Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25131 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. I, 08/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 08/10/2019), n.25131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12805/2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n.

38, presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6642/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE RILEVATO

– che è proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 19 ottobre 2017, che ha dichiarato improcedibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città, a sua volta del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della commissione territoriale competente;

– che la corte territoriale ha rilevato come il ricorso non sia mai stato notificato alla controparte, dopo il suo deposito, non avendo l’appellante neppure tentato detta notifica, dunque inesistente, senza che possa ammettersene dunque la rinnovazione;

– che propone controricorso il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la mancata concessione di un nuovo termine per la notificazione, senza neppure menzionare una norma che si alleghi come violata, ma semplicemente affermando che egli ha omesso di effettuare la notificazione convinto che a ciò dovesse provvedere la cancelleria, onde ha diritto ad un nuovo termine per la notifica del ricorso;

– che – come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 2107 del 2019 in analoga controversia – il motivo è inammissibile, in quanto neppure indica la norma violata, nè tiene affatto conto della ratio decidendi della decisione impugnata, secondo cui, alla stregua del principio consolidato espresso da questa Corte, solo la notificazione nulla e non quella completamente omessa o inesistente ammette la rinnovazione;

– che gli altri motivi ripropongono quelli non esaminati dalla corte territoriale in ragione della censura in rito e sono assorbiti;

– che occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi di avvocato, oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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