Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25132 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

H.H., elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 123,

presso lo studio dell’avv. Roberto Maiorana, che lo rappresenta e

difende nel presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, e

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al

fax n. 06/37512110 e alla p.e.c. roberto.maiorana.avvocato.pe.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno – Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3841/17 della Corte di appello di Roma, emessa

e depositata in data 8.6.2017, n. R.G.7289/2016;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che

1. Il sig. H.H., cittadino del (OMISSIS), ha proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale in una delle forme previste dal nostro ordinamento.

2. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha respinto il ricorso.

3. Il sig. H.H. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma che con ordinanza in data 11.11.2016 lo ha respinto.

4. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto con ricorso dal sig. H.H. rilevando che l’atto di appello non era stato notificato nel termine assegnato con il decreto di fissazione di udienza. Nè era stato richiesto un nuovo termine prima della scadenza di quello già assegnato.

5. Ricorre per cassazione il sig. H.H. che con il primo motivo contesta la decisione impugnata sia sotto il profilo della modalità di introduzione del giudizio di appello con ricorso anzichè con citazione, sia sotto il profilo della mancata concessione di un nuovo termine per la notifica del ricorso affermando che egli ha omesso di effettuare la notificazione convinto che a ciò dovesse provvedere la cancelleria, onde aveva diritto ad un nuovo termine per la notifica del ricorso stesso. Con i successivi sei motivi il ricorrente propone una serie di censure attinenti al merito della controversia.

6. Non svolge difese il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

Che:

7. La decisione della Corte di appello che ha rilevato la improcedibilità dell’appello è fondata in quanto non poteva essere accolta la richiesta di rinnovazione di un atto mai compiuto, non esistendo una disposizione che permetta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare con condotte omissive i tempi del processo così da disattendere la sua “ragionevole durata”: principio, questo, che, in quanto riferito alla notificazione inesistente, è estraneo ai rilievi successivamente svolti dalla Corte costituzionale con riguardo alla diversa ipotesi della notifica del ricorso e del decreto che sia attuata oltre il termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 2, ma nel rispetto di quello di cui al successivo comma 3 (Corte Cost. 24 febbraio 2010, n. 60; cfr. pure Corte Cost. 15 novembre 2012, n. 253).

8. Consegue alla improcedibilità dell’appello la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese del presente giudizio nel quale il Ministero ha esclusivamente depositato “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

9. Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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