Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25131 del 08/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25131 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 17661-2011 proposto da:
FALLIMENTO KING COM SPA 12951110159, in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA 19,
presso lo studio dell’avvocato CUPPONE FABRIZIO, rappresentato
e difeso dall’avvocato LEBOTTI RAFFAELE giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
EQUITALIA BASILICATA SPA 00489920777, Agente della
Riscossione per le Provincie di Potenza e Matera – Direzione e
Coordinamento di Roscossione Spa, in persona dell’Amministratore
delegato e legale rappresentante, così attualmente denominata in virtù
di fusione per incorporazione della società EQUITALIA POTENZA
SPA, nella società EQUITALIA MATERA SPA, elettivamente

Data pubblicazione: 08/11/2013

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 135, presso lo studio
dell’avvocato FALCITELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MATTEO FAUSTA giusta procura a margine del
controricorso;

nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 151/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di POTENZA del 6/04/2010,
depositata il 30/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

2011 n. 17661 sez. MT – ud. 10-10-2013
-2-

– controricorrente –

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Potenza ha respinto l’appello della “King Com spa” (in fallimento) appello proposto contro la sentenza n.219/02/2007 della CTP di Potenza che aveva
respinto il ricorso dell’anzidetta società- ed ha così confermato la cartella di
pagamento concernente l’iscrizione a ruolo di imposte dovute per l’anno 2001.
La predetta CTR ha motivato la decisione —per quanto qui ancora interessaevidenziando che “la pretesa nullità della notifica è stata invece sanata dalla stessa
proposizione del ricorso (art.156 terzo comma cpc) ed evidenziando ancora (per ciò
che concerne la lamentata violazione dell’art.6 comma 5 della legge 212/2000) che la
nullità dell’atto emanato senza preventivo interpello può essere pronunciata solo
quando ricorrono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, incertezze che
nella specie facevano difetto, giacché “il controllo effettuato appariva del tutto lineare
e non abbisognevole di chiarimento in quanto non potevano residuare per l’A.F.
procedente margini di incertezza in ordine alla possibilità di determinare i crediti di
imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni”.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Basilicata spa si sono costituite con separati
controricorsi.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (l’uno centrato sulla
violazione degli art.26 del DPR n.602/1973 e 60 del DPR n.600/1973 nonché 3 e 14

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letti gli atti depositati

della legge n.890/1982; l’altro centrato sulla violazione dell’art.156 cpc) la ricorrente
si duole del fatto che il giudice di appello abbia ritenuto che “la mancata redazione
della relata di notificazione della cartella esattoriale opposta da parte della notificante
società Concessionaria Equitalia non costituisse motivo per considerare inesistente
detta notifica ma semplicemente nulla e, come tale, sanabile”, nonché si duole che —

che (trattandosi non di nullità ma di inesistenza della notifica) non sarebbe stata
applicabile la norma dell’at.156 cpc, specie perché trattavasi di notifica di un
provvedimento amministrativo e non di un atto giudiziario.
Il motivo di impugnazione è inammissibilmente formulato, per violazione del canone
di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Ed invero la parte qui ricorrente nulla di analitico ha specificato in ordine alla
modalità con le quali avanti al giudice di appello è stata formulata censura coerente
con il contenuto del motivo di impugnazione qui in esame, circa l’asserita omessa
redazione della relata di notifica (così come —d’altronde- nulla di analitico ha
specificato in ordine alle modalità con le quali è stato espletato il procedimento
notificatorio, limitandosi a postulare l’esistenza del vizio, senza dettagliarne gli
estremi). Dalla pronuncia impugnata, peraltro, si desume soltanto che il giudicante ha
ritenuto sanabile il denunciato difetto del procedimento di notifica ma non si desume
quale fosse il difetto denunciato, sicchè l’onere di analiticità avrebbe dovuto —proprio
per questo- essere più diligentemente assolto da parte della ricorrente.
D’altronde, neppure appare condivisibile la censura relativa alla non sanabilità della
notifica di un atto recettizio non processuale, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale
di questa Corte (per tutte, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9377 del 21/04/2009)
secondo cui:”In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la
relata di notifica momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi
del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata
apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 890 del 1982, comporta – non l’irregolarità – ma la nullità

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ritenendo sanata la nullità della notifica- il giudicante abbia trascurato di considerare

della notificazione, la quale è sanabile a seguito della costituzione della controparte, a
meno che la stessa sia avvenuta in modo invalido, come nel caso di mancato rispetto
del termine di costituzione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato
con rinvio la sentenza che aveva ritenuto sanata, per avvenuto raggiungimento dello
scopo mediante interposizione di ricorso intempestivo, la nullità della notificazione

Con il terzo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.6 comma 5
della legge n.212/2000 e dell’art.36-bis DPR n.600/1973) la parte ricorrente si duole
che il giudicante abbia ritenuto che non sia fonte di nullità dell’iscrizione a ruolo
l’omesso preventivo inoltro dell’invito previsto dalle norme anzidette, e ciò in base
alla considerazione che il disconoscimento di un credito di imposta indicato in
dichiarazione ovvero dell’avvenuta compensazione di un debito tributario con i
predetti crediti non configuri “un caso di incertezza su aspetti rilevanti della
dichiarazione”.
Anche in riferimento al motivo in esame il ricorso appare formulato in termini non
rispettosi del canone di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente adeguatamente
dettagliato in cosa siano consistiti gli errori della dichiarazione asseritamente corretti
in sede di controllo automatizzato, così impedendo alla Corte di effettuare la propria
necessaria attività di controllo prognostico circa la rilevanza della prospettata
violazione di legge, nell’ottica della decisione della lite.
Con il quarto motivo di ricorso (improntato all’omessa pronuncia su punti decisivi
della causa) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito non abbia
esaminato le eccezioni di nullità dell’iscrizione a ruolo (perché operata in violazione
del procedimento di riscossione così come disciplinato dall’art.2 del
D.Lgs.n.462/1997; perché sprovvista di motivazione e perché non preceduta dalla
notifica di alcun avviso di recupero del credito d’imposta che si riteneva
indebitamente compensato).
Anche la formulazione del motivo di ricorso qui in esame deve ritenersi non
rispettoso del canone di autosufficienza, atteso che la parte ricorrente si è limitata ad

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della cartella di pagamento)”.

indicare l’atto ed il capoverso in cui la censura è stata formulata, ma nulla ha
dettagliato a siffatto proposito, così impendendo alla Corte (che non ha facoltà di
esame degli atti processuali all’infuori dell’impugnazione per violazione di norma
processuale) di acclarare se le censure in discorso siano state formulate in termini
coerenti con quanto qui si prospetta e se le medesime fossero rilevanti ai fini della

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 giugno 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa il cui contenuto non
induce il collegio ha rimeditare gli argomenti proposti dal relatore a sostegno della
proposta di soluzione della lite;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 5.000,00 oltre, per l’Agenzia, eventuali spese
prenotate a debito e, per la concessionaria, oltre accessori di legge ed esborsi pari ad
€ 100,00.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2013.

soluzione della lite.

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