Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25132 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25132 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17849-2011 proposto da:
SOCIETA’ CASORIA AMBIENTE SPA 03502041217 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo studio del dr.
ACHILLE DI DUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PROVITERA LIVIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI CASORIA;
– intimato avverso la sentenza n. 162/29/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 26.5.2010, depositata il 16/06/2010;

Data pubblicazione: 08/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2011 n. 17849 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da “Casoria
Ambiente spa” contro la sentenza n.382/01/2008 della CTP di Napoli che aveva
rigettato il ricorso della predetta società avverso l’avviso di accertamento relativo a
TOSAP per l’anno 2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che l’appello non risultava
notificato al difensore del comune di Casoria costituitosi in primo grado in forza di
mandato con il quale era stato eletto domicilio “ad ogni effetto di legge presso lo
studio del suindicato professionista” ed inoltre evidenziando che il comune di Casoria
si era costituito tardivamente nel grado di appello.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione dell’art.350 cpc
anche in riferimento all’art.1 secondo comma del D.Lgs.546/1992), la parte ricorrente
assume che nel primo grado di giudizio era stata parte anche “Equitalia Polis spa”,
sicchè il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio
anche nei confronti di quest’ultima; assume poi che l’irregolarità della notifica aveva
determinato non la inesistenza ma la nullità di quest’ultima, sicché il giudicante ne
avrebbe dovuto disporre la rinnovazione ex art.291 e 350 cpc.
Trattasi di motivo inammissibilmente formulato, non avendo la parte ricorrente dato
conto delle ragioni per le quali le norme citate in rubrica sarebbero state violate dal

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letti gli atti depositati

giudice del merito ed in quali parti esse sarebbero state violate ma essendosi limitata
invece a postulare dette violazioni sulla scorta di premesse del tutto cripticamente
espresse e comunque non avendo la parte ricorrente evidenziato quale collegamento
vi sarebbe tra le asserite violazioni di legge e la conseguente sanzione di cassazione
invocata nei confronti della sentenza impugnata.

546/1992 e dell’art.117 cpc) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di
appello non aveva tenuto conto del fatto che il “rag. Musto” (difensore del comune di
Casoria) aveva presentato in giudizio anche memorie aggiunte qualificandosi come
“delegato” del Commissario straordinario e non come difensore per la lite, e non
aveva tenuto conto del fatto che la notificazione era stata comunque regolarmente
eseguita e che quest’ultima aveva comunque spiegato i suoi effetti, stante l’avvenuta
costituzione in giudizio —ancorchè tardiva- del Comune di Casoria.
Anche detto motivo di impugnazione appare inammissibilmente formulato per le
stesse ragioni di cui si è detto in riferimento al precedente motivo e cioè per non
essere intelligibili i motivi che —secondo l’assunto di parte ricorrente- indurrebbero a
ritenere violate le disposizioni di legge dianzi menzionate, motivi prospettati senza
alcuna evidenziazione della rilevanza degli stessi ai fini della soluzione della
questione controversa, e cioè la ritualità ed esistenza della notifica dell’appello al
procuratore costituito in giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 27 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

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Con il secondo motivo di ricorso (centrato sulla violazione dell’art.17 del D.Lgs.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

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