avviso di liquidazione con la relativa notifica.

Con il secondo motivo lamenta la mancata sospensione del processo per consentire la presentazione della querela di falso nei confronti della notifica dell’avviso di liquidazione.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria della ricorrente in quanto tardivamente proposta.

Venendo all’esame dei motivi, il primo è manifestamente infondato in quanto si pone in evidente contrapposizione con il principio giurisprudenziale secondo cui in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, – in forza del quale, nel, rapporto fra la norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima – non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dal citato D.Lgs., art. 58, comma 2, del che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado (da ultimo Cass. 10972/19; Cass. n. 8927/2018; Cass. 6382/2018; Cass. 27774/2017; Cass. 25449/2017; in precedenza vedi Cass. n. 18907/2011, Cass. n. 23616/2011, Cass. 655/2014, Cass. 3661/2015″ Cass. 22776/2015, nonché S.U., n. 1518/2016 e Corte Cost. 199/2017;).

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente infondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 stabilisce che ” il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.”

Il presupposto per la sospensione è dunque costituito dalla avvenuta presentazione della querela di falso, in assenza della quale il giudice non è tenuto a sospendere il processo.

E’ incontestato che al momento della richiesta di sospensione la querela non era stata presentata ancorché la causa in appello fosse ormai pendente da tempo ed il documento in contestazione fosse stato depositato unitamente all’atto di impugnazione, per cui la Commissione regionale, con argomentazione conforme al testo normativo, ha correttamente ritenuto di non disporre la sospensione del processo.

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore imporlo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13,comma 1- bis, se dovuto.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- bis e comma 1-quater se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo ubnificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

 

 

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