Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25132 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 10/11/2020), n.25132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10941/2014 R.G. proposto da:

Società IMMOBILIARE D.S. a responsabilità limitata, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv. Caruso Gianleonardo giusta procura speciale il calce al

ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino

Visconti n. 99, presso e nello studio dell’Avv. Palma Antonio

(studio Capecelatro Palma);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza n. 353/31/2013 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata in data 21 ottobre 2013;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Dott. Corradini Grazia.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con avviso di accertamento, emesso a seguito di accesso effettuato presso la sede della Srl Immobiliare D.S., esercente la attività di gestione di immobili di sua proprietà, dai funzionari della Agenzia delle Entrate, Ufficio di Benevento, diretto ad acquisire la documentazione contabile relativa all’anno di imposta 2005, la Agenzia delle Entrate rettificò il reddito dichiarato dalla detta società ai fini IRES, IRAP ed IVA, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), , rideterminandolo sulla base del ricavo puntuale risultante dallo specifico studio di settore.

Investita dal ricorso proposto contro l’accertamento dalla contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con sentenza n. 400/7/2011, rigettò il ricorso.

Con l’appello la contribuente ripropose i motivi già presentati in primo grado ed in particolare dedusse la mancanza dei presupposti per procedere all’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 353/31/2013 in data 14 ottobre 2013, rigettò l’appello della contribuente, ritenendo corretta la modalità di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Contro la sentenza di appello, depositata in data 21 ottobre 2013, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la contribuente, con atto spedito il 22 aprile 2014/affidato a sette motivi.

La Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 270 c.p.c., comma 1.

In vista dell’adunanza camerale, la ricorrente Immobiliare D.S. ha depositato una memoria di parte in data 2 dicembre 2019 – notificata alla Agenzia delle Entrate in data 29.11.2019 – di rinuncia al ricorso per cassazione a seguito di adesione, presentata il 27.11.2017, ad una serie di carichi esattoriali, ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1, per mancato tempestivo pagamento di tutte la rate scadute al 31.12.2016;

Non ha interloquito la Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato di volere rinunciare al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali riferiti all’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 1, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 2017 ed ha in conseguenza chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio avendo dimostrato il pagamento degli importi dovuti a seguito dei ruoli consequenziali all’accertamento.

2. La dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite già manifestato in sede di istanza di definizione agevolata dei ruoli consequenziali all’accertamento impugnato nel presente giudizio, tenuto conto che, nella specie, non può conseguire l’estinzione del processo, posto che la rinuncia non risulta essere stata accettata dalla controparte. Si deve infatti dare continuità all’indirizzo condiviso di questa Corte per cui “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 2015; Cass. S.U. n. 7378 del 2013; Cass. n. 9857 del 2011).

3. Ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venire meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. S.U. n. 3876 del 2010; conf. n. 2259 del 2013; Cass. n. 14782 del 2018; Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 01).

4. Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità, le stesse devono essere compensate tra le parti, trattandosi di una rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 -01: “In tema di definizione agevolata ex ad. 6 del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi del comma 2 della menzionata disposizione costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite”); ed inoltre la condanna alle spese contrasterebbe con la “ratio” della definizione agevolata, dissuadendo il contribuente ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicchè, anche se l’Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018 Rv. 647968 – 01). Non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018 Rv. 651779 – 01: Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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