Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25131 del 16/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 16/09/2021), n.25131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37892-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L., S.M., S.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati RONDELLO

FRANCESCO, RONDELLO GIANFRANCO, PERON MASSIMO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 605/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. S.L., S.M. e S.D., con distinti ricorsi, impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, gli avvisi di accertamento, per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011, in forza dei quali l’Agenzia delle Entrate contestava ai contribuenti la natura elusiva di una sequela di operazioni societarie (cessione delle quote, previa loro rivalutazione, della società Infoplus srl alla società neo costituita 3F srl partecipata dagli stessi cedenti con pagamento del corrispettivo “a debito” e successivo rimborso del debito mediante i dividendi distribuiti alla 3F srl da parte della società partecipata) prive di valide ragioni economiche e finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi fiscali costituiti dalla sostanziale detassazione dei dividendi.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva escludendo l’abusività delle operazioni concatenate perché sottostanti a scelte giustificare da valide ragioni economiche costituite dall’esigenza di riorganizzazione di tutte le società facenti capo al medesimo gruppo societario rendendo più agevole l’accesso al credito bancario e più praticabile l’eventuale liquidazione in denaro dei familiari che avessero voluto svincolarsi dalla compagine societaria.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto rigettava il ricorso confermando l’insussistenza della fattispecie elusiva contestata in quanto le plurime e concatenate operazioni trovavano ragionevole giustificazione nel riassetto societario con particolare riferimento ai rapporti tra i familiari dei soci.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla scorta di un unico motivo. I contribuenti, si sono costituiti depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti depositavano memoria ex 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 1, art. 53 Cost., artt. 2729 e 2697 c.c. nonché D.L. n. 355 del 2001, art. 6-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; lamenta l’Amministrazione ricorrente che il giudice tributario d’appello, a fronte dei plurimi e concludenti elementi indiziari forniti dall’Ufficio (coincidenza tra soggetto economico venditore e soggetto economico acquirente, presenza di un anomalo prestito concesso dai venditori alla neocostituita holding per finanziare l’acquisto delle proprie partecipazioni, coincidenza temporale tra la distribuzione dei dividendi e il rimborso del finanziamento) avrebbe dovuto riconoscere che l’operazione posta in essere era elusiva, in quanto i soci avevano ottenuto l’indebito risparmio di imposta sui dividendi pur avendoli ottenuti sotto forma di corrispettivo della cessione; si sostiene, inoltre, da parte dell’Agenzia che in una ipotesi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale l’opzione più consona e appropriata sarebbe stata non la cessione delle quote previa loro rivalutazione alla holding ma il loro conferimento nel patrimonio società finanziaria.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Nel 2005 S.M., S.L. e S.D., dopo aver rivalutato, ai sensi del D.L. n. 355 del 2003, art. 6-bis le partecipazioni societarie detenute in Infoplus srl, cedevano, al prezzo pari al valore rivalutato, le rispettive quote sociali alla neocostituita 3F srl, partecipata dai fratelli Scuccato ed avente come oggetto sociale principale l’attività di holding di partecipazioni industriali. I soci contribuenti finanziavano l’acquisto delle partecipazioni da loro stessi cedute a 3F srl con un prestito infruttifero che veniva restituito, ratealmente a partire dal 2009 grazie alla distribuzione dei dividendi da parte di Infoplus srl alla socia 3F srl.

2.2 Secondo la prospettazione dell’Ufficio in tale serie concatenata di atti societari e negozi giuridici è riscontrabile un eccesso del mezzo rispetto al fine dal momento che la riorganizzazione del gruppo poteva realizzarsi attraverso il fisiologico schema del conferimento delle azioni da parte dei soci nella newco accompagnato al vantaggio fiscale costituito dalla sostanziale detassazione dei dividendi incassati anziché dai soci dalla società 3F srl che usufruisce della esenzione pari al 95%, donde la qualificazione della complessiva operazione come elusiva con conseguente ripresa delle imposte sui dividendi.

2.3 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, commi 1 e 2, applicabile ratione temporis alle annualità oggetto di causa, stabilisce che “sono inopponibili all’Amministrazione Finanziaria gli atti i fatti, e i negozi anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi altrimenti indebiti. L’amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle norme eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all’amministrazione”.

2.4 Per poter configurare la fattispecie elusiva non è sufficiente il mero conseguimento del vantaggio fiscale ma è necessaria la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta (cfr. Cass. 25758/2014)

2.5 Con riferimento alle regioni extrafiscali questa Corte ha avuto modo di precisare che ” il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici” con la conseguenza che “il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda”.(Cass. n. 868/2019,4604/2014; 25537/2011)

2.6 In particolare è stato affermato che per processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell’ambito di grandi gruppi di imprese, il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull’assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, “non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale” (Cass. 439 del 14/1/2015).

2.7 Sul punto i giudici di seconde cure hanno motivato come segue: ” sussistono inoltre le condizioni per le quali, in conseguenza della situazione familiare dei tre fratelli soci (tutti coniugati con figli) emerge la convenienza, se non la necessità, di rendere agevole la eventuale liquidazione dei soci non intenzionati, nel tempo, a condividere le vicende aziendali. In questa situazione, la scelta tra due opzioni, cessione o conferimento, comporta risultati radicalmente diversi: nel caso di cessione, il vantare un credito nei confronti della società consente al socio, in caso di liquidazione, di entrare nel possesso di somme liquide senza necessariamente perdere il controllo della proprietà, mentre il conferimento obbliga, in caso di liquidazione del socio, alla cessione della partecipazione con conseguente modifica delle percentuali di proprietà sociale”

2.8 In buona sostanza i giudici di secondo grado, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti ristretti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, hanno riconosciuto la sussistenza di valide ragioni economiche, individuate nell’esigenza di regolamentare, attraverso una più razionale e confacente riorganizzazione dell’assetto societario, la liquidazione delle quote sociali dei soci che non fossero più interessati alle sorti del gruppo.

2.9 L’accertata presenza di apprezzabili ragioni extrafiscali esclude che il risparmio di imposta sia indebito.

2.10 La cessione delle quote sociali, previa rivalutazione delle partecipazioni, si pone in linea con la L. n. 448 del 2001, artt. 5 e 7 che ha introdotto come è noto, l’imposta sostitutiva che originariamente doveva qualificarsi come una forma di prelievo di carattere “straordinario” ma, nel corso del tempo, con la sistematica riapertura su base annuale dei termini per la rivalutazione, è divenuta uno strumento che consente allo Stato di incassare in via anticipata l’imposta.

2.11 L’esclusione della natura elusiva di operazioni di cessione di partecipazioni rivalutate a società legate da rapporti di commistione con i cedenti, in presenza di apprezzabile sostanza economica e in relazione al fatto che la rivalutazione delle partecipazioni è avvenuta in forza di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolative è stata affermata di recente da questa Corte (cfr. Cass. 7359/2020).

3 II ricorso va quindi rigettato.

4 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive Euro 13.300,00 per compensi. Euro 200 per spese oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2021

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